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Document 31992R3600

Regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

GU L 366 del 15.12.1992, p. 10–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/05/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3600/oj

31992R3600

Regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

Gazzetta ufficiale n. L 366 del 15/12/1992 pag. 0010 - 0016
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 46 pag. 0203
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 46 pag. 0203


REGOLAMENTO (CEE) N. 3600/92 DELLA COMMISSIONE dell'11 dicembre 1992 recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che la Commissione deve avviare un programma di lavoro per l'esame progressivo delle sostanze attive presenti sul mercato due anni dopo la data di notificazione della direttiva 91/414/CEE;

considerando che, dato il numero assai elevato di sostanze attive presenti sul mercato al momento della notificazione, è stata fatta una selezione tenendo conto in modo equilibrato di aspetti quali i rischi sanitari e/o ambientali, la possibilità che tali sostanze lascino residui nei prodotti trattati, l'importanza per l'agricoltura delle preparazioni contenenti tali sostanze, evidenti lacune dei dati disponibili e, al contrario, la presenza di un complesso di dati completo e aggiornato, la somiglianza delle proprietà chimiche o biologiche;

considerando che devono essere definiti i rapporti tra i produttori, gli Stati membri e la Commissione, nonché i rispettivi obblighi ai fini dell'esecuzione del programma;

considerando che occorre prevedere una procedura di notifica che dia la possibilità ai produttori di informare la Commissione del loro interesse all'iscrizione di una determinata sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e della loro volontà di presentare tutte le informazioni richieste, necessarie per una corretta valutazione e per la decisione in merito a tale sostanza attiva, tenendo conto delle condizioni per l'iscrizione stabilite all'articolo 5 della medesima;

considerando che devono essere definiti gli obblighi del notificante riguardo alla forma, ai termini e alle autorità destinatarie delle informazioni; che devono essere altresì stabilite le misure amministrative da applicare nel caso di inadempimento di tali obblighi;

considerando che ai fini della valutazione di cui sopra devono essere altresì prese in considerazione le informazioni tecniche o scientifiche relative ai potenziali effetti dannosi di una sostanza attiva o dei suoi residui, presentate tempestivamente da una delle altre parti interessate;

considerando che il lavoro di valutazione deve essere suddiviso fra le autorità competenti degli Stati membri; che, per ciascuna sostanza attiva, deve essere designato uno Stato membro relatore, con l'incarico di esaminare e valutare le informazioni presentate in stretta collaborazione con esperti di altri Stati membri e di trasmettere alla Commissione i risultati di tale esame, nonché una raccomandazione in merito alla decisione da adottare con riguardo alla sostanza attiva di cui trattasi;

considerando che le disposizioni del presente regolamento non devono pregiudicare quelle di cui è richiesta l'adozione nell'ambito di altre normative comunitarie;

considerando che, onde evitare inutili duplicazioni di lavori e in particolare esperimenti su animali vertebrati, sono necessarie disposizioni specifiche che stimolino i produttori a presentare pratiche collettive;

considerando che le procedure in forza del presente regolamento non devono pregiudicare la possibilità di indagini e divieti a norma della direttiva 79/117/CEE del Consiglio (2), modificata da ultimo dalla direttiva 91/188/CEE della Commissione (3), qualora la Commissione disponga di dati dai quali risulti la possibile esistenza delle condizioni del divieto di cui alla direttiva 79/117/CEE; che, al momento dell'adozione del presente regolamento, i dati in questione vengono esaminati soprattutto per quanto si riferisce all'atrazina e al quintozene;

considerando che è necessario adottare provvedimenti procedurali e amministrativi affinché detta valutazione delle sostanze attive possa effettivamente avere inizio dalla data di attuazione della direttiva 91/414/CEE;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE. La prima fase implica una valutazione delle sostanze elencate nell'allegato I del presente regolamento ai fini di un loro eventuale inserimento nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE (in prosieguo: la « direttiva »). Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, secondo comma della direttiva non si applicano alle sostanze elencate nell'allegato I del presente regolamento prima della conclusione delle relative procedure in esso previste.

