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Document 31992R3328

Regolamento (CEE) n. 3328/92 della Commissione, del 18 novembre 1992, che stabilisce disposizioni transitorie relative al regolamento (CEE) n. 3540/85 recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

GU L 334 del 19.11.1992, pp. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3328/oj

31992R3328

Regolamento (CEE) n. 3328/92 della Commissione, del 18 novembre 1992, che stabilisce disposizioni transitorie relative al regolamento (CEE) n. 3540/85 recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

Gazzetta ufficiale n. L 334 del 19/11/1992 pag. 0017 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 46 pag. 0010
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 46 pag. 0010


REGOLAMENTO (CEE) N. 3328/92 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 1992

che stabilisce disposizioni transitorie relative al regolamento (CEE) n. 3540/85 recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2467/92 (2), in particolare l'articolo 16,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/92 (4), stabilisce modalità di applicazione delle miusure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci; che l'articolo 6 di tale regolamento dispone che gli Stati membri, dopo aver proceduto alle necessarie verifiche, rilascino un certificato di acquisto al prezzo minimo; che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 2 di detto regolamento, la validità della parte del certificato relativa alla fissazione anticipata di cui all'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2036/82 del Consiglio (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2206/90 (6), è pari a sei mesi a decorrere dal mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata; che l'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3540/85 prevede l'obbligo di utilizzare effettivamente i prodotti, ai sensi dell'articolo 9, entro sette mesi a decorrere dall'ultimo giorno del mese in cui è stata presentata la domanda di identificazione; che l'articolo 22, paragrafo 1 dello stesso regolamento stabilisce le modalità cui devono attenersi le organizzazioni riconosciute per la presentazione delle dichiarazioni di trasformazione;

considerando che il regime di sostegno istituito con il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio sostituisce le disposizioni relative ai piselli, alle fave, favette e ai lupini dolci; che, per evitare eventuali rischi di interferenza tra i due sistemi di sostegno, occorre limitare al 21 maggio 1993 le richieste di certificati di acquisto al prezzo minimo, sospendere la fissazione anticipata dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci a partire dal mese di luglio 1993, cessare l'identificazione a decorrere dal 1° luglio 1993, nonché stabilire che i prodotti devono essere utilizzati entro il 30 novembre 1993; che è necessario prendere disposizioni riguardanti le dichiarazioni di trasformazione da presentare nel luglio 1993 in quanto, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2036/82, siffatte dichiarazioni danno diritto alla riscossione dell'aiuto nella misura vigente il giorno in cui è depositata la dichiarazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dopo il 21 maggio 1993 non può essere presentata alcuna richiesta di certificato di acquisto al prezzo minimo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3540/85.

Articolo 2

Per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci, il periodo di validità della parte del certificato previsto dall'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2036/82, relativo alla fissazione anticipata dell'aiuto, non può superare la data del 30 giugno 1993, in deroga all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3540/85.

Articolo 3

1. A partire dal 1° luglio 1993 non si procede ad alcuna identificazione di piselli, fave, favette o lupini dolci.

2. Relativamente alle identificazioni effettuate anteriormente al 1° luglio 1993, i prodotti devono essere utilizzati ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3540/85 entro il 30 novembre 1993, in deroga al disposto dell'articolo 19, paragrafo 1 dello stesso regolamento.

Articolo 4

Le dichiarazioni di trasformazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3540/85, relative al mese di giugno 1993 e presentate alle competenti autorità nel luglio 1993 sono considerate, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2036/82, pervenute il 30 giugno 1993.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

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