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Document 31992R3140

    Regolamento (CEE) n. 3140/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, che fissa, per la campagna 1992/1993, i prezzi d' offerta comunitari delle indivie scarole, applicabili per la Spagna e il Portogallo

    GU L 313 del 30.10.1992, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3140/oj

    31992R3140

    Regolamento (CEE) n. 3140/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, che fissa, per la campagna 1992/1993, i prezzi d' offerta comunitari delle indivie scarole, applicabili per la Spagna e il Portogallo

    Gazzetta ufficiale n. L 313 del 30/10/1992 pag. 0033 - 0034


    REGOLAMENTO (CEE) N. 3140/92 DELLA COMMISSIONE del 29 ottobre 1992 che fissa per la campagna 1992/1993 i prezzi d'offerta comunitari delle indivie scarole, applicabili per la Spagna e il Portogallo

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

    visti i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3709/89 (1) e (CEE) n. 3648/90 (2), che stabiliscono le norme generali d'applicazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo in ordine al meccanismo di compensazione all'importazione degli ortofrutticoli provenienti rispettivamente dalla Spagna e dal Portogallo, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 3820/90 della Commissione (3) ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo di compensazione all'importazione degli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna e dal Portogallo;

    considerando che a norma degli articoli 152 e 318 dell'atto di adesione, è stato creato un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in appresso denominata « Comunità dei Dieci », per gli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna e dal Portogallo per i quali è stato fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi; che è opportuno fissare dei prezzi d'offerta comunitari per le indivie scarole, provenienti dalla Spagna e dal Portogallo unicamente durante il periodo di applicazione dei prezzi di riferimento nei confronti dei paesi terzi, cioè dal 15 novembre al 31 marzo dell'anno successivo;

    considerando che a norma dell'articolo 152, paragrafo 2, lettera a) e dell'articolo 318, paragrafo 1, lettera a) dell'atto di adesione, il prezzo d'offerta comunitario è calcolato ogni anno basandosi sulla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro della Comunità dei Dieci, aggiungendo le spese di trasporto e di imballaggio sostenute dei prodotti dalle regioni di produzione fino ai centri di consumo rappresentativi della Comunità e tenendo conto dell'andamento dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli; che i prezzi alla produzione succitati corrispondono alla media dei corsi rilevati nel triennio precedente la data di fissazione del prezzo d'offerta comunitario; che tuttavia, il prezzo d'offerta comunitario annuo non può superare il livello del prezzo di riferimento applicato nei confronti dei paesi terzi;

    considerando che per tener conto delle oscillazioni stagionali di prezzo, occorre dividere la campagna in più periodi, fissando un prezzo d'offerta comunitario per ciascuno di essi;

    considerando che a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3709/89 e (CEE) n. 3648/90, i prezzi alla produzione da prendere in considerazione per fissare il prezzo d'offerta comunitario corrispondono al prezzo di un prodotto nazionale, definito nelle sue caratteristiche commerciali, rilevato sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione in cui i corsi sono più bassi, con riferimento ai prodotti o alle varietà che rappresentano una parte cospicua della produzione commercializzata nell'arco dell'intero anno o parte di esso e rispondenti alla categoria di qualità I e a requisiti precisi in materia di condizionamento; che occorre stabilire la media dei corsi per ciascun mercato rappresentativo, escludendo quelli che possono essere ritenuti eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle normali oscillazioni del rispettivo mercato; che se, inoltre, la media per uno Stato membro si discosta in modo eccezionale dalle fluttuazioni normali, non viene presa in considerazione;

    considerando che l'applicazione dei criteri sopra esposti induce a stabilire i prezzi di offerta comunitari per le indivie scarole, per il periodo dal 15 novembre 1992 al 31 marzo 1993;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per la campagna 1992/1993, i prezzi d'offerta comunitari per le indivie scarole, (codice NC 0705 29 00) applicabili nei confronti della Spagna e del Portogallo, espressi in ECU per 100 kg netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio:

    - dal 15 novembre 1992

    al 31 gennaio 1993: 57,30

    - dal 1o febbraio 1993

    al 31 marzo 1993: 60,01.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1992. Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 3. (2) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 16. (3) GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 43.

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