2. Il presente regolamento si applica fermi restando:

a) i riesami, da parte degli Stati membri, particolarmente nel quadro dei rinnovi di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva;

b) i riesami, da parte della Commissione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5 della direttiva;

c) le valutazioni effettuate in forza della direttiva 79/117/CEE.

Articolo 2

1. Ai fini del presente regolamento, valgono le definizioni dei prodotti fitosanitari, delle sostanze, delle sostanze attive, delle preparazioni e delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari dettate all'articolo 2 della direttiva.

2. Ai fini del presente regolamento si applicano anche le seguenti definizioni:

a) « produttori »:

- per le sostanze attive prodotte all'interno della Comunità, il termine indica i fabbricanti o le persone stabilite all'interno della Comunità designate dai fabbricanti come i loro rappresentanti esclusivi;

- per le sostanze attive prodotte all'esterno della Comunità, il termine indica le persone stabilite all'interno della Comunità e designate dai fabbricanti come rappresentanti esclusivi oppure, qualora siffatte persone non siano state designate, gli importatori nella Comunità della sostanza attiva di preparati che la contengono.

b) « comitato »:

il termine indica il comitato fitosanitario permanente di cui all'articolo 19 della direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri designano un'autorità che coordini la cooperazione con i produttori, con gli altri Stati membri e con la Commissione, in generale ai fini dell'attuazione del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva. Essi comunicano alla Commissione il nome dell'autorità designata.

Articolo 4

1. Il produttore che desideri garantire l'iscrizione di una delle sostanze attive indicate nell'allegato I del presente documento o dei relativi sali, esteri o ammine nell'allegato I della direttiva ne dà comunicazione alla Commissione entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Salva la disposizione del primo comma, i produttori di una sostanza attiva di cui all'allegato I sono tenuti altresì a informare la Commissione, entro gli stessi termini, in caso di loro rinuncia all'iscrizione nell'allegato I della direttiva.

2. La notificazione è inviata alla Commissione, DG VI, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, indicando tutti i dati richiesti nel formulario di notifica riportato nell'allegato II ed assumendo l'impegno di cui al punto 5 dello stesso formulario.

3. Il produttore che non abbia provveduto tempestivamente alla notificazione di cui al paragrafo 1 per una data sostanza attiva può partecipare al programma di cui all'articolo 1 soltanto collettivamente, assieme ad altri notificanti di tale sostanza attiva oppure, nel caso di cui al paragrafo 4, prestando assistenza allo Stato membro notificante, con l'accordo dei notificanti originali.

4. La Commissione informa gli Stati membri tramite il comitato qualora nessun produttore abbia proceduto a notificazione per una data sostanza attiva ai sensi del paragrafo 2. Gli Stati membri possono manifestare il proprio interesse all'iscrizione di detta sostanza attiva nell'allegato I della direttiva per mezzo del formulario di cui all'allegato II del presente regolamento. La notificazione è inviata alla Commissione al più presto e comunque non oltre sei mesi dopo che gli Stati membri sono stati informati dalla Commissione. Lo Stato membro notificante si assume gli obblighi spettanti ad un produttore secondo gli articoli da 5 a 8.

5. Qualora nessun produttore o Stato membro abbia notificato, secondo la suddetta procedura, il proprio interesse all'inserimento di una data sostanza attiva nell'allegato I della direttiva, la decisione di non inscriverla può essere presa in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, ultimo comma della direttiva.

Articolo 5

1. La Commissione esamina le notificazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2 e 4 assieme al comitato.

2. A seguito dell'esame di cui al paragrafo 1, potrà essere deciso mediante regolamento, secondo la procedura di cui all'articolo 19 della direttiva:

a) l'elenco di sostanze attive da valutare ai fini dell'eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva;

b) la designazione di uno Stato membro relatore per ciascuna sostanza attiva iscritta nell'elenco sub a).

3. Nell'elenco di cui al paragrafo 2, lettera a), alcune sostanze aventi strutture o proprietà chimiche analoghe possono essere raggruppate; se, per contro, una sostanza attiva è stata notificata con diverse composizioni a cui possono corrispondere diverse proprietà tossicologiche o diversi effetti ambientali, è possibile inserire separatamente nell'elenco le diverse composizioni.

