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Document 31992R2025
Commission Regulation (EEC) No 2025/92 of 22 July 1992 on detailed rules for the application of the specific supply measures for the Canary Islands as regards olive oil and establishing the forecast supply balance
REGOLAMENTO (CEE) N. 2025/92 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 1992 recante modalità d' applicazione del regime specifico di approvvigionamento di olio d' oliva per le isole Canarie e che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento
REGOLAMENTO (CEE) N. 2025/92 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 1992 recante modalità d' applicazione del regime specifico di approvvigionamento di olio d' oliva per le isole Canarie e che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento
GU L 207 del 23.