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Document 31993D0424

    93/424/CEE: Decisione del Consiglio, del 22 luglio 1993, relativa ad un piano d'azione per l'introduzione in Europa di servizi televisivi avanzati

    GU L 196 del 5.8.1993, p. 48–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/424/oj

    31993D0424

    93/424/CEE: Decisione del Consiglio, del 22 luglio 1993, relativa ad un piano d'azione per l'introduzione in Europa di servizi televisivi avanzati

    Gazzetta ufficiale n. L 196 del 05/08/1993 pag. 0048 - 0054


    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 luglio 1993 relativa ad un piano d'azione per l'introduzione in Europa di servizi televisivi avanzati

    (93/424/CEE)IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che, con le decisioni 89/337/CEE (4) e 89/630/CEE (5), la Comunità ha riconosciuto l'importanza strategica della televisione ad alta definizione (HDTV) per l'industria europea dell'elettronica di consumo e per l'industria europea televisiva e cinematografica ed ha definito il quadro strategico per l'introduzione in Europa dei servizi televisivi ad alta definizione;

    considerando che gli obiettivi della strategia relativa all'introduzione in Europa della televisione ad alta definizione costituiscono parte integrante della politica comunitaria nel settore audiovisivo; che essi devono tener conto di altri obiettivi della medesima politica nella prospettiva dello sviluppo delle capacità europee nel settore audiovisivo, compresi obiettivi strutturali quali lo sviluppo del settore indipendente della produzione e lo sviluppo della produzione in paesi o regioni dotati di capacità più limitate nel settore audiovisivo;

    considerando che il piano d'azione dovrebbe assicurare che l'intero territorio della Comunità sia coperto in modo soddisfacente dai servizi avanzati;

    considerando che in un primo tempo, per garantire lo sviluppo accelerato del mercato dei servizi televisivi avanzati conformemente alla strategia sopra indicata, sono necessari incentivi finanziari che contribuiscano a ridurre i costi supplementari dovuti alla fase di avvio;

    considerando che il piano d'azione dovrebbe essere destinato unicamente a promuovere il formato 16: 9 (con 625 o 1 250 linee), a prescindere dalla norma televisiva europea utilizzata e dal mezzo di emissione (terrestre, via satellite o via cavo);

    considerando che il piano d'azione dovrebbe favorire l'adozione di tutte le tecnologie, compresa la tecnologia digitale integrale;

    considerando che è opportuno definire una serie di obiettivi cui devolvere gli stanziamenti comunitari nella fase iniziale di sviluppo del mercato dei servizi televisivi avanzati;

    considerando che è necessario un programma della durata di quattro anni;

    considerando che un importo di 405 milioni di ecu è stimato necessario per conseguire l'obiettivo del piano d'azione;

    considerando che il finanziamento di questo importo deve provenire da fondi comunitari e da altre fonti, con un contributo comunitario pari a 228 milioni di ecu;

    considerando che gli operatori economici che partecipano al cofinanziamento del piano d'azione devono godere di un debito riconoscimento nell'ambito delle attività comunitarie di R & S e di normalizzazione, sempre nel rispetto delle norme generali che disciplinano la partecipazione a dette attività;

    considerando che in relazione al finanziamento comunitario è necessario tenere in riserva un importo di 68 milioni di ecu per i mercati che non fruiscono completamente del servizio nelle prime fasi dell'attuazione del piano d'azione;

    considerando che è opportuno definire alcuni principi fondamentali da utilizzare nell'attuazione del piano di azione, compresi i criteri da applicare nella scelta dei progetti;

    considerando che il trattato non prevede, per l'azione in questione, poteri diversi da quelli dell'articolo 235,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Per il periodo a partire dalla data di adozione della presente decisione fino al 30 giugno 1997, è adottato un piano d'azione inteso a garantire lo sviluppo accelerato del mercato dei servizi televisivi avanzati nel formato 16: 9 che utilizzino 625 o 1 250 linee di scansione.

    In questo periodo, il piano d'azione deve conseguire i seguenti obiettivi:

    i) realizzare una massa critica di servizi televisivi avanzati nel formato 16: 9;

    ii) realizzare un sufficiente e crescente volume di programmi nel formato 16: 9, di elevata qualità tecnica, tanto sul piano dell'immagine quanto su quello del suono, e tali da facilitare il raggiungimento di indici di ascolto ottimali, destinati alla diffusione da parte dei servizi sopra citati.

