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Document 31993D0020
93/20/EEC: Commission Decision of 10 December 1992 concerning the import of fresh pigmeat, pigmeat products and live pigs from Hungary and amending Decisions 82/8/EEC, 91/449/EEC and 92/322/EEC
93/20/CEE: Decisione della Commissione, del 10 dicembre 1992, relativa all' importazione di suini vivi, di carni suine fresche e di prodotti a base di carni suine provenienti dall' Ungheria e recante modifica delle decisioni 82/8/CEE, 91/449/CEE e 92/322/CEE
93/20/CEE: Decisione della Commissione, del 10 dicembre 1992, relativa all' importazione di suini vivi, di carni suine fresche e di prodotti a base di carni suine provenienti dall' Ungheria e recante modifica delle decisioni 82/8/CEE, 91/449/CEE e 92/322/CEE
GU L 16 del 25.1.1993, p. 5–6
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 15/06/1998; abrog. impl. da 31998D0372
93/20/CEE: Decisione della Commissione, del 10 dicembre 1992, relativa all' importazione di suini vivi, di carni suine fresche e di prodotti a base di carni suine provenienti dall' Ungheria e recante modifica delle decisioni 82/8/CEE, 91/449/CEE e 92/322/CEE
Gazzetta ufficiale n. L 016 del 25/01/1993 pag. 0005 - 0006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 10 dicembre 1992 relativa all'importazione di suini vivi, di carni suine fresche e di prodotti a base di carni suine provenienti dall'Ungheria e recante modifica delle decisioni 82/8/CEE, 91/449/CEE e 92/322/CEE (93/20/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, ovicaprina e suina, di carni fresche e di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 (2), in particolare gli articoli 6, 11, 15, 16, 21 e 22, considerando che, con la decisione 82/8/CEE (3), la Commissione ha stabilito le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dall'Ungheria; considerando che, con la decisione 91/449/CEE (4), la Commissione ha stabilito il modello di certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di prodotti a base di carne provenienti dall'Ungheria; considerando che, con la decisione 92/322/CEE (5), la Commissione ha stabilito le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione dall'Ungheria di animali domestici delle specie bovina e suina; considerando che le competenti autorità veterinarie ungheresi hanno rilevato focolai di peste suina classica nella contea di Békés; considerando che tale situazione costituisce un grave rischio sanitario per la Comunità europea; che pertanto la Commissione ha stabilito, con decisione 92/539/CEE, di sospendere le importazioni, in provenienza dall'Ungheria, di suini vivi, di carni suine fresche, di sperma suino, di embrioni suini e di prodotti a base di carni suine, esclusi quelli che hanno subito un trattamento termico completo (6); considerando che le competenti autorità veterinarie ungheresi hanno adottato tutte le misure di polizia sanitaria occorrenti, tra le quali il divieto di procedere a spostamenti di suini vivi, di carni suine e di determinati prodotti a base di carni suine dalla summenzionata contea al resto del paese; considerando che, in seguito a una missione effettuata dalla Commissione in Ungheria, la situazione è attualmente sotto controllo; che ora è quindi possibile regionalizzare l'Ungheria, in modo da autorizzare le importazioni di suini vivi, di carni suine fresche e di taluni prodotti a base di carni suine in provenienza da tale paese, esclusa la contea di Békés; considerando che i pertinenti certificati di polizia sanitaria devono essere modificati in conseguenza; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali domestici della specie suina, di carni suine fresche e di prodotti a base di carni suine, compresi i cinghiali, in provenienza dall'Ungheria, eccettuata la contea di Békés. Le importazioni da tale contea sono tuttavia ammesse, qualora i prodotti abbiano subito un trattamento termico in recipiente ermetico il cui valore Fo sia superiore o pari a 3,00 o un altro trattamento tale da produrre una temperatura interna non inferiore a 70 °C, oppure siano stati sottoposti a un trattamento consistente in una fermentazione e maturazione naturali di almeno nove mesi, nel caso di prosciutti di peso non inferiore a 5,5 kg aventi le seguenti caratteristiche: - valore aW non superiore a 0,93 - valore pH non superiore a 6. Articolo 2 L'allegato A della decisione 82/8/CEE è modificato come segue: 1) dopo la voce « Paese speditore: Ungheria » sono aggiunti i termini « (esclusa, nel caso delle carni suine fresche, la contea di Békés) »; 2) al punto IV, paragrafo 1, primo trattino, dopo i termini « in territorio ungherese » sono aggiunti i termini « (esclusa, nel caso dei suini macellati dopo il 1o settembre 1992, la contea di Békés) ». Articolo 3 La decisione 91/449/CEE è modificata come segue: 1) nell'allegato A, parte II, dopo il nome « Ungheria » sono aggiunti i termini: « (esclusa, nel caso dei prodotti a base di carne di suini macellati dopo il 1o settembre 1992, la contea di Békés) »; 2) nell'allegato D, parte II, l'« Elenco dei paesi autorizzati ad utilizzare il modello di certificato di polizia sanitaria riportato nella parte I » è completato con l'aggiunta dell'Ungheria. Articolo 4 La decisione 92/322/CEE è modificata come segue: 1) negli allegati C e D, dopo i termini « Paese esportatore: Ungheria » sono aggiunti i termini « (esclusa la contea di Békés) »; 2) negli allegati C e D, punto V, paragrafo 1), dopo il termine « l'Ungheria » sono aggiunti i termini « (esclusa la contea di Békés) ». Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. (2) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13. (3) GU n. L 8 del 13. 1. 1982, pag. 9. (4) GU n. L 240 del 29. 8. 1991, pag. 28. (5) GU n. L 177 del 30. 6. 1992, pag. 1. (6) GU n. L 347 del 28. 11. 1992, pag. 68.