4. Il regolamento di cui al paragrafo 2 indica per ogni sostanza adottata ai fini della valutazione:

- i nomi di tutti i produttori notificanti secondo l'articolo 2, paragrafo 1 o, se del caso, degli Stati membri notificanti secondo l'articolo 4, paragrafo 4,

- il nome dello Stato membro designato come relatore,

- il termine per la presentazione, allo Stato membro relatore, delle pratiche di cui all'articolo 6, prevedendo in generale un termine di dodici mesi per la compilazione dei documenti e per la presentazione, a opera delle parti interessate, di dati tecnici o scientifici sugli effetti potenzialmente pericolosi, per la salute dell'uomo o degli animali e/o per l'ambiente, della sostanza o dei residui.

5. Se durante la procedura di valutazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 risulta una non equilibrata ripartizione di compiti tra gli Stati membri relatori, un altro Stato membro relatore per una particolare sostanza può essere designato secondo la procedura di cui all'articolo 19 della direttiva.

Articolo 6

1. Entro il termine previsto dall'articolo 5, paragrafo 4, terzo trattino, i notificanti indicati nel regolamento di cui a detto articolo 5 inviano, individualmente o collettivamente, all'autorità designata dello Stato membro relatore per una data sostanza attiva:

a) la sintesi della pratica di cui al paragrafo 2 e

b) la pratica completa di cui al paragrafo 3.

Essi inviano questa informazione altresì agli esperti di cui all'articolo 7, paragrafo 2 e, se del caso, all'autorità competente di ogni Stato membro, prevista all'articolo 3.

Qualora, per una data sostanza, il regolamento di cui all'articolo 5, paragrafo 4 faccia riferimento a diverse notificazioni , i notificanti interessati prendono tutte le iniziative opportune per presentare collettivamente le pratiche di cui al primo comma. La pratica che non è stata presentata da tutti i notificanti interessati precisa le iniziative prese ed i motivi della mancata partecipazione di taluni produttori.

2. La sintesi della pratica include quanto segue:

a) una copia della notificazione; in caso di domanda collettiva di più produttori, una copia delle notificazioni eseguite in conformità dell'articolo 4 e il nome della persona designata da detti produttori come responsabile della pratica collettiva e del suo espletamento ai sensi del presente regolamento;

b) le condizioni d'uso della sostanza attiva raccomandate vanno considerate in relazione alla sua iscrizione nell'allegato I della direttiva;

c) per ciascun punto dell'allegato II della direttiva, le sintesi e i risultati delle prove disponibili, il nome della persona o dell'istituto che le ha eseguite; per ciascun punto dell'allegato III della direttiva le stesse informazioni pertinenti ai fini della valutazione dei requisiti di cui all'articolo 5 della medesima e per una o più preparazioni rappresentative delle condizioni d'impiego di cui alla lettera b);

d) se le informazioni riportate alla lettera c) non sono disponibili:

- in conformità con l'introduzione degli allegati II e III della direttiva, le motivazioni scientifiche o tecniche secondo le quali l'informazione non è necessaria a valutare la sostanza attiva in ordine ai requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva; oppure

- un impegno, da parte del produttore o dei produttori che presentano la pratica, che l'informazione mancante sarà inviata successivamente; deve essere presentato un calendario dettagliato e documenti dai quali risulti che l'impegno potrà essere rispettato.

3. La pratica completa deve contenere i protocolli e i rapporti di studio integrali riguardanti tutte le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera c).

4. Nei casi in cui, per una data sostanza attiva, le pratiche di cui al paragrafo 1 non vengano inviate entro i termini previsti all'articolo 5, paragrafo 4 o in cui le pratiche inviate non soddisfino evidentemente i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3, lo Stato membro relatore informa la Commissione adducendo le giustificazioni presentate dai notificanti.

5. Sulla base del rapporto dello Stato membro relatore di cui al paragrafo 4, la Commissione presenta al comitato un progetto di decisione di non iscrivere la sostanza attiva nell'allegato I ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, ultimo comma della direttiva, a meno che:

- sia stato fissato un nuovo termine per la presentazione di una pratica conforme ai requisiti dei paragrafi 2 e 3; un nuovo termine è fissato unicamente se si può dimostrare che il ritardo è dovuto a tentativi di presentare pratiche collettive o a casi di forza maggiore;

- uno Stato membro informi la Commissione della sua intenzione di garantire l'iscrizione della sostanza attiva in questione nell'allegato I della direttiva e della sua disponibilità a garantire la composizione delle pratiche ai sensi del paragrafo 1 e ad adempiere i compiti di un notificante fissati negli articoli 7 e 8.