    Il finanziamento comunitario, unitamente ai finanziamenti risultanti da altre fonti, è diretto al conseguimento di tali obiettivi tramite incentivi finanziari intesi a coprire parte dei costi supplementari sostenuti dagli emittenti e dai produttori di programmi per la fornitura dei sopra citati servizi.

    Le modalità di attuazione relative al piano d'azione figurano nell'allegato, che costituisce parte integrante della presente decisione.

    Il piano d'azione contribuirà alla penetrazione nel mercato degli apparecchi riceventi nel formato 16: 9. Tuttavia, nessun finanziamento sarà inteso a finanziare i produttori di apparecchi riceventi per gli utenti.

    Articolo 2

    1. Il programma copre il periodo dall'adozione della presente decisione al 30 giugno 1997.

    2. Gli stanziamenti stimati necessari per il conseguimento degli obiettivi del piano d'azione sono pari a 405 milioni di ecu.

    3. Tale importo è costituito da stanziamenti comunitari e da stanziamenti provenienti da altre fonti. Il finanziamento comunitario è pari a 228 milioni di ecu.

    4. Per quanto riguarda il finanziamento comunitario, l'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili per ciascun esercizio finanziario in base ai principi di sana gestione di cui all'articolo 2 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

    5. Nell'ambito dell'importo del finanziamento comunitario di cui al paragrafo 3, 68 milioni di ecu sono tenuti in riserva e non sono assegnati prima del 1o gennaio 1995. Tale importo dovrebbe garantire l'applicazione delle disposizioni dei punti 5.2 ii) e 5.4 dell'allegato.

    6. Non saranno impegnati stanziamenti comunitari per un progetto finché non sia stato impegnato per tale progetto l'importo del finanziamento da altre fonti di cui ai punti 5.1 i), 5.3 e 5.4 dell'allegato.

    7. Sono previsti stanziamenti per favorire l'adozione di tutte le tecnologie di cui al punto 5.1 iv) dell'allegato, compresa la tecnologia digitale integrale.

    Articolo 3

    1. La Commissione è responsabile dell'attuazione del piano d'azione. La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

    2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

    3. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

    4. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

    Articolo 4

    1. In deroga all'articolo 3, per l'applicazione dei punti dell'allegato riguardanti la ripartizione della pertinente spesa di bilancio e la valutazione dei progetti e delle azioni previsti nell'allegato, tranne quelli contemplati dall'articolo 5, per un valore complessivo superiore a un milione di ecu, si applica la seguente procedura.

    2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri viene attribuita la ponderazione definita nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

    3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

    4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

    Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

    Articolo 5

    1. In deroga agli articoli 3 e 4, per la verifica e l'eventuale revisione dei dati numerici riportati nelle tabelle I e II del punto 4 vi) dell'allegato si applica la seguente procedura.

    2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri viene attribuita la ponderazione definita nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

    3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

    4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

    Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

    Articolo 6

    A scadenza annuale, la Commissione sottopone al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del piano d'azione e nell'assegnazione degli stanziamenti comunitari.

    Una relazione finale, redatta negli stessi termini, è sottoposta alle istituzioni di cui sopra una volta concluso il piano d'azione.

    Articolo 7

    Poiché le tecnologie e i mercati televisivi sono in rapida evoluzione, la Commissione seguirà costantemente tale evoluzione, nonché i conseguenti mutamenti del mercato e proporrà, se del caso, al Consiglio eventuali modifiche riguardo all'attuazione del piano d'azione.

    Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1993.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M. OFFECIERS-VAN DE WIELE

    (1) GU n. C 139 del 2. 6. 1992, pag. 4.

    (2) GU n. C 337 del 21. 12. 1992, pag. 93.

    (3) GU n. C 332 del 16. 12. 1992, pag. 39.

    (4) GU n. L 142 del 25. 5. 1989, pag. 1.

    (5) GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 30.

