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Document 31993L0023

Direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1º giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini

GU L 149 del 21.6.1993, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/12/2008; abrogato da 32008R1165

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/23/oj

31993L0023

Direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1º giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini

Gazzetta ufficiale n. L 149 del 21/06/1993 pag. 0001 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 50 pag. 0042
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 50 pag. 0042


DIRETTIVA 93/23/CEE DEL CONSIGLIO del 1o giugno 1993 riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione(1) ,

visto il parere del Parlamento europeo(2) ,

considerando che la direttiva 76/630/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativa alle indagini da effettuare a cura degli Stati membri nel settore della produzione suinicola(3) , è stata più volte modificata; che in occasione di nuove modifiche appare opportuno, per maggiore chiarezza, procedere alla rifusione delle sue disposizioni;

considerando che per gli Stati membri il cui patrimonio di suini rappresenta una percentuale esigua del patrimonio complessivo della Comunità è opportuno prevedere la possibilità di ridurre il numero delle indagini annuali da effettuare;

considerando che, per assicurare una buona gestione della politica agricola comune, e in particolare del mercato della carne suina, la Commissione deve poter disporre regolarmente di dati sull'evoluzione del patrimonio, della produzione e delle prospettive di produzione di carne suina;

considerando che, pur restando la raccolta e l'elaborazione dei dati e l'organizzazione dell'indagine a livello nazionale di competenza dei servizi statistici degli Stati membri, la Commissione deve provvedere al coordinamento e all'armonizzazione dell'informazione statistica a livello europeo e a fornire le metodologie armonizzate, necessarie per la gestione delle politiche comunitarie;

considerando che, al fine di facilitare l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva, deve essere mantenuta una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nel quadro del comitato permanente di statistica agraria, istituito con la decisione 72/279/CEE(4) ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE I INDAGINI SUL PATRIMONIO SUINO A. A livello nazionale

Frequenza - Campo d'indagine

Articolo 1

1. Gli Stati membri effettuano, riferendosi ad uno dei primi giorni dei mesi di aprile, agosto e dicembre di ogni anno, indagini statistiche sul patrimonio suino presente sul rispettivo territorio.

2. Su loro richiesta, gli Stati membri possono essere autorizzati ad effettuare le indagini di aprile e di agosto in regioni selezionate, purché tali indagini riguardino almeno il 70 % del patrimonio suino.

Su loro richiesta, gli Stati membri il cui patrimonio suino è inferiore a 3 milioni di capi possono essere autorizzati a rinunciare completamente alle indagini di aprile e di agosto.

Su loro richiesta, gli Stati membri possono essere autorizzati ad utilizzare fonti amministrative anziché indagini statistiche ai sensi del paragrafo 1.

3. La Commissione decide in merito alle richieste di cui al paragrafo 2 secondo la procedura prevista all'articolo 17.

Articolo 2

1. Ai fini della presente direttiva, per suini si intendono gli animali domestici della specie Sus.

2. Le indagini di cui all'articolo 1 riguardano tutti i suini presenti nelle aziende agricole, come definite dalla Commissione conformemente alla procedura prevista dall'articolo 17. Le indagini devono tener conto di un numero di aziende tale che un totale di almeno il 95 % del patrimonio suino recensito nel quadro dell'ultima indagine sulla struttura delle aziende agricole, sia coperto da tutte le aziende suddette.

3. Gli Stati membri completano per quanto possibile i risultati delle indagini di cui al paragrafo 2 mediante una stima della consistenza del patrimonio suino che non figura in tali indagini.

Ripartizione in categorie

Articolo 3

1. Le indagini previste all'articolo 1 sono effettuate in modo da permettere la ripartizione del patrimonio suino almeno in base alle seguenti categorie:

A. Suinetti con peso vivo inferiore a 20 chilogrammi.

B. Suini con peso vivo compreso tra 20 e 50 chilogrammi.

C. Suini da ingrasso, compresi i verri e le scrofe di riforma, di peso vivo:

a) compreso tra 50 e 80 chilogrammi,

b) compreso tra 80 e 110 chilogrammi,

c) pari o superiore a 110 chilogrammi.

D. Suini riproduttori di peso vivo pari o superiore a 50 chilogrammi:

a) verri,

b) scrofe montate, di cui:

b 1) scrofe montate per la prima volta,

c) altre scrofe, di cui:

c 1) giovani scrofe non ancora montate.

2. Le categorie di cui al paragrafo 1 possono essere modificate secondo la procedura prevista all'articolo 17.

3. Le categorie sono definite secondo la procedura prevista all'articolo 17.

Precisazioni

Articolo 4

1. Le indagini di cui all'articolo 1 sono effettuate in forma d'indagini complete o mediante sondaggi rappresentativi.

2. Per ciò che riguarda i risultati delle indagini previste all'articolo 2, paragrafo 2, l'errore di campionamenti non deve oltrepassare per ognuno degli Stati membri il 2 % del numero totale di suini, percentuale corrispondente ad un intervallo di fiducia del 68 %.

3. Gli Stati membri adottano, oltre quelli che riguardano la base del campionamento e le stime complementari previste all'articolo 2, paragrafo 3 i provvedimenti che essi ritengono opportuni per mantenere la qualità dei risultati delle indagini.

Termini di trasmissione

Articolo 5

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i risultati provvisori delle indagini e le stime complementari:

- per l'indagine di aprile: prima del 15 giugno dello stesso anno;

- per l'indagine di agosto: prima del 15 ottobre dello stesso anno;

- per l'indagine di dicembre: prima del 15 febbraio dell'anno successivo.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i risultati delle indagini quali definiti all'articolo 4, paragrafo 2 e le stime complementari:

- per l'indagine di aprile: anteriormente al 1o agosto dello stesso anno;

- per l'indagine di agosto: anteriormente al 1o dicembre dello stesso anno;

- per l'indagine di dicembre: anteriormente al 1o aprile dell'anno successivo.

B. A livello regionale

Suddivisione territoriale

Articolo 6

1. I risultati definitivi dell'indagine di dicembre sono elaborati per ognuna delle suddivisioni territoriali definite secondo la procedura prevista all'articolo 17.

2. Su loro richiesta, la Commissione può autorizzare gli Stati membri, conformemente alla procedura prevista all'articolo 17, a effettuare la ripartizione regionale di cui al paragrafo 1 per i risultati definitivi dell'indagine di aprile o di agosto.

3. Le suddivisioni territoriali di cui al paragrafo 1 possono essere modificate secondo la procedura prevista all'articolo 17.

Termine di trasmissione

Articolo 7

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di cui all'articolo 6 prima del 15 maggio dell'anno successivo al mese di riferimento.

C. Ripartizione secondo la dimensione degli allevamenti

Classi di ampiezza

Articolo 8

1. Negli anni dispari gli Stati membri ripartiscono a livello nazionale i risultati definitivi delle indagini sul partrimonio suino di dicembre secondo le classi di ampiezza di capi definite secondo la procedura prevista all'articolo 17.

2. Su loro richiesta, la Commissione può autorizzare gli Stati membri, secondo la procedura prevista all'articolo 17, a effettuare la ripartizione di cui al paragrafo 1 secondo classi di ampiezza di capi per i risultati definitivi degli anni pari e/o per i risultati di un mese fisso dell'anno.

3. Le classi di ampiezza di cui al paragrafo 1 possono essere modificate secondo la procedura prevista all'articolo 17.

Termine di trasmissione

Articolo 9

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di cui all'articolo 8 prima del 15 maggio dell'anno successivo al mese di riferimento.

SEZIONE II STATISTICHE DELLE MACELLAZIONI

Articolo 10

1. Gli Stati membri elaborano statistiche mensili sul numero e sul peso morto dei suini macellati nei macelli situati nei rispettivi territori, la cui carne è riconosciuta idonea al consumo umano.

Se del caso, essi aggiungono una stima delle macellazioni che sfuggono alle rilevazioni, affinché i dati coprano la totalità delle macellazioni effettuate sul loro territorio.

2. Le statistiche di cui al paragrafo 1 sono elaborate per la seguente categoria:

A. Suini, totale.

3. Il peso morto di cui al paragrafo 1 e la categoria di cui al paragrafo 2, sono definiti conformemente alla procedura prevista all'articolo 17.

Termine di trasmissione

Articolo 11

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i risultati delle statistiche di cui all'articolo 10, paragrafo 1 entro i due mesi successivi al mese di riferimento.

SEZIONE III PREVISIONI DI PRODUZIONE

Articolo 12

1. Gli Stati membri elaborano per trimestre di anno civile, in base ai risultati delle indagini ed ad altre informazioni disponibili, previsioni sull'offerta di suini.

Tale offerta è espressa in produzione indigena lorda che comprende la totalità dei suini macellati, con l'aggiunta del saldo degli scambi intracomunitari di suini vivi e del saldo del commercio esterno di suini vivi.

2. Le previsioni di cui al paragrafo 1 sono elaborate per la seguente categoria:

A. Suini, totale.

3. La definizione dell'offerta di cui al paragrafo 1 può essere modificata secondo la procedura prevista all'articolo 17.

Termini di trasmissione

Articolo 13

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le previsioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1 per i seguenti trimestri ed entro le date sottoindicate:

a) prima del 15 febbraio: le previsioni fino al terzo trimestre dell'anno in corso (compreso);

b) prima del 15 giugno: le previsioni fino al primo trimestre dell'anno successivo (compreso);

c) prima del 15 ottobre: le previsioni fino al secondo trimestre dell'anno successivo (compreso).

SEZIONE IV DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 14

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di cui agli articoli 5, 7, 9, 11 e 13 nel rispetto del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto(5) .

Articolo 15

La Commissione esamina in collaborazione con gli Stati membri:

a) i risultati forniti;

b) i problemi tecnici posti in particolare dalla preparazione e dall'effettuazione delle indagini e delle stime;

c) l'attendibilità dei risultati delle indagini e delle stime.

Articolo 16

Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi modifica che riguardi i metodi impiegati o di altre modifiche che influenzino sensibilmente i risultati statistici. L'eventuale comunicazione avviene entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore della modifica in questione. La Commissione informa gli altri Stati membri di tali comunicazioni nell'ambito degli appositi gruppi di lavoro.

Articolo 17

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente di statistica agraria, qui di seguito denominato «comitato», è investito della questione dal proprio presidente, su iniziativa di quest'ultimo o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto. Esso si pronuncia alla maggioranza di cinquantaquattro voti, ai voti degli Stati membri essendo attribuita la ponderazione prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se entro un termine di tre mesi dalla data in cui è stato adito il Consiglio non ha deliberato, le misure proposte vengono adottate dalla Commissione.

Articolo 18

1. La direttiva 76/630/CEE è abrogata con effetto al 1o gennaio 1994.

2. Ogni riferimento fatto alla direttiva abrogata si intende fatto alla presente direttiva.

Articolo 19

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o gennaio 1994.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 20

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 1o giugno 1993.

Per il Consiglio Il Presidente J. ANDERSEN

(1) GU n. C 18 del 23. 1. 1993, pag. 12.

(2) GU n. C 115 del 26. 4. 1993.

(3) GU n. L 223 del 16. 8. 1976, pag. 4. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1057/91 (GU n. L 107 del 27. 4. 1991, pag. 11).

(4) GU n. L 179 del 7. 8. 1972, pag. 1.

(5) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 1.

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