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Document 31993R0894
Commission Regulation (EEC) No 894/93 of 16 April 1993 amending Regulation (EEC) No 3810/91 with regard to the list of products subject to the supplementary trade mechanism (STM) for trade with Portugal in the beef and veal sector
Regolamento (CEE) n. 894/93 della Commissione, del 16 aprile 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 3810/91 per quanto riguarda l' elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS) con il Portogallo nel settore delle carni bovine
Regolamento (CEE) n. 894/93 della Commissione, del 16 aprile 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 3810/91 per quanto riguarda l' elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS) con il Portogallo nel settore delle carni bovine
GU L 93 del 17.4.1993, pp. 8–9
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 07/05/1993
Regolamento (CEE) n. 894/93 della Commissione, del 16 aprile 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 3810/91 per quanto riguarda l' elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS) con il Portogallo nel settore delle carni bovine
Gazzetta ufficiale n. L 093 del 17/04/1993 pag. 0008 - 0009
REGOLAMENTO (CEE) N. 894/93 DELLA COMMISSIONE del 16 aprile 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 3810/91 per quanto riguarda l'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS) con il Portogallo nel settore delle carni bovine LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 251, visto il regolamento (CEE) n. 3817/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile alle consegne, in Spagna, di prodotti diversi dagli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 9, considerando che il regolamento (CEE) n. 3817/92 si applica anche alle consegne di prodotti diversi dagli ortofrutticoli in Portogallo, in virtù del regolamento (CEE) n. 744/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile alle consegne, in Portogallo, di prodotti diversi dagli ortofrutticoli (2); considerando che il regolamento (CEE) n. 3810/91 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/92 (4), ha fissato le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore delle carni bovine e, in particolare per il 1993, i massimali indicativi per taluni gruppi di prodotti che possono essere importati in Portogallo in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; che il regolamento (CEE) n. 743/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, relativo all'elenco dei prodotti assoggettati al meccanismo complementare applicabile agli scambi e spediti in Portogallo (5), ha limitato, a partire dal 1° aprile 1993, ai bovini vivi l'applicazione dell'MCS nel settore delle carni bovine per le consegne al Portogallo; che è opportuno modificare pertanto la parte dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3810/91 relativa al Portogallo; considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3817/92, la costituzione di una cauzione per il rilascio dei titoli MCS è facoltativa; che tale facoltà è stata istituita in particolare per agevolare gli scambi dei prodotti in esame; che occorre avvalersi di tale facoltà disponendo che non è necessario costituire una cauzione al momento della presentazione della domanda di titolo MCS; considerando che occorre applicare alle consegne al Portogallo le stesse modalità di applicazione in vigore per le consegne alla Spagna; che queste ultime modalità sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3829/92 della Commissione (6); considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 3810/91 è modificato come segue: 1) Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente: « Articolo 8 1. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 574/86 sono applicabili, ove necessario, per l'attuazione del meccanismo complementare agli scambi previsto dal regolamento (CEE) n. 3817/92, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2. 2. Per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3817/92 e dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 574/86, viene considerato come dichiarazione di immissione in consumo in Portogallo l'esemplare n. 4 del documento di transito comunitario interno, vistato dall'ufficio di destinazione, da utilizzare conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2726/90. Le disposizioni del precedente comma non ostano all'applicazione delle procedure semplificate di transito comunitario. Tuttavia, esse non possono dar luogo a controlli alle frontiere. » 2) L'allegato II è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. È applicabile dal 1° aprile 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione ALLEGATO « ALLEGATO II >SPAZIO PER TABELLA>