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Document 31992R3902

    Regolamento (CEE) n. 3902/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione della compensazione finanziaria per taluni prodotti della pesca

    GU L 392 del 31.12.1992, p. 35–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000; abrogato da 300R2509

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3902/oj

    31992R3902

    Regolamento (CEE) n. 3902/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione della compensazione finanziaria per taluni prodotti della pesca

    Gazzetta ufficiale n. L 392 del 31/12/1992 pag. 0035 - 0040
    edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 4 pag. 0179
    edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 4 pag. 0179


    REGOLAMENTO (CEE) N. 3902/92 DELLA COMMISSIONE

    del 23 dicembre 1992

    che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione della compensazione finanziaria per taluni prodotti della pesca

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 6,

    considerando che in virtù dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3759/92, gli Stati membri concedono una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che, a determinate condizioni, effettuano ritiri dal mercato di prodotti di cui all'allegato I, parti A e D del suddetto regolamento;

    considerando che, per favorire al massimo gli sforzi di stabilizzazione del mercato, occorre escludere dal beneficio della compensazione finanziaria le organizzazioni di produttori che non praticano il prezzo di ritiro comunitario durante tutta la durata della campagna di pesca;

    considerando che, per garantire normali condizioni di concorrenza fra le organizzazioni di produttori che applicano il margine di tolleranza di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a) del regolamento in parola, è necessario stabilire le condizioni di utilizzazione di detto margine; che, per garantire la trasparenza del mercato, occorre fare in modo che il ricorso al margine di tolleranza sia pubblicizzato in modo adeguato;

    considerando che le misure adottate dalle organizzazioni di produttori mirano a garantire l'esercizio razionale della pesca e il miglioramento delle condizioni di vendita dei prodotti consegnati dai loro soci; che a tal fine è necessario che la compensazione finanziaria sia corrisposta esclusivamente per i prodotti consegnati dai soci;

    considerando che, a motivo della fluttuazione della domanda durante la vendita, occorre che i prodotti non siano ritirati dal mercato prima di essere messi in vendita; che pertanto è opportuno concedere la compensazione finanziaria solo per i prodotti che essendo stati messi in vendita nelle condizioni abituali non hanno trovato acquirenti al prezzo di ritiro comunitario;

    considerando che i quantitativi che hanno beneficiato dell'aiuto al riporto di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3759/92 devono essere definitivamente esclusi dal regime della compensazione finanziaria;

    considerando che il rispetto sistematico delle norme comuni di commercializzazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92, fermo restando il loro carattere obbligatorio, costituisce un elemento determinante per la formazione dei prezzi ed è anche un elemento di stabilizzazione del mercato; che è pertanto opportuno subordinare la concessione della compensazione finanziaria ai quantitativi ammissibili alla condizione che dette norme siano state rispettate per tutti i quantitativi del prodotto considerato messi in vendita dall'organizzazione di produttori o suoi membri nel corso della campagna di pesca;

    considerando che la compensazione finanziaria può essere versata solo alla fine della campagna di pesca; che, per agevolare il funzionamento delle organizzazioni di produttori è opportuno prevedere la possibilità di concedere anticipi dietro costituzione di una cauzione;

    considerando che è opportuno stabilire le modalità di calcolo dell'anticipo sulla compensazione finanziaria e di fissare l'importo della cauzione ad esso relativa; che deve altresì essere fissato il tasso di conversione applicabile alla compensazione finanziaria e agli anticipi;

    considerando che è opportuno tener conto dei quantitativi di prodotti messi in vendita e ritirati da un'organizzazione di produttori o da uno dei suoi membri in un altro Stato membro; che, in questa prospettiva, le autorità dello Stato membro in cui ha avuto luogo la vendita, il ritiro o il riporto rilasceranno i documenti attestanti l'avvenuta esecuzione di tali operazioni e provvederanno alla loro diffusione;