    ALLEGATO

    MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO D'AZIONE 1. SCOPO

    Al fine di agevolare la diffusione sul mercato degli apparecchi riceventi nel formato 16: 9, il piano d'azione è inteso a garantire uno sviluppo accelerato, in Europa, del mercato dei servizi televisivi avanzati nel formato 16: 9 che utilizzano 625 o 1 250 linee di scansione.

    2. FILOSOFIA

    Per realizzare uno sviluppo accelerato del mercato dei servizi televisivi avanzati, è essenziale predisporre tutti gli elementi necessari ad attivare la fornitura di tali servizi al domicilio dei relativi utenti o telespettatori. La televisione è un mezzo di comunicazione complesso che comprende e fonde numerose funzioni tecniche e creative, con implicazioni tanto sul piano culturale quanto su quello commerciale. Le funzioni della televisione sono controllate da svariati settori delle industrie dell'audiovisivo, delle telecomunicazioni e dell'elettronica. I loro sforzi congiunti danno origine a una catena di servizi che vanno dalla creazione del segnale alla ricezione dello stesso da parte del consumatore.

    La filosofia prescelta per accelerare lo sviluppo del mercato dei servizi televisivi avanzati deve pertanto incentrarsi sul concetto di servizio.

    3. OBIETTIVI

    Nel contesto dello scopo definito al punto 1, è opportuno definire alcuni obiettivi indicativi dell'incidenza degli stanziamenti comunitari che verranno impiegati per accelerare lo sviluppo del mercato.

    Nel corso dello svolgimento del piano d'azione, si tratterà pertanto di:

    i) realizzare una massa critica di servizi televisivi avanzati nel formato 16: 9;

    ii) realizzare un sufficiente e crescente volume di programmi nel formato 16: 9 e di elevata qualità tecnica, tanto sul piano dell'immagine quanto su quello del suono, e tali da facilitare il raggiungimento di indici di ascolto ottimali, destinati alla diffusione da parte dei servizi sopra citati.

    4. METODOLOGIA DEI FINANZIAMENTI

    i) Il piano d'azione coprirà parzialmente i costi supplementari relativi all'introduzione dei servizi televisivi che utilizzano uno schermo panoramico. Le risorse finanziarie necessarie proverranno da stanziamenti comunitari e da altre fonti, quali: autofinanziamento, finanziamenti nazionali, fabbricanti di apparecchiature, operatori via satellite ed altre parti interessate.

    Prima di essere ammesso al finanziamento comunitario, ogni progetto dovrà ottenere un preciso impegno di finanziamento da una o più delle altre fonti anzidette. Siffatto impegno preliminare è considerato una conferma essenziale della validità del progetto. Il sistema di finanziamento combinato è volto ad assicurare un'impostazione su base di mercato e, al tempo stesso, una dimensione comunitaria.

    ii) Gli stanziamenti verranno destinati alle emittenti che forniscono servizi televisivi per schermo panoramico rispondenti ai criteri esposti al punto 5.1 e ai produttori di programmi per siffatti servizi che siano conformi ai criteri di cui al punto 5.3.

    iii) A seconda dei casi, i costi supplementari sostenuti da un'emittente nel fornire un servizio nel formato 16: 9 rispetto a un servizio nel formato 4: 3 possono avere varie fonti, quali i costi del capitale uniti ai costi per l'aggiornamento delle infrastrutture degli studi radiotelevisivi dal formato 4: 3 al formato 16: 9, i costi del capitale uniti alle emissioni nel formato 16: 9 rispetto ai servizi nel formato 4: 3, i costi attuali per la produzione di singoli programmi nel formato 16: 9 oltre a quelli per la produzione di programmi nel formato 4: 3.

    iv) A prescindere dall'origine dei costi supplementari delle emittenti, il meccanismo per il calcolo del contributo degli stanziamenti comunitari alle emittenti che forniscono servizi per schermo panoramico sarà basato sul numero annuo di ore di emissione nel formato 16: 9.

    v) Il contributo comunitario per ora a questi servizi consiste di due elementi: uno relativo ai costi dell'emissione e l'altro relativo ai costi di produzione del programma.

