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Document 31992R3006
Council Regulation (EEC) No 3006/92 of 12 October 1992 extending the validity of Regulation (EEC) No 4282/88 concerning the safeguard measure laid down in Article 2 of Decision No 5/88 of the EEC-Switzerland Joint Committee amending Protocol 3
Regolamento (CEE) n. 3006/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che proroga la validità del regolamento (CEE) n. 4282/88 relativo alla clausola di salvaguardia prevista all'articolo 2 della decisione n. 5/88 del comitato misto CEE-Svizzera recante modifica del protocollo n. 3
Regolamento (CEE) n. 3006/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che proroga la validità del regolamento (CEE) n. 4282/88 relativo alla clausola di salvaguardia prevista all'articolo 2 della decisione n. 5/88 del comitato misto CEE-Svizzera recante modifica del protocollo n. 3
GU L 304 del 20.10.1992, p. 2–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
In force
Regolamento (CEE) n. 3006/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che proroga la validità del regolamento (CEE) n. 4282/88 relativo alla clausola di salvaguardia prevista all'articolo 2 della decisione n. 5/88 del comitato misto CEE-Svizzera recante modifica del protocollo n. 3
Gazzetta ufficiale n. L 304 del 20/10/1992 pag. 0002 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 20 pag. 0023
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 20 pag. 0023
REGOLAMENTO (CEE) N. 3006/92 DEL CONSIGLIO del 12 ottobre 1992 che proroga la validità del regolamento (CEE) n. 4282/88 relativo alla clausola di salvaguardia prevista all'articolo 2 della decisione n. 5/88 del comitato misto CEE-Svizzera recante modifica del protocollo n. 3 IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera (1) è stato firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1o gennaio 1973; considerando che il protocollo n. 3 relativo alla definizione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, il quale costituisce parte integrante dell'accordo precitato, è stato modificato dalla decisione n. 5/88 del comitato misto CEE-Svizzera del 6 dicembre 1988 (2), al fine di semplificare le regole in materia di cumulo; che all'articolo 2 della decisione precitata è stata prevista una clausola di salvaguardia specifica; considerando che il 21 dicembre 1988 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 4282/88 (3) destinato a definire le modalità di attuazione della clausola di salvaguardia; considerando che la decisione n. 5/88 del comitato misto CEE-Svizzera e il regolamento (CEE) n. 4282/88 erano applicabili sino al 31 dicembre 1991; considerando che l'8 settembre 1992 il comitato misto CEE-Svizzera ha adottato la decisione n. 2/92 (4) che proroga la validità della decisione n. 5/88, anche per quanto riguarda la clausola di salvaguardia dell'articolo 2, per un periodo indeterminato a decorrere dal 1o gennaio 1992; che è pertanto necessario prorogare anche la validità del regolamento (CEE) n. 4282/88, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 4282/88 è prorogato per un periodo indeterminato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 12 ottobre 1992. Per il Consiglio Il Presidente W. WALDEGRAVE (1) GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 189. (2) GU n. L 381 del 31. 12. 1988, pag. 22. (3) GU n. L 381 del 31. 12. 1988, pag. 35. (4) Vedi pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale.