EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R0740

Regolamento (CEE) n. 740/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, che fissa un'indennità comunitaria per l'abbandono definitivo della produzione lattiera in Portogallo

GU L 77 del 31.3.1993, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/12/2011; abrogato da 32011R1229

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/740/oj

31993R0740

Regolamento (CEE) n. 740/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, che fissa un'indennità comunitaria per l'abbandono definitivo della produzione lattiera in Portogallo

Gazzetta ufficiale n. L 077 del 31/03/1993 pag. 0005 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 48 pag. 0261
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 48 pag. 0261


REGOLAMENTO (CEE) N. 740/93 DEL CONSIGLIO del 17 marzo 1993 che fissa un'indennità comunitaria per l'abbandono definitivo della produzione lattiera in Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che la realizzazione del mercato unico presuppone l'eliminazione degli ostacoli agli scambi non solo tra gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, ma anche, nella misura più larga possibile, tra questi Stati membri e la Spagna e il Portogallo;

considerando che a tal fine è opportuno intensificare lo sforzo di ristrutturazione del settore lattiero in Portogallo per permettere a questo settore di far fronte all'accresciuta concorrenza degli altri Stati membri; che tale intensificazione può essere realizzata facilitando la riacquisizione dei quantitativi di riferimento in vista della loro riattribuzione conformemente al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Repubblica portoghese concede al produttore, quale definito all'articolo 9, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3950/92, che si impegni ad abbandonare totalmente e definitivamente la produzione lattiera prima del 1o settembre 1993, un'indennità di 17 ecu/100 kg all'anno, per un periodo di tre anni.

Articolo 2

È ammesso a fruire dell'indennità il produttore che:

- dispone di un quantitativo di riferimento a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3950/92, sia nel quadro delle consegne, sia in quello delle vendite dirette e

- che soddisfi i criteri obiettivi stabiliti dalla Repubblica portoghese, d'accordo con la Commissione.

Articolo 3

1. L'indennità è concessa per il quantitativo di riferimento al quale il produttore ha diritto al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Nel caso di affitti di fondi rustici, la domanda di concessione dell'indennità è presentata dall'affittuario.

La Repubblica portoghese stabilisce le condizioni alle quali l'affittuario può presentare questa domanda e le condizioni per la concessione dell'indennità.

Articolo 4

I quantitativi di riferimento liberati in applicazione del presente regolamento sono aggiunti alla riserva nazionale di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3950/92.

Articolo 5

Il finanziamento comunitario del presente programma è limitato ad un quantitativo di 75 000 tonnellate e ad un importo globale di 38,5 milioni di ecu, versato in tre quote annuali.

Il finanziamento comunitario di cui al primo comma è considerato un intervento ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 (3).

Articolo 6

La Commissione adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 (4), le misure di applicazione del presente regolamento, se necessarie.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. WESTH

(1) GU n. C 21 del 25. 1. 1993.

(2) GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo da regolamento (CEE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1).

(4) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92 (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64).

Top