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Document 31992R3149

    Regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità

    GU L 313 del 30.10.1992, p. 50–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/10/2010; abrogato da 32010R0807

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3149/oj

    31992R3149

    Regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità

    Gazzetta ufficiale n. L 313 del 30/10/1992 pag. 0050 - 0055


    REGOLAMENTO (CEE) N. 3149/92 DELLA COMMISSIONE del 29 ottobre 1992 recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità (1), in particolare l'articolo 6,

    visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (3), in particolare gli articoli 2, paragrafo 4, e 12,

    considerando che dall'esperienza acquisita dopo qualche anno di gestione del regime istituito dal regolamento (CEE) n. 3730/87 emerge l'opportunità di adeguare le modalità di applicazione stabilite dal regolamento (CEE) n. 3744/87 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 583/91 (5); che per ragioni di chiarezza e di praticità è opportuno sostituire il regolamento da ultimo citato con il presente regolamento;

    considerando che è innanzitutto necessario semplificare la procedura e le modalità di redazione del piano annuo di distribuzione dei prodotti provenienti dalle scorte d'intervento che la Commissione elabora in base ai dati forniti dagli Stati membri, nonché modificare il calendario della distribuzione tenendo conto, da un lato, del fabbisogno di distribuzione ai beneficiari e, dall'altro, delle esigenze connesse alla gestione finanziaria delle scorte d'intervento;

    considerando che la fornitura di prodotti agricoli e di derrate alimentari agli indigenti della Comunità si effettua, di massima, sotto forma di prodotti condizionati o trasformati, ottenuti a partire da prodotti svincolati dai magazzini d'intervento comunitari; che, tuttavia, tale obiettivo può essere conseguito anche fornendo prodotti agricoli o derrate alimentari appartenenti alla stessa categoria di prodotti reperendoli sul mercato comunitario; che, in tal caso, il pagamento della fornitura si effettua attraverso la cessione di prodotti da ritirare presso i magazzini d'intervento;

    considerando che per una corretta gestione del regime è necessario, quando la fornitura si riferisce a prodotti trasformati o oggetto di un confezionamento speciale, organizzare un invito a presentare offerte per stabilire le condizioni di fornitura meno onerose;

    considerando che è opportuno stabilire le condizioni per il rimborso alle organizzazioni caritative delle spese connesse al trasporto dei prodotti, nonché, se del caso, delle spese amministrative, limitatamente alle risorse finanziarie disponibili; considerando che per il rimborso delle spese di trasporto si applicano tassi forfettari; che occorre tuttavia prevedere la possibilità di determinare tali spese nell'ambito di una procedura di gara; che è altresì opportuno stabilire le modalità di contabilizzazione del valore dei prodotti usciti dai magazzini d'intervento da imputare alle spese del FEAOG, sezione garanzia, nonché le modalità applicabili in caso di trasferimento di scorte di prodotti da uno Stato membro all'altro;

    considerando che è opportuno stabilire i tassi applicabili per la conversione del valore di contabilizzazione dei prodotti e per la conversione delle spese di trasporto e delle spese amministrative; che, per queste varie spese, per evitare distorsioni di origine monetaria è opportuno utilizzare un tasso più aderente alla realtà economica del tasso di conversione agricolo, pur rispettando l'applicazione del coefficiente correttore di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1676/85; che a norma dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3237/90 (7), recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, tale tasso deve essere pubblicato;

    considerando che, data la finalità del presente regime e la natura dei trasferimenti di prodotti d'intervento, è giustificato non applicare importi compensativi monetari od eventuali modalità nel quadro del meccanismo complementare applicabile agli scambi previsto dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo;

    considerando che è opportuno che le disposizioni del presente regolamento acquistino efficacia all'inizio del periodo di esecuzione del piano di distribuzione, ossia a decorrere dal 1o ottobre 1992;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Gli Stati membri che intendono attuare l'azione, istituita dal regolamento (CEE) n. 3730/87, a favore degli indigenti nella Comunità, ne informano ogni anno la Commissione, al più tardi il 15 febbraio precedente il periodo d'esecuzione del piano annuale di cui all'articolo 2.