Articolo 7

1. Per ciascuna sostanza attiva della quale è stato designato come relatore, lo Stato membro deve:

a) esaminare le pratiche di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, nell'ordine in cui sono ricevute dal notificante/dai notificanti interessati, nonché le eventuali informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, terzo trattino e tutte le altre informazioni disponibili; se per una stessa sostanza attiva vengono presentati più fascicoli, l'ultima comunicazione della pratica determina l'ordine dell'esame;

b) immediatamente dopo aver esaminato una pratica, garantire che i notificanti presentino la pratica riassunta aggiornata agli altri Stati membri e alla Commissione;

c) inviare alla Commissione, con la massima sollecitudine possibile ed al più tardi 12 mesi dopo aver ricevuto una pratica di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, un rapporto sulla valutazione della stessa che comprenda una raccomandazione:

- di iscrivere la sostanza attiva nell'allegato I della direttiva precisando le condizioni della sua iscrizione, oppure

- di ritirare la sostanza attiva dal mercato, oppure

- di sospendere la commercializzazione della sostanza attiva, con la possibilità di riconsiderarne l'iscrizione nell'allegato I previa presentazione dei risultati di ulteriori prove o informazioni specificate nel rapporto, oppure

- di subordinare qualsiasi decisione in merito all'eventuale iscrizione alla presentazione dei risultati di ulteriori prove o informazioni specificate nel rapporto.

2. Dall'inizio dell'esame di cui al paragrafo 1, lettera a), lo Stato membro relatore può invitare i notificanti a presentare miglioramenti o complementi alla pratica. Inoltre, per quanto si riferisce all'intera pratica o ad alcune sue parti, lo Stato membro relatore consulta, durante questo esame, esperti di altri Stati membri accettati dalla Commissione su proposta degli Stati membri interessati.

3. Dopo aver ricevuto la sintesi della pratica ed il rapporto di cu al paragrafo 1, la Commissione li sottopone entrambi all'esame del comitato fitosanitario permanente.

Completato l'esame, la Commissione, salve le eventuali proposte che potrebbe presentare per modificare l'allegato della direttiva 79/117/CEE, sottopone al comitato un progetto di decisione d'iscrivere la sostanza attiva nell'allegato I della direttiva, fissandone eventualmente le condizioni, oppure un progetto di decisione in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, ultimo comma quando detta sostanza non è inclusa nell'allegato I della direttiva.

4. Tuttavia, nei casi in cui, a seguito dell'esame di cui al paragrafo 3, sono richiesti i risultati di alcune prove complementari o di ulteriori informazioni, la Commissione determina:

- il termine entro il quale i risultati o le informazioni in oggetto devono essere presentati allo Stato membro relatore e agli esperti designati conformemente al paragrafo 2;

- il termine entro il quale i notificanti interessati devono impegnarsi con lo Stato membro relatore e con la Commissione a presentare i risultati o le informazioni necessari entro il termine di cui al primo trattino.

5. La Commissione presenta al comitato un progetto di decisione di non iscrizione nell'allegato I in conformità all'articolo 8, paragrafo 2, ultimo comma della direttiva nei casi in cui:

- i notificanti interessati non si siano impegnati a presentare i risultati necessari entro i termini di cui al paragrafo 4, secondo trattino;

- lo Stato membro relatore abbia informato la Commissione che i risultati di cui al paragrafo 4, primo trattino non sono stati presentati entro i termini.

