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Document 31993R0715
Commission Regulation (EEC) No 715/93 of 26 March 1993 extending certain time limits for the certification of hops
Regolamento (CEE) n. 715/93 della Commissione, del 26 marzo 1993, che proroga talune date limite previste per la certificazione del luppolo
Regolamento (CEE) n. 715/93 della Commissione, del 26 marzo 1993, che proroga talune date limite previste per la certificazione del luppolo
GU L 74 del 27.3.1993, p. 43–43
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/05/1993
Regolamento (CEE) n. 715/93 della Commissione, del 26 marzo 1993, che proroga talune date limite previste per la certificazione del luppolo
Gazzetta ufficiale n. L 074 del 27/03/1993 pag. 0043 - 0043
REGOLAMENTO (CEE) N. 715/93 DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 1993 che proroga talune date limite previste per la certificazione del luppolo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3124/92 (2), visto il regolamento (CEE) n. 1784/77 del Consiglio, del 1o luglio 1977, relativo alla certificazione del luppolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1605/91 (4), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, considerando che il regolamento (CEE) n. 1784/77 ha stabilito una data limite annuale per la certificazione del luppolo in coni; ch'esso prevede tuttavia che tale data possa essere differita se per un dato raccolto si constatano difficoltà di smercio; che questa situazione si è manifestata, per il raccolto 1992 in alcune regioni della Comunità; che occorre quindi prorogare fino al 31 maggio 1993 la data limite prevista per la certificazione del luppolo in coni del raccolto 1992; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per il raccolto 1992, il termine ultimo per la certificazione del luppolo in coni è prorogato sino al 31 maggio 1993. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1. (2) GU n. L 313 del 30. 10. 1992, pag. 1. (3) GU n. L 200 dell'8. 8. 1977, pag. 1. (4) GU n. L 149 del 14. 6. 1991, pag. 14.