    Le emittenti ricevono un importo forfettario per i costi di emissione di ogni ora di servizio trasmesso in alta definizione nel formato 16: 9 con 625 o 1 250 linee, come figura nella tabella I al punto vi). Quanto alla produzione dei programmi, la Comunità versa un ulteriore importo forfettario per i costi di produzione del programma. L'importo varia a seconda del tipo di programma, come figura nella tabella II al punto vi). Sia le emittenti che i produttori indipendenti possono ottenere i versamenti relativi alla produzione di programmi, a seconda di chi sia all'origine di un determinato programma.

    vi) I dati numerici di cui alle tabelle I e II saranno utilizzati per il primo invito a presentare proposte, di cui al punto 5. Essi verranno riesaminati e, se del caso, modificati dalla Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 5 della decisione, alla luce dell'esperienza, tenendo conto tra l'altro dell'opportunità di finanziare la produzione televisiva in studio nel formato 16: 9 mediante un contributo agli oneri di capitale sostenuti.

    TABELLA I (*) Costi di emissione

    /* Tabelle: v. GUCE */

    TABELLA II (*) Costi di produzione

    /* Tabelle: v. GUCE */

    programmi, al livello stabilito nella tabella II al punto vi).

    viii) Quanto alla produzione di programmi che utilizzano 1 250 linee, saranno disponibili, per l'attuazione del piano d'azione, i servizi del GEIE « Vision 1 250 », che nei primi anni di attività ha sviluppato una concreta esperienza nell'assistenza alle emittenti per la produzione in 1 250/50. Inoltre, altri servizi analoghi possono essere utilizzati da emittenti e produttori.

    5. PRINCIPI E CRITERI DI REALIZZAZIONE

    La Commissione attuerà il piano d'azione sollecitando annualmente la presentazione di proposte di progetti relativi a servizi. Si inizierà organizzando un primo invito combinato a presentare proposte in materia di trasmissione (in conformità dei criteri di cui ai punti 5.1 e 5.2) ed in materia di produzione di programmi (in conformità dei criteri di cui ai punti 5.2 e 5.3), cui seguiranno, nei 12 mesi successivi, altri due inviti riguardanti la sola produzione di programmi. A titolo indicativo, almeno il 50 % dello stanziamento verrà assegnato alla produzione di programmi. Gli inviti a presentare proposte saranno organizzati e valutati secondo la procedura prevista, a seconda dei casi, dall'articolo 3 o dall'articolo 4 della decisione.

    Sarà data la preferenza ai progetti in cui i fondi integrativi provengono dagli operatori economici.

    5.1. Criteri relativi alla qualità del progetto

    Ogni progetto deve rispondere ai seguenti criteri:

    i) prima di essere ammesso al finanziamento comunitario, deve aver ricevuto un preciso impegno di finanziamento da altre fonti per il 50 % dei costi che possono essere coperti dal piano d'azione. Almeno il 50 % del finanziamento non comunitario deve provenire dagli operatori economici. Soddisfatti tali requisiti, il progetto diventa candidato al finanziamento comunitario per la parte restante dei suddetti costi;

    ii) deve essere presentato da un fornitore di servizi riconosciuto che abbia una provata esperienza nella fornitura di servizi televisivi e la necessaria solidità finanziaria richiesta per la nuova impresa, oppure presentato da un consorzio di enti giudato dal suddetto fornitore di servizi;

    iii) deve offrire un servizio che implichi almeno 50 ore di trasmissione all'anno nel formato 16: 9 utilizzando 625 o 1 250 linee di scansione;

    iv) deve essere basato su sistemi di trasmissione di elevata qualità che prevedano il formato 16: 9, compresi il MAC/HDMAC, gli aggiornamenti di norme televisive europee esistenti, come PALPLUS, e una tecnologia digitale integrale normalizzata dai competenti enti europei di normalizzazione;

    v) deve offrire un servizio rivolto a un mercato sufficientemente ampio, in modo da contribuire allo sviluppo di un più vasto mercato dei servizi televisivi avanzati;

    vi) deve essere conforme alle norme comunitarie in materia di concorrenza.

    Oltre ai criteri suddetti, i seguenti, pur non essendo essenziali, costituirebbero un elemento di preferenza:

    vii) deve offrire un servizio transfrontaliero e/o multilingue;

    viii) deve facilitare il raggiungimento di indici di ascolto ottimali.

