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Document 31992R3900

    Regolamento (CEE) n. 3900/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime comunitario di importazione per le conserve di talune specie di tonno, di palamita e di sardine e che fissa i quantitativi di tali prodotti ammessi all'importazione per il 1993

    GU L 392 del 31.12.1992, p. 26–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3900/oj

    31992R3900

    Regolamento (CEE) n. 3900/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime comunitario di importazione per le conserve di talune specie di tonno, di palamita e di sardine e che fissa i quantitativi di tali prodotti ammessi all'importazione per il 1993

    Gazzetta ufficiale n. L 392 del 31/12/1992 pag. 0026 - 0028
    edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 4 pag. 0170
    edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 4 pag. 0170


    REGOLAMENTO (CEE) N. 3900/92 DELLA COMMISSIONE

    del 23 dicembre 1992

    che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime comunitario di importazione per le conserve di talune specie di tonno, di palamita e di sardine e che fissa i quantitativi di tali prodotti ammessi all'importazione per il 1993

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 5,

    considerando che l'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3759/92 introduce, per l'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato IV, parte C un regime che limita, per un periodo di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore di tale regolamento, l'aumento dei quantitativi dei suddetti prodotti ammessi all'importazione; che tale regime si applica fermi restando gli impegni internazionali della Comunità;

    considerando che questa limitazione va quantificata applicando al volume importato durante l'anno di riferimento un tasso di crescita calcolato secondo il metodo di cui all'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92 e comunque non inferiore al 6 %; che occorre conseguentemente fissare, conformemente a detto metodo, i quantitativi dei prodotti di cui trattasi ammessi all'importazione nella Comunità per il 1993;

    considerando che, a norma dell'articolo 21, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3759/92, l'applicazione generale del regime all'importazione in parola è disciplinata dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (2); che è pertanto necessario assoggettare l'importazione dei prodotti in questione al rilascio del documento di importazione di cui al suddetto regolamento, in modo da poter contabilizzare e controllare il volume delle importazioni autorizzate;

    considerando che l'applicazione di detto regime all'importazione richiede l'adozione di misure che permettano di conciliare le esigenze di una gestione oculata del medesimo e la salvaguardia degli interessi degli operatori; che occorre stabilire le condizioni per il rilascio del documento d'importazione e i limiti entro cui potranno essere inoltrate le domande degli operatori; che è auspicabile, onde evitare abusi da parte degli operatori stessi, che il rilascio del documento d'importazione sia subordinato alla costituzione di una cauzione d'importo adeguato;

    considerando che la gestione del regime all'importazione richiede l'istituzione di un sistema di comunicazione trisettimanale tra le autorità nazionali competenti e la Commissione; che, qualora i quantitativi che formano oggetto delle domande d'importazione superino le quantità disponibili, occorre prevedere che la Commissione prenda tempestivamente la decisione del caso;

    considerando che il comitato di gestione dei prodotti della pesca non ha potuto emettere un parere sulle misure previste nel presente regolamento entro i tempi fissati dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. L'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3759/92 originari di paesi terzi non legati alla Comunità da un regime convenzionale preferenziale, ovvero di paesi terzi legati alla Comunità da un accordo che non comprende i suddetti prodotti, è subordinata, fino al 31 dicembre 1996, al rilascio del documento d'importazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 288/82.

    2. Per il 1993, il documento d'importazione di cui al paragrafo 1 è rilasciato fino ad esaurimento dei quantitativi di seguito indicati: >SPAZIO PER TABELLA>

    Articolo 2

    1. Il documento d'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è rilasciato dall'organismo competente dello Stato membro importatore alle condizioni previste all'articolo 11, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 288/82.

    2. Il documento d'importazione è valido soltanto per i prodotti per i quali è stato richiesto e conferisce il diritto d'importare il quantitativo indicato di ciascun prodotto durante il periodo di validità del documento. Tale periodo di validità ha una durata di sei mesi a decorrere dalla data di rilascio del documento d'importazione.

    Articolo 3

    1. Per ciascuno dei prodotti in oggetto, il quantitativo globale di cui all'articolo 1, paragrafo 2 viene assegnato:

    a) in ragione dell'85 % agli operatori che hanno effettuato importazioni di quegli stessi prodotti originari di paesi terzi previsti all'articolo 1, paragrafo 1 durante i due anni civili precedenti l'anno in corso;

    b) in ragione del 15 % agli operatori che non soddisfano il requisito di cui alla lettera a).

    Tuttavia, se il quantitativo disponibile per la categoria di operatori di cui alla lettera a) o alla lettera b) non è interamente coperto dalle domande, il quantitativo rimanente viene assegnato alle domande presentate da operatori dell'altra categoria. Tale assegnazione ha luogo entro il 30 settembre dell'anno in corso.

    2. a) Le domande di documento d'importazione presentate da un operatore di cui al paragrafo 1, lettera a) non possono vertere semestralmente su un quantitativo superiore al 60 % della media annuale dei quantitativi importati dallo stesso operatore durante i due anni civili precedenti l'anno in corso.

    b) Le domande di documento d'importazione presentate da un operatore di cui al paragrafo 1, lettera b) non possono vertere semestralmente su un quantitativo superiore al 10 % del quantitativo disponibile per la categoria di operatori corrispondente.

    3. Gli operatori di cui al paragrafo 1, lettera a) comunicano alle autorità nazionali competenti, a corredo della domanda di documento d'importazione, le informazioni necessarie per la verifica delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a) e al paragrafo 2, lettera a).

    4. Il documento d'importazione viene rilasciato previa costituzione di una cauzione d'importo forfettario per unità di peso, per la totalità dei quantitativi per i quali viene chiesta la licenza d'importazione; detto importo è fissato in 50 ECU/t.

    Articolo 4

    1. Per ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri comunicano via telefax alla Commissione i dati relativi ai quantitativi, divisi per domanda, per i quali è chiesto il documento d'importazione, procedendo nel modo seguente:

    - ogni mercoledì per le domande inoltrate il lunedì e il martedì,

    - ogni venerdì per le domande inoltrate il mercoledì e il giovedì,

    - ogni lunedì per le domande inoltrate il venerdì della settimana precedente.

    2. Se i quantitativi richiesti superano la quantità disponibile, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione per le domande presentate e sospende la possibilità di rilascio dei documenti d'importazione da parte degli Stati membri per le ulteriori domande.

    3. I documenti d'importazione vengono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno in cui è stata presentata la domanda, sempreché non siano state adottate misure particolari nel frattempo.

    4. La Commissione informa periodicamente gli Stati membri in merito all'utilizzazione dei quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

    5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 31 dicembre 1992 il nome e l'indirizzo del o degli organismi incaricati di rilasciare il documento d'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

    Articolo 5

    Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai quantitativi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di cui si possa dimostrare, con soddisfazione delle competenti autorità nazionali, che si trovavano in viaggio verso il territorio della Comunità alla data di decorrenza dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 3759/92, a condizione che detti quantitativi siano stati effettivamente immessi in libera pratica al più tardi il 15 gennaio 1993.

    Articolo 6

    Fatte salve le disposizioni particolari previste dal presente regolamento, gli Stati membri applicano, se necessario, mutatis mutandis le regole e le procedure definite dal regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (1).

    Articolo 7

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1993, eccetto l'articolo 4, paragrafo 5, che si applica il giorno dell'entrata in vigore del regolamento.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992. Per la Commissione

    Manuel MARÍN

    Vicepresidente

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