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Document 31993R0363

    Regolamento (CEE) n. 363/93 del Consiglio, del 10 febbraio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 3013/89 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine nonché il regolamento (CEE) n. 1323/90 che istituisce un aiuto specifico per l'allevamento ovino e caprino in alcune zone svantaggiate della Comunità

    GU L 42 del 19.2.1993, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/01/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/363/oj

    31993R0363

    Regolamento (CEE) n. 363/93 del Consiglio, del 10 febbraio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 3013/89 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine nonché il regolamento (CEE) n. 1323/90 che istituisce un aiuto specifico per l'allevamento ovino e caprino in alcune zone svantaggiate della Comunità

    Gazzetta ufficiale n. L 042 del 19/02/1993 pag. 0001 - 0002
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 48 pag. 0110
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 48 pag. 0110


    REGOLAMENTO (CEE) N. 363/93 DEL CONSIGLIO del 10 febbraio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 3013/89 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine nonché il regolamento (CEE) n. 1323/90 che istituisce un aiuto specifico per l'allevamento ovino e caprino in alcune zone svantaggiate della Comunità

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    considerando che l'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 3013/89 (2) prevede disposizioni transitorie per le campagne 1990, 1991 e 1992 fintantoché il Regno Unito applica il premio variabile alla macellazione, allo scopo di giungere gradualmente ad un regime di premio unico per la campagna 1993 al più tardi; che il Regno Unito ha deciso di abolire detto premio a decorrere dall'inizio della campagna 1992; che tuttavia, in considerazione dei rivolgimenti monetari che hanno comportato conseguenze considerevoli nel mercato comunitario delle carni ovine nel 1992 e soprattutto nella zona dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord, è opportuno prorogare dette disposizioni transitorie, per quanto riguarda la zona succitata, sino alla fine della campagna 1992;

    considerando che, in considerazione dei suddetti rivolgimenti monetari, è opportuno aumentare per detta campagna l'aiuto specifico a titolo delle azioni « mondo rurale » previsto dal regolamento (CEE) n. 1323/90 (3),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 3013/89 è aggiunto il paragrafo seguente:

    « 7. bis Per quanto concerne la campagna 1992 rimangono applicabili le disposizioni del paragrafo 7 anche se il Regno Unito non ricorre più alle disposizioni del presente articolo. »

    Articolo 2

    Nel regolamento (CEE) n. 1323/90 è inserito l'articolo seguente:

    « Articolo 1 bis

    In deroga all'articolo 1 e per la campagna di commercializzazione 1992 gli importi unitari dell'aiuto specifico sono i seguenti:

    - 7 ECU per pecora per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 4 del regolamento (CEE) n. 3013/89,

    - 4,9 ECU per pecora per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del suddetto regolamento,

    - 4,9 ECU per capra per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 5 del suddetto regolamento,

    - 4,9 ECU per animale femmina della specie ovina in caso d'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 8, secondo comma del suddetto regolamento. »

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 10 febbraio 1993.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    B. WESTH

    (1) Parere reso il 9 febbraio 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2069/92 (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 59).

    (3) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 17 . Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 1743/91 (GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 44).

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