Articolo 8

1. Dopo aver ricevuto i risultati delle prove o delle informazioni complementari, lo Stato membro relatore:

a) li esamina associandoli ai risultati della pratica già presentata per la sostanza in questione;

b) immediatamente dopo siffatto esame, garantisce che la sintesi e i risultati delle prove complementari oppure le informazioni complementari vengano inviate dal notificante agli altri Stati membri e alla Commissione;

c) comunica alla Commissione, al più presto e comunque entro nove mesi dal ricevimento dei risultati e delle informazioni, il rapporto sulla valutazione dell'intera pratica ivi compresa una raccomandazione:

- di iscrivere la sostanza attiva nell'allegato I precisando le relative condizioni;

- oppure, qualora si tratti di sostanza già iscritta nell'allegato I della direttiva, di mantenere o modificare le condizioni dell'iscrizioine;

- oppure di ritirare la sostanza attiva dal mercato;

- oppure di ritirare provvisoriamente la sostanza attiva dal mercato con facoltà di riconsiderarne l'iscrizione nell'allegato I della direttiva previa presentazione di alcune prove o informazioni complementari che chiariscano qualsiasi punto controverso connesso alle prove od alle informazioni complementari presentate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4;

- oppure, qualora i risultati delle prove o delle informazioni supplementari non consentano di trarre precise conclusioni, di rinviare la decisione subordinandola alla presentazione di ulteriori prove che chiariscano qualsiasi punto controverso connesso alle prove supplementari presentate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4.

2. Agli esami di cui al paragrafo 1, lettera a) si applica la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

3. Dopo aver ricevuto la sintesi e il rapporto di cui al paragrafo 1, la Commissione li sottopone all'esame del comitato alla luce dell'esame eseguito ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, primo comma.

Completato detto esame, la Commissione, salve le eventuali proposte di modifica dell'allegato della direttiva 79/117/CEE, sottopone al comitato un progetto di decisione di iscrivere la sostanza attiva nell'allegato I della direttiva, fissandone eventualmente le condizioni, oppure un progetto di decisione di non iscrizione, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, ultimo comma della direttiva, quando detta sostanza non è iscritta nell'allegato I della direttiva. Qualora la sostanza attiva sia già iscritta in detto allegato, il progetto di decisione può modificare le condizioni di iscrizione.

4. Quando, a seguito dell'esame del comitato di cui al paragrafo 3, primo comma, sono richiesti i risultati di ulteriori prove supplementari, si applicano l'articolo 7, paragrafi 4 e 5 e l'articolo 8, paragrafo 1. In detti casi la Commissione precisa ai notificanti interessati i motivi per la richiesta di ulteriori prove.

Articolo 9

Qualora, per una sostanza elencata all'allegato I, la Commissione presenti una proposta di divieto totale a norma della direttiva 79/117/CEE, i termini stabiliti dal presente regolamento sono sospesi sino alla data di adozione di una decisione in merito a questa proposta. Qualora il Consiglio decida il divieto totale di una sostanza elencata nell'allegato della direttiva 79/117/CEE, la procedura prevista nel presente regolamento ha termine.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1o febbraio 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 230 del 9. 8. 1991, pag. 1; versione rettificata in GU n. L 170 del 25. 6. 1992, pag. 40. (2) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 36. (3) GU n. L 92 del 13. 4. 1991, pag. 42.

ALLEGATO I

ELENCO DI SOSTANZE PREVISTE NELLA PRIMA FASE DEL PROGRAMMA DI LAVORO DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2, ULTIMO COMMA DELLA DIRETTIVA 91/414/CEE