    2. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione entro il 31 maggio:

    a) i quantitativi di ciascun prodotto, espressi in tonnellate, necessari per eseguire il piano sul loro territorio nell'esercizio in questione;

    b) sotto quale forma i prodotti saranno distribuiti ai beneficiari;

    c) i criteri di ammissibilità dei beneficiari;

    d) eventualmente, l'aliquota delle spese che possono essere poste a carico dei beneficiari, in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3730/87.

    Articolo 2

    1. Entro il 30 settembre di ogni anno la Commissione adotta un piano annuale di distribuzione, per Stato membro, dei prodotti provenienti dalle scorte d'intervento. Per la ripartizione delle risorse tra gli Stati membri, la Commissione tiene conto delle stime più attendibili circa il numero degli indigenti negli Stati membri in questione, nonché dell'esperienza e delle utilizzazioni degli anni precedenti.

    2. Prima di redigere il piano annuale, la Commissione consulta le principali organizzazioni che conoscono i problemi degli indigenti nella Comunità.

    3. Il piano prevede, in particolare:

    a) il quantitativo di ciascun prodotto che può essere ritirato dalle scorte d'intervento per essere distribuito negli Stati membri;

    b) i mezzi finanziari messi a disposizione per l'attuazione del piano in ciascuno degli Stati membri e

    c) gli stanziamenti destinati alla copertura delle spese di trasporto intracomunitario dei prodotti d'intervento di cui all'articolo 7.

    4. La Commissione provvede quanto prima alla pubblicazione del piano.

    Articolo 3

    1. Il periodo di esecuzione del piano, che va dal 1o ottobre al 30 settembre dell'anno successivo, riguarda le operazioni di ritiro dei prodotti dalle scorte d'intervento dal 1o ottobre al 31 agosto.

    2. Durante il periodo di esecuzione del piano gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche relative a tale esecuzione, che non possono tuttavia comportare un aumento delle spese previste. Tale comunicazione comprende i dati necessari.

    3. Gli Stati membri informano quanto prima la Commissione, al più tardi entro la fine di aprile del periodo di esecuzione, sulle prevedibili riduzioni di spesa relativa all'applicazione del piano.

    La Commissione può destinare le risorse inutilizzate ad altri Stati membri.

    Articolo 4

    1. L'esecuzione del piano comprende la fornitura dei prodotti ritirati dai depositi d'intervento.

    2. Qualora la fornitura riguardi prodotti trasformati e/o condizionati, le competenti autorità di ciascuno Stato membro organizzano o fanno organizzare una gara per stabilire le condizioni di fornitura meno costose. Alla gara partecipano tre offerenti.

    La gara riguarda:

    - le spese di trasformazione o di condizionamento dei prodotti provenienti dalle scorte di intervento, oppure

    - il quantitativo di prodotti agricoli trasformati o di derrate alimentari, eventualmente condizionati, che possono essere ottenuti utilizzando i prodotti provenienti dalle scorte d'intervento mediante la fornitura in pagamento del prodotto di base;

    - o il quantitativo di prodotti agricoli trasformati o di derrate alimentari, disponibile o reperibile sul mercato mediante la fornitura in pagamento di prodotti provenienti dalle scorte d'intervento e appartenenti allo stesso gruppo di prodotti.

    3. Gli Stati membri possono prevedere che la fornitura verta altresì sul trasporto dei prodotti fino ai magazzini dell'organizzazione caritativa ed, eventualmente, sulla distribuzione ai beneficiari. In tal caso, la fornitura è aggiudicata nel quadro di una gara cui partecipino almeno tre offerenti.

    Articolo 5

    1. Ai fini della contabilizzazione da parte del FEAOG, sezione garanzia, e fatto salvo il disposto dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio (8), il valore contabile dei prodotti d'intervento mobilitati nel quadro del presente regolamento corrisponde, per ogni esercizio, al prezzo d'intervento in vigore il 1o ottobre.

    La conversione in moneta nazionale si effettua in base ai tassi di conversione agricoli applicabili il 1o ottobre.

    Per le carni bovine, al prezzo d'intervento si applicano i coefficienti indicati nell'allegato I.

    2. Qualora i prodotti d'intervento siano trasferiti da uno Stato membro ad un altro, lo Stato membro fornitore contabilizza il prodotto consegnato a valore zero e lo Stato membro destinatario lo registra nelle entrate, a titolo del mese di uscita, al prezzo e al tasso determinati conformemente al paragrafo 1.

