Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0054

    93/54/CEE: Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1992, recante talune misure transitorie necessarie per facilitare il passaggio al regime previsto dalla direttiva 91/493/CEE

    GU L 13 del 21.1.1993, p. 18–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/54/oj

    31993D0054

    93/54/CEE: Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1992, recante talune misure transitorie necessarie per facilitare il passaggio al regime previsto dalla direttiva 91/493/CEE

    Gazzetta ufficiale n. L 013 del 21/01/1993 pag. 0018 - 0018
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 48 pag. 0020
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 48 pag. 0020


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1992 recante talune misure transitorie necessarie per facilitare il passaggio al regime previsto dalla direttiva 91/493/CEE

    (93/54/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (1), in particolare l'articolo 16,

    considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 91/493/CEE, l'autorità competente procede al riconoscimento degli stabilimenti dopo averne accertato la conformità alle disposizioni della direttiva stessa per quanto concerne la natura delle attività che essi esercitano;

    considerando che, ai fini di tale accertamento, l'autorità competente deve non solo verificare le condizioni strutturali di produzione, ma anche esaminare i programmi di autocontrollo di cui all'articolo 6 della direttiva 91/493/CEE; che questo esame richiede l'adozione di modalità d'applicazione;

    considerando che, per non interrompere i flussi commerciali tra Stati membri, è opportuno comunicare in via prioritaria l'elenco degli stabilimenti riconosciuti la cui produzione è oggetto - in tutto o in parte - di scambi intracomunitari; che successivamente potrà essere notificato un elenco complementare di stabilimenti riconosciuti;

    considerando che i prodotti della pesca non recanti l'identificazione di cui il capitolo VII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE non possono essere commercializzati; che occorre tuttavia prevedere che i prodotti degli stabilimenti il cui numero di riconoscimento non figura sull'elenco comunicato alla Commissione possano essere commercializzati esclusivamente sul mercato nazionale durante un periodo di tempo limitato, in attesa della loro iscrizione nell'elenco;

    considerando che, in base a quanto premesso, è opportuno adottare misure transitorie per quanto concerne la notificazione alla Commissione degli elenchi completi degli stabilimenti riconosciuti;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli Stati membri che non sono in grado di comunicare alla Commissione entro il 1o gennaio 1993 l'elenco completo degli stabilimenti riconosciuti di cui all'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva 91/493/CEE possono comunicare un elenco provvisorio di stabilimenti riconosciuti.

    Articolo 2

    Gli Stati membri di cui all'articolo 1 possono autorizzare, fino al 31 luglio 1993, gli stabilimenti che non figurano nell'elenco provvisorio a commercializzare sul mercato nazionale prodotti della pesca non recanti l'identificazione di cui al capitolo VII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE, se tali prodotti non sono destinati ad essere oggetto di scambi intracomunitari.

    Articolo 3

    Gli Stati membri di cui all'articolo 1 comunicano alla Commissione entro il 31 luglio 1993 l'elenco complementare degli stabilimenti riconosciuti.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1992.

    Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

    Top