Denominazione

1. Acefate

2. Metamidofos

3. Aldicarb

4. Amitraz

5. Azinfos etile

6. Azinfos metile

7. Carbendazim

8. Benomil

9. Tiofanato metile

10. Clorpirifos

11. Clorpirifos metile

12. Ciflutrin

13. Beta ciflutrin

14. Cialotrina

15. Lambda cialotrina

16. Cipermetrina

17. Alfa cipermetrina

18. Dnoc

19. Deltametrina

20. Dinoterb

21. Endosulfan

22. Fention

23. Fenvalerate

24. Ensfenvalerate

25. Lindano

26. Paration

27. Paration metile

28. Permetrina

29. Benalaxil

30. Metalaxil

31. Clorotalonil

32. Dinocap

33. Fenarimol

34. Fentin acetato

35. Fentin idrossido

36. Flusilazol

37. Imazalil

38. Mancozeb

39. Maneb

40. Zineb

41. Metiram

42. Propineb

43. Tiram

44. Ferbam

45. Ziram

46. Propiconazolo

47. Pirazofos

48. Quintozene

49. Tiabendazolo

50. Vinclozolin

51. Procimidone

52. Iprodione

53. Clozolinate

54. Clorprofam

55. Profam

56. Daminozide

57. Idrazide maleica

58. Tecnazene

59. Alaclor

60. Amitrol (Aminotriazolo)

61. Atrazina

62. Simazina

63. Bentazone

64. Clortoluron

65. 2,4-D

66. 2,4-DB

67. Etofumesate

68. Fluroxip

69. Glifosate

70. Ioxinil

71. Bromoxinil

72. Isoproturon

73. MCPA

74. MCPB

75. Mecoprop

76. Mecoprop-P

77. Metsulfuron-metile

78. Tifensulfuron

79. Triasulfuron

80. Molinate

81. Monolinuron

82. Linuron

83. Paraquat

84. Diquat

85. Pendimetalin

86. Desmedifam

87. Femmedifam

88. Proprizamide

89. Piridate

90. Warfarin

ALLEGATO II

MODELLO

Notifica di una sostanza attiva ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3600/92

1. Dati per l'identificazione del notificatore 1.1. Fabbricante della sostanza attiva (nome, indirizzo, ivi compresa la sede della fabbrica) 1.2. Società notificatrice (nome, indirizzo ecc.) (se diversa dal punto 1.1): 1.2.a. che agisce in qualità di: - rappresentante esclusivo designato dal fabbricante; - importatore non designato come rappresentante esclusivo dal fabbricante. 1.3. Nome della persona (fisica) responsabile della notifica e di ulteriori impegni derivanti dal regolamento (CEE) n. 3600/92. 1.3.1. Indirizzo per la corrispondenza: 1.3.2. a) numero di telefono: b) numero di telex: c) numero di telefax: 1.3.3. a) persona da contattare: b) o eventualmente: 2. Informazione per facilitare l'identificazione 2.1. Nome comune proposto o accettato dalla ISO e sinonimi che specifichino, se del caso, i sali od esteri eventuali prodotti dal fabbricante: 2.2. Nome chimico (nomenclatura IUPAC): 2.3. Numero di codice dato dal fabbricante: 2.4. Numeri CAS, CIPAC e CEE (se disponibili): 2.5. Formula empirica e formula di struttura, peso molecolare: 2.6. Specificazione della purezza della sostanza attiva in g/kg oppure g/l, come opportuno: 2.7. Identità degli isomeri, delle impurezze e degli additivi (ad esempio stabilizzanti), nonché formula di struttura ed eventuale variazione espressa in g/kg oppure g/l: 3. Informazioni sulle condizioni di impiego richieste dall'iscrizione nell'allegato I e che devono essere fornite dal richiedente 3.1. Funzione, ad esempio fungicida, erbicida, insetticida, repellente, regolatore della crescita: 3.2. Campo d'azione previsto, ad esempio terreno, serra, conservazione di alimenti o mangimi, giardinaggio: 3.3. Eventuali condizioni specifiche in campo sanitario, agricolo, fitosanitario o ambientale nelle quali la sostanza attiva non può o non deve essere usata: 3.4. Organismi nocivi debellati e piante o prodotti protetti o trattati: 4. Informazioni in merito ad usi autorizzati conosciuti dal notificatore 4.1. Paesi in cui il prodotto è registrato (CEE) 4.2. Paesi in cui il prodotto è registrato (extra CEE) 4.3. Usi registrati nella CEE, ivi comprese tutte le condizioni pertinenti 4.4. Denominazione, tipo (codice GIFAP/FAO) e contenuto di sostanza attiva (in g/kg oppure g/l) 5. Impegno a presentare una pratica Il notificatore conferma che la suddetta informazione è veritiera e corretta. Egli si impegna a presentare alle autorità competenti dello Stato membro relatore prescelto le pratiche di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3600/92, entro un periodo di dodici mesi dalla decisione della Commissione di cui all'articolo 5, paragrafo 4 del presente regolamento. Nel caso in cui questa decisione menzioni diversi notificatori per questa sostanza attiva, il notificatore si impegna a fare il possibile per presentare una pratica in comune con gli altri notificatori.

Firma (della persona competente ad agire a nome della società menzionata al punto 1.1)

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