    Articolo 6

    1. Su richiesta debitamente giustificata, presentata dalle competenti autorità di ciascuno Stato membro, gli organismi incaricati della distribuzione dei prodotti ottengono, sulla base dei tassi stabiliti nell'allegato II, il rimborso delle spese di trasporto sul territorio nazionale dai magazzini d'intervento al luogo di fabbricazione e/o condizionamento e da lì ai depositi delle organizzazioni caritative.

    2. In caso di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, lo Stato membro ottiene il rimborso delle spese di fornitura, comprese le spese di trasporto ed eventualmente di distribuzione, in base all'offerta più favorevole presentata nel quadro della gara.

    3. Su richiesta debitamente giustificata, presentata dai suddetti organismi, le competenti autorità di ciascuno Stato membro possono rimborsare le spese amministrative connesse con le forniture previste dal presente regolamento, nei limiti dell'1 % del valore dei prodotti messi a loro disposizione, determinato in base all'articolo 5, paragrafo 1.

    4. Le spese di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono rimborsate agli Stati membri nei limiti dei mezzi finanziari disponibili di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b).

    Articolo 7

    1. Qualora i prodotti previsti dal piano non siano disponibili nei magazzini d'intervento situati sul territorio dello Stato membro in cui sono richiesti, quest'ultimo presenta alla Commissione una richiesta di trasferimento con tutte le indicazioni relative all'ubicazione delle scorte, alle distanze e alle quantità in causa. Se la domanda risulta ingiustificata, la Commissione è tenuta a motivare il rifiuto del trasferimento.

    2. In caso di trasferimento, le spese di trasporto sono assunte dalla Comunità e vengono rimborsate allo Stato membro in base ai tassi fissati nell'allegato II. Tale spesa è imputata agli stanziamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera c). Una volta che gli stanziamenti siano stati interamente attribuiti, qualsiasi finanziamento comunitario supplementare per i trasporti intracomunitari viene concesso conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 4.

    Le spese di trasporto non possono essere oggetto di pagamenti in natura né di scambi di prodotti.

    Le autorità competenti determinano le condizioni relative alla costituzione e allo svincolo della cauzione che deve essere depositata dal trasportatore. Esse accertano che la merce sia stata assicurata secondo condizioni appropriate.

    3. I prodotti trasferiti non sono soggetti al regime degli importi compensativi adesione né al meccanismo complementare applicabile agli scambi.

    4. Lo Stato membro di destinazione comunica allo Stato membro fornitore l'identità dell'aggiudicatario dell'operazione di trasferimento. All'atto della presa in consegna dei prodotti, l'aggiudicatario deve impegnarsi a comprovare l'avvenuto trasferimento dei prodotti nello Stato membro destinatario.

    Il trasferimento dei prodotti si considera comprovato dalla presentazione di un documento di presa in consegna rilasciato dall'organismo d'intervento destinatario.

    La dichiarazione di spedizione rilasciata dall'organismo d'intervento di partenza reca una delle seguenti diciture:

    - Transferencia de productos de intervención - Aplicación del apartado 4 del artículo 7 del Reglamento (CEE) no 3149/92 y del apartado 3 del artículo 21 del Reglamento (CEE) no 3154/85

    - Overfoersel af interventionsprodukter - anvendelse af artikel 7, stk. 4, i forordning (EOEF) nr. 3149/92 og artikel 21, stk. 3, i forordning (EOEF) nr. 3154/85

    - Transfer von Interventionserzeugnissen - Anwendung von Artikel 7 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 3149/92 und Artikel 21 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 3154/85

    - ÌaaôáoeïñUE ðñïúueíôùí ðáñaaìâUEóaaùò - aaoeáñìïãÞ ôïõ UEñèñïõ 7 ðáñUEãñáoeïò 4 ôïõ êáíïíéóìïý (AAÏÊ) áñéè. 3149/92 êáé ôïõ UEñèñïõ 21 ðáñUEãñáoeïò 3 ôïõ êáíïíéóìïý (AAÏÊ) áñéè. 3154/85

    - Transfer of intervention products - Application of Article 7 (4) of Regulation (EEC) No 3149/92 and Article 21 (3) of Regulation (EEC) No 3154/85

    - Transfert de produits d'intervention - Application de l'article 7 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3149/92 et de l'article 21 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3154/85

    - Trasferimento di prodotti d'intervento - Applicazione dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3149/92 e dell'articolo 21, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3154/85

    - Overdracht van interventieprodukten - toepassing van artikel 7, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 3149/92 en van artikel 21, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 3154/85

    - Transferência de produtos de intervençao - aplicaçao do no 4 do artigo 7o do Regulamento (CEE) no 3149/92 e do no 3 do artigo 21o do Regulamento (CEE) no 3154/85.