    considerando che, per verificare la corrispondenza tra i dati che figurano nella domanda di versamento della compensazione finanziaria e i quantitativi effettivamente messi in vendita e ritirati, ogni Stato membro istituisce un sistema di controllo;

    considerando che, in caso d'infrazione di portata limitata al regime della compensazione finanziaria, è opportuno che il vantaggio finanziario contenuto che risulterebbe da tale infrazione non sia sanzionato con la soppressione completa del diritto alla compensazione finanziaria ma soltanto con una riduzione forfettaria della medesima;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione della compensazione finanziaria di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3759/92 in appresso denominato « regolamento di base ».

    Articolo 2

    1. La compensazione finanziaria può essere concessa ad un'organizzazione di produttori solo se quest'ultima applica e fa rispettare dai propri soci, durante tutta la campagna, nella fase della prima vendita, il prezzo di ritiro comunitario alle condizioni stabilite dall'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e d) del regolamento di base.

    2. Qualora il ricorso al margine di tolleranza previsto all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di base, comporti la fissazione di livelli diversi di prezzo di ritiro per una medesima categoria di prodotti da parte di organizzazioni di produttori stabilite in una zona determinata, ciascuna di tali organizzazioni può applicare, a decorrere dalla rispettiva data di validità e per il periodo corrispondente, il livello di prezzi fissato da un'altra organizzazione di produttori della medesima zona.

    3. Il livello del prezzo di ritiro fissato da un'organizzazione di produttori che utilizza il margine di tolleranza è applicabile a tutti i quantitativi venduti dalla suddetta organizzazione o dai suoi soci, anche al di fuori della sua zona di attività.

    Tuttavia, un'organizzazione di produttori o uno dei suoi soci che venda i prodotti in una zona diversa dalla propria zona di attività sceglie di applicare il proprio livello di prezzo di ritiro, sempreché tale livello non sia inferiore a quello praticato nella zona considerata, o uno di quelli applicati, previo ricorso eventuale al margine di tolleranza, dalle organizzazioni di produttori stabilite nella zona in parola.

    4. Il prezzo di ritiro non può includere spese sostenute dopo lo sbarco dei prodotti, fatta eccezione per le spese, incluse quelle di trasporto, resesi necessarie per effettuare le operazioni di vendita all'asta o sul molo.

    Articolo 3

    1. L'organizzazione di produttori che applica il margine di tolleranza al prezzo di ritiro comunitario notifica alle autorità competenti dello Stato membro in cui è riconosciuta, almeno due giorni lavorativi prima della sua applicazione, il livello del prezzo di ritiro stabilito per ciascuna categoria di prodotti in tutta la sua zona di attività.

    Se un'organizzazione di produttori intende modificare il periodo d'applicazione del margine di tolleranza o il livello del prezzo di ritiro o ancora avvalersi della facoltà di cui all'articolo 2, paragrafo 2, essa ne informa le autorità competenti almeno due giorni lavorativi prima della data di applicazione della decisione.

    Tutte le decisioni contemplate nel presente articolo si applicano per un periodo di almeno 5 giorni lavorativi.

    2. Le autorità competenti dello Stato membro interessato garantiscono immediata pubblicità, secondo gli usi e costumi regionali, di tutte le informazioni notificate in applicazione del paragrafo 1.

    3. Per l'applicazione del presente articolo, valgono le disposizioni del regolamento (CEE e Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (1). Tuttavia, ai sensi del presente regolamento, il sabato, la domenica e i giorni festivi sono assimilati a giorni lavorativi a condizione che le vendite siano effettuate conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).

