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Document 31992R3234
Commission Regulation (EEC) No 3234/92 of 5 November 1992 laying down detailed rules for the application of the specific aid arrangements for the continued cultivation of vines for the production of quality wines psr in the Canary islands
Regolamento (CEE) n. 3234/92 della Commissione, del 5 novembre 1992, recante modalità di applicazione del regime specifico di aiuto per il mantenimento della viticoltura orientata alla produzione di vini v.q.p.r.d. nelle isole Canarie
Regolamento (CEE) n. 3234/92 della Commissione, del 5 novembre 1992, recante modalità di applicazione del regime specifico di aiuto per il mantenimento della viticoltura orientata alla produzione di vini v.q.p.r.d. nelle isole Canarie
GU L 321 del 6.11.1992, pp. 16–17
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001; abrogato da 32002R1491
Regolamento (CEE) n. 3234/92 della Commissione, del 5 novembre 1992, recante modalità di applicazione del regime specifico di aiuto per il mantenimento della viticoltura orientata alla produzione di vini v.q.p.r.d. nelle isole Canarie
Gazzetta ufficiale n. L 321 del 06/11/1992 pag. 0016 - 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 45 pag. 0170
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 45 pag. 0170
REGOLAMENTO (CEE) N. 3234/92 DELLA COMMISSIONE del 5 novembre 1992 recante modalità di applicazione del regime specifico di aiuto per il mantenimento della viticoltura orientata alla produzione di vini v.q.p.r.d. nelle isole Canarie LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3, visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (3), in particolare l'articolo 12, considerando che l'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1601/92 ha istituito un regime di aiuto per ettaro per il mantenimento della viticoltura orientata alla produzione di v.q.p.r.d. nelle zone viticole tradizionali nelle isole Canarie; che è opportuno stabilire le modalità necessarie per la gestione di tale regime e per il controllo delle condizioni stabilite dal Consiglio; che tali modalità devono riguardare le informazioni minime da indicare nella domanda di aiuto, in modo da permettere in particolare l'identificazione delle superfici viticole in esame, nonché la realizzazione dei necessari controlli; considerando che le misure previste dal regolamento (CEE) n. 1601/92 si applicano a decorrere dal 1o luglio 1992; che è opportuno far decorrere l'applicazione delle modalità previste dal presente regolamento dalla stessa data; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'aiuto forfettario per ettaro per il mantenimento della viticoltura orientata alla produzione dei vini v.q.p.r.d., di cui all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1601/92, è concesso, a richiesta dei viticoltori o delle associazioni o organizzazioni di viticoltori, per le superfici coltivate a viti di varietà atte alla produzione di vini v.q.p.r.d.: a) le quali siano state interamente coltivate e sulle quali siano state effettuate tutte le normali operazioni colturali, nonché la vendemmia; b) per le quali siano state presentate dichiarazioni di raccolta e di produzione conformemente al regolamento (CEE) n. 3929/87 della Commissione (4); c) nelle quali siano rispettate le rese minime fissate dallo Stato membro e indicate all'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1601/92. Articolo 2 1. L'interessato presenta una domanda di aiuto per ettaro all'autorità competente nel corso del periodo da questa stabilito e comunque non oltre il 15 maggio di ogni anno per la campagna successiva. Tuttavia, per la campagna 1992/1993, la domanda viene presentata entro il 15 gennaio 1993. 2. La domanda di aiuto reca almeno le seguenti indicazioni: a) nome, cognome e indirizzo del viticoltore o dell'associazione/organizzazione; b) superfici coltivate per la produzione di v.q.p.r.d., in ettari e are, con il riferimento catastale o un'indicazione riconosciuta equivalente dall'ente incaricato del controllo delle superfici; c) le varietà di viti utilizzate; d) stima della produzione che vi può essere raccolta. Articolo 3 Dopo la constatazione dell'effettivo raccolto e delle rese effettive sulle superfici in esame, lo Stato membro versa l'aiuto anteriormente al 1o aprile della campagna per la quale esso è concesso. Articolo 4 Entro il 30 aprile, la Spagna comunica alla Commissione le superfici per le quali sono state presentate domande di aiuto e per le quali l'aiuto è stato effettivamente versato. Articolo 5 Il tasso da utilizzare per la conversione in moneta nazionale dell'importo dell'aiuto forfettario per ettaro di cui all'articolo 1 è il tasso di conversione agricolo applicabile il primo giorno della campagna viticola per la quale l'aiuto viene versato. Articolo 6 1. La Spagna verifica, con indagini e controlli in loco, l'esattezza delle informazioni fornite a corredo delle domande di aiuto. 2. In caso di versamento indebito dell'aiuto, i servizi competenti procedono al recupero delle somme versate, maggiorate di interessi applicabili dalla data del versamento dell'aiuto fino al suo recupero effettivo. Il tasso di interesse da applicare è quello in vigore per analoghe operazioni di recupero previste dal diritto nazionale. 3. L'aiuto recuperato ed eventualmente gli interessi sono versati agli organismi o servizi pagatori e da questi dedotti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia in proporzione al finanziamento comunitario. Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica dal 1o luglio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13. (2) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (3) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9. (4) GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 59.