    5. Le spese di trasporto sono pagate dallo Stato membro destinatario dei prodotti in questione sulla base dei quantitativi effettivamente giunti a destinazione.

    6. Le eventuali perdite sono contabilizzate conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3597/90 della Commissione (9).

    Articolo 8

    In deroga all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1676/85, gli importi stabiliti all'articolo 6, paragrafo 1 e all'articolo 7 sono convertiti in moneta nazionale in base al tasso rappresentativo di mercato di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85, applicabile il 1o ottobre dell'anno di esecuzione del piano.

    Articolo 9

    Gli Stati membri devono prendere i provvedimenti necessari per garantire che:

    - i prodotti d'intervento messi a disposizione siano destinati all'uso e ai fini previsti dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3730/87;

    - le merci che non sono consegnate alla rinfusa ai beneficiari rechino le seguenti diciture sull'imballaggio: « Aiuto CEE »;

    - le organizzazioni incaricate dell'attuazione del piano tengano un'adeguata contabilità, corredata dei documenti giustificativi, e ne consentano l'accesso alle competenti autorità per i controlli che esse ritengano necessari.

    Articolo 10

    Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione entro la fine del mese di marzo una relazione sull'esecuzione del piano nel loro territorio durante l'esercizio precedente. Tale relazione comprende un bilancio di esecuzione da cui risultino:

    - i quantitativi dei vari prodotti presi in consegna dai depositi d'intervento;

    - la natura e la quantità delle merci distribuite ai beneficiari, distinguendo le merci come tali da quelle sotto forma di prodotti trasformati;

    - il numero dei beneficiari nel corso dell'esercizio.

    La relazione indica le misure di controllo applicate per verificare che le merci abbiano raggiunto l'obiettivo previsto.

    Articolo 11

    Il regolamento (CEE) n. 3744/87 è abrogato.

    Articolo 12

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1992. Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (3) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9. (4) GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 33. (5) GU n. L 65 del 12. 3. 1991, pag. 32. (6) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 1. (7) GU n. L 310 del 9. 11. 1990, pag. 18. (8) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1. (9) GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 43.

    ALLEGATO I

    A. Coefficienti di cui all'articolo 5 - Scorte di intervento di carni con osso

    - quarti anteriori: 0,775,

    - quarti posteriori: 1,225.

    B. Coefficienti di cui all'articolo 5 - Scorte di intervento di carni disossate

    Coefficiente Stato membro Danimarca Germania Francia Irlanda Italia Paesi Bassi Regno Unito 4,1 Moerbrod Filet Filet Fillet Filetto Haas Fillet 2,4 Fillet Roastbeef Faux-filet Striploin Roastbeef - Striploin 1,4 Inderlaar Oberschalen Tende de

    tranche Insides Fesa interna - Topsides 1,4 Tykstegsfilet Unterschalen Tranche

    grasse Outsides Girello - Silversides 1,4 Klump Kugeln Rumpsteak Knuckles Fesa esterna - Thick flank 1,4 Yderlaar Huefte Entrecôte Rumps Scamone - Rumps 1,4 - - Gite à la noix Cube rolls Noce - - 1,1 Altri Altri Altri Altri Altri Altri Altri

    ALLEGATO II

    SPESE DI TRASPORTO

    Carni bovine e burro:

    - per i primi duecento chilometri: 20,00 ECU/t,

    - per ogni chilometro supplementare oltre i duecento: 0,05 ECU/t.

    Cereali e riso:

    - per i primi duecento chilometri: 5,50 ECU/t,

    - per ogni chilometro supplementare oltre i duecento: 0,02 ECU/t.

    Olio d'oliva:

    - per i primi duecento chilometri: 20,00 ECU/t,

    - per ogni chilometro supplementare oltre i duecento: 0,04 ECU/t.

    Latte in polvere:

    - per i primi duecento chilometri: 10,00 ECU/t,

    - per ogni chilometro supplementare oltre i duecento: 0,04 ECU/t.

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