    Articolo 4

    1. Sono considerati come quantitativi che possono fruire di una compensazione finanziaria esclusivamente i quantitativi ritirati dal mercato:

    a) che sono stati pescati da un socio di un'organizzazione di produttori;

    b) che sono stati messi in vendita:

    - tramite l'organizzazione di produttori, o

    - da un socio, secondo le norme comuni stabilite dall'organizzazione di produttori e contemplate all'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino del regolamento di base;

    c) che, prima del ritiro, sono stati oggetto di una vendita accessibile a tutti gli operatori interessati, secondo gli usi e costumi regionali e locali, nel corso della quale è stato constatato che i quantitativi in parola non trovano acquirenti al prezzo fissato conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di base;

    d) che non sono stati oggetto di una richiesta o non hanno beneficiato dell'aiuto al riporto di cui all'articolo 14 del regolamento di base.

    2. La concessione della compensazione finanziaria per i quantitativi ammissibili in applicazione del paragrafo 1 è subordinata alla condizione che, per il prodotto o il gruppo di prodotti considerati, tutti i quantitativi messi in vendita dall'organizzazione di produttori o suoi membri nel corso della campagna di pesca siano stati precedentemente classificati conformemente alle norme di commercializzazione di cui all'articolo 2 del regolamento di base.

    Articolo 5

    1. La compensazione finanziaria è corrisposta all'organizzazione di produttori, a sua richiesta, al termine di ogni campagna di pesca.

    2. La domanda di versamento della compensazione finanziaria viene presentata dall'organizzazione di produttori alle autorità competenti dello Stato membro al più tardi quattro mesi dopo la fine della campagna considerata.

    3. Il tasso di conversione da applicare alla compensazione finanziaria è il tasso di conversione agricolo in vigore il 31 dicembre della campagna considerata anche se la durata della campagna di pesca è prorogata al di là di tale data.

    4. Le autorità nazionali versano la compensazione finanziaria al più tardi otto mesi dopo la fine della campagna considerata. Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione la denominazione e l'indirizzo dell'organismo incaricato della concessione della compensazione finanziaria.

    Articolo 6

    1. Lo Stato membro concede ogni mese, a richiesta dell'organizzazione di produttori interessata, un anticipo sulla compensazione finanziaria a condizione che il richiedente abbia costituito una cauzione pari al 105 % dell'importo dell'anticipo.

    Gli anticipi sono calcolati conformemente al metodo definito dall'allegato I.

    2. Il tasso di conversione da applicare all'anticipo è il tasso di conversione agricolo in vigore l'ultimo giorno del mese per il quale è chiesto l'anticipo. Qualora la campagna di pesca sia prorogata oltre il 31 dicembre dell'anno in corso, il tasso di conversione agricolo da applicare in anticipo per il mese o i mesi su cui si estende la proroga è quello in vigore il 31 dicembre.

    Il tasso di conversione da applicare alla compensazione finanziaria è il tasso di conversione agricolo in vigore il 31 dicembre della campagna considerata anche se la campagna di pesca viene prorogata oltre tale data.

    Articolo 7

    Qualora un'organizzazione di produttori o uno dei suoi soci metta in vendita i propri prodotti in uno Stato membro diverso da quello in cui l'organizzazione è stata riconosciuta, l'autorità competente del primo Stato membro rilascia, a richiesta e senza indugio, all'organizzazione considerata o al suo socio, un attestato conforme alle indicazioni del modello che figura nell'allegato II e trasmette al tempo stesso per via ufficiale copia dell'attestato all'organismo incaricato della concessione della compensazione finanziaria nell'altro Stato membro.

    La domanda di rilascio dell'attestato deve essere presentata all'autorità competente interessata immediatamente dopo la messa in vendita dei prodotti.

    Articolo 8

    Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo per verificare la corrispondenza tra i dati che figurano nella domanda di versamento e i quantitativi effettivamente messi in vendita e ritirati dal mercato dall'organizzazione di produttori considerata.

    Gli Stati membri notificano alla Commissione, immediatamente dopo la loro adozione e comunque anteriormente al 31 gennaio 1993, le misure adottate in applicazione del comma precedente.

