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Document 31992R2027

REGOLAMENTO (CEE) N. 2027/92 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 388/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l' approvvigionamento cerealicolo dei dipartimenti francesi d' oltremare (DOM) e al bilancio previsionale di approvvigionamento e che fissa l' importo dell' aiuto per la fornitura di semole e semolini di frumento duro

GU L 207 del 23.7.1992, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1993; abrog. impl. da 392R3804

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2027/oj

31992R2027

REGOLAMENTO (CEE) N. 2027/92 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 388/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l' approvvigionamento cerealicolo dei dipartimenti francesi d' oltremare (DOM) e al bilancio previsionale di approvvigionamento e che fissa l' importo dell' aiuto per la fornitura di semole e semolini di frumento duro -

Gazzetta ufficiale n. L 207 del 23/07/1992 pag. 0021 - 0022
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 43 pag. 0146
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 43 pag. 0146


REGOLAMENTO (CEE) N. 2027/92 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 388/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento cerealicolo dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM) e al bilancio previsionale di approvvigionamento e che fissa l'importo dell'aiuto per la fornitura di semole e semolini di frumento duro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

considerando che, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3763/91, il regolamento (CEE) n. 388/92 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 467/92 (3), ha definito il bilancio di previsione dell'approvvigionamento cerealicolo dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM); che tale bilancio consente l'intercambiabilità dei quantitativi previsti per taluni prodotti nonché, se del caso, l'aumento durante l'esercizio del quantitativo globale fissato per i cereali da foraggio; che, in seguito all'esperienza acquisita e per soddisfare il fabbisogno cerealicolo dei DOM, risulta necessario modificare detto bilancio di previsione; che occorre pertanto modificare l'allegato del regolamento (CEE) n. 388/92;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3763/91, è necessario prevedere la fissazione di un aiuto per la fornitura nei DOM di semole e semolini di frumento duro di origine comunitaria; che, in sede di calcolo dell'aiuto, la fissazione di un importo pari alla restituzione all'esportazione, maggiorato di un elemento fisso in vista delle forniture di quantitativi modesti, rende i prodotti comunitari competitivi rispetto a quelli originari di paesi terzi;

considerando che le restituzioni all'esportazione vengono infatti fissate in riferimento ai prezzi dei cereali e dei prodotti a base di cereali sul mercato comunitario, nonché ai relativi prezzi sul mercato mondiale; che le restituzioni devono coprire il divario fra tali prezzi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento devono applicarsi all'intero secondo semestre del 1992;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 388/92, il prospetto relativo al secondo semestre del 1992 è sostituito dal prospetto contenuto nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

L'importo dell'aiuto per la fornitura nei DOM di semole e semolini di frumento duro del codice NC 1103 11 10 fabbricati con cereali trasformati nel resto della Comunità è pari alla restituzione all'esportazione per tale prodotto, maggiorata di 6 ecu/t.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1. (2) GU n. L 43 del 19. 2. 1992, pag. 16. (3) GU n. L 53 del 28. 2. 1992, pag. 14.

ALLEGATO

« Secondo semestre 1992

(in tonnellate)

Cereali originari dei paesi terzi (ACP/PVS) o CEE Frumento tenero Orzo Granturco Semole e semolini di frumento duro Guadalupa 30 000 5 000 10 000 - Martinica 5 000 5 000 10 000 1 500 Guiana 1 000 500 1 000 - Riunione 30 000 10 000 60 000 - Totale 66 000 20 500 81 000 1 500 169 000 »

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