    5.2. Criteri relativi alla ripartizione e all'equilibrio

    Il gruppo di progetti finanziati in base al presente piano d'azione deve rispondere ai seguenti criteri:

    i) deve attuare un'equa ripartizione dei progetti fra le varie persone giuridiche al fine di evitare ogni indebita concentrazione o la creazione di monopoli o cartelli;

    ii) deve avere un'ampia distribuzione sui mercati degli Stati membri, per garantire che la dimensione comunitaria tenga conto della situazione specifica di Stati membri aventi una ridotta capacità di produzione o una lingua a diffusione geografica limitata;

    iii) deve prevedere una ragionevole partecipazione di produttori di programmi che risultino indipendenti dalle emittenti che partecipano ai progetti.

    5.3. Criteri relativi al sostegno del programma

    I criteri di selezione dei progetti in base alla presente procedura saranno riveduti su base annuale, secondo la procedura prevista all'articolo 4 della decisione.

    La Commissione informa il comitato precitato dei progetti selezionati in base alla presente procedura.

    Rientrano nel campo d'applicazione del piano d'azione tanto le produzioni interne delle emittenti, quanto quelle esterne.

    Il sostegno comunitario per la produzione e la conversione dei programmi è strettamente legato ai servizi in formato 16: 9, ma è in grado di avvantaggiare l'intero settore.

    Per beneficiare del sostegno comunitario per ogni singolo programma, i produttori di nuovi programmi e i titolari di diritti d'autore per alcuni programmi esistenti che siano utilizzabili in formato 16: 9 ma che richiedano un « re-mastering » devono ottenere un'autorizzazione a trasmettere da almeno una delle emittenti stabilite nella Comunità la quale s'impegna a trasmettere il programma in formato 16: 9. La qualità tecnica di detti programmi deve essere tale da consentirne la diffusione nel formato 16: 9 in risoluzione standard, tanto a breve quanto a medio termine.

    Prima di essere ammesso al finanziamento comunitario, il progetto deve aver ricevuto un preciso impegno di finanziamento da altre fonti per il 50 % dei costi che possono essere coperti dal piano d'azione. Almeno il 50 % del finanziamento non comunitario deve provenire dagli operatori economici. Soddisfatti tali requisiti, il progetto diventa candidato al finanziamento comunitario per la parte restante dei suddetti costi.

    Il sostegno si basa sui massimali indicati nella precedente tabella II al punto 4 vi).

    i) Criteri per il sostegno del miglioramento tecnico di nuovi programmi durevoli (« stock »)

    I nuovi programmi che ricevono il sostegno devono essere di qualità tecnica sufficiente e poter essere effettivamente trasmessi in formato 16: 9 da almeno una delle emittenti stabilite nella Comunità. Devono inoltre essere di origine europea.

    Sarà data priorità ai programmi prodotti da produttori indipendenti dalle emittenti.

    ii) Criteri per il sostegno al « re-mastering » di programmi esistenti

    Il requisito fondamentale è che la prima trasmissione avvenga in formato 16: 9 nel contesto di un servizio che abbia il sostegno del piano d'azione. Sarà data priorità ai programmi di origine europea.

    iii) La Commissione può presentare al comitato proposte per un programma comune di « re-mastering » multilingue; il comitato delibera secondo la procedura prevista, a seconda dei casi, all'articolo 3 o all'articolo 4 della decisione.

    5.4. Calendario

    Sarà costituita una sufficiente riserva di stanziamenti comunitari per garantire che i mercati degli Stati membri non presi integralmente in considerazione nelle fasi iniziali dell'attuazione del piano d'azione possano esserlo verso la fine del periodo di applicazione.

    Per coprire i bisogni di tali mercati, uno stanziamento di 68 milioni di ecu sarà tenuto in riserva per essere assegnato dopo il 1o gennaio 1995. Le emittenti e i produttori di programmi che rientrano in questa categoria, prima di essere ammessi al finanziamento comunitario devono aver ricevuto un preciso impegno di finanziamento da altre fonti per il 20 % del sostegno previsto dal piano d'azione. I criteri di cui ai punti 5.1 e 5.3, in base ai quali il 50 % del finanziamento non comunitario deve provenire dagli operatori economici, nella fattispecie non si applicano.

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