    Articolo 9

    1. Ove un'infrazione al regime della compensazione finanziaria, di portata limitata, sia stata commessa da un'organizzazione di produttori o da uno dei suoi membri e che questa organizzazione dimostri, in un modo ritenuto idoneo dallo Stato membro interessato, che tale infrazione è stata commessa senza intenzione di frode o negligenza grave, lo Stato membro trattiene un importo pari al 10 % del prezzo di ritiro comunitario applicabile ai quantitativi in questione che non sono stati ritirati e che non sono destinati al riporto.

    L'importo trattenuto va accreditato al FEAOG.

    2. Ove un'infrazione al regime della compensazione finanziaria sia stata commessa per negligenza grave o dolo da un'organizzazione di produttori o da uno dei suoi membri, all'organizzazione predetta non sarà concessa alcuna compensazione finanziaria per la campagna in corso e per la campagna successiva. Gli anticipi eventualmente versati per la campagna in corso vanno restituiti.

    3. Gli Stati membri comunicano ogni mese alla Commissione i casi in cui hanno applicato le disposizioni del paragrafo 1.

    Articolo 10

    Il regolamento (CEE) n. 3137/82 della Commissione, del 19 novembre 1982, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione della compensazione finanziaria per taluni prodotti della pesca (1) è abrogato.

    Articolo 11

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992. Per la Commissione

    Manuel MARÍN

    Vicepresidente

    ALLEGATO I

    METODO DI CALCOLO DELL'ANTICIPO SULLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA (1)

    Specie: . . . . . . . . . .

    Mese: . . . . . . . . . .

    A. Vendite effettuate tra il 1° gennaio e l'ultimo del mese considerato: . . . . . . . . . . kg

    B. Totale generale dei ritiri nel corso del medesimo periodo: . . . . . . . . . . kg

    C. Percentuale media dei ritiri: . . . . . % (B: A × 100)

    PRIMA QUOTA = (vendite × 0,07 = . . . kg)

    (Compensazione finanziaria = 0,875 × prezzo di ritiro) >SPAZIO PER TABELLA>

    SECONDA QUOTA = (Vendite × 0,07 = . . . kg)

    (Compensazione finanziaria = 0,750 × prezzo di ritiro)

    Medesima tabella della prima quota

    TERZA QUOTA = quantitativi ritirati che superano il 14 % delle vendite totali

    (Nessuna compensazione finanziaria)

    L'anticipo relativo al mese considerato è pari alla somma degli anticipi relativi ad ogni quota. >SPAZIO PER TABELLA>

    (1) GU n. L 152 del 10. 6. 1983, pag. 22.

    ALLEGATO II

    STATO MEMBRO:

    Attestato rilasciato conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3902/92

    1. Richiedente

    a) Organizzazione di produttori considerata (denominazione e indirizzo):

    b) Socio che agisce in nome dell'organizzazione predetta (cognome e nome):

    c) Nome del peschereccio e numero di registrazione o di immatricolazione:

    2. Quantitati venduti (per prodotto e per kg)

    3. Data:

    4. Per i quantitativi di cui al punto 2 è stato applicato il prezzo di ritiro comunitario? [vedi articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3759/92]: >SPAZIO PER TABELLA>

    Se del caso: è stato applicato il prezzo di ritiro regionale? [vedi articolo 11, paragrafo 2 del predetto regolamento] >SPAZIO PER TABELLA>

    5. Fra i quantitativi di cui al punto 2, le categorie seguenti di prodotti sono state ritirate dal mercato per ottenere la compensazione finanziaria: >SPAZIO PER TABELLA>

    b) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1501/83 della Commissione (1), i prodotti ritirati dal mercato vengono smaltati secondo una delle seguenti opzioni: >SPAZIO PER TABELLA>

    Originale rilasciato all'organizzazione di produttori o al socio designato al punto 1.

    Copia all'organismo incaricato della concessione della compensazione finanziaria dello Stato membro in cui l'organizzazione di produttori di cui al punto 1 è riconosciuta. >SPAZIO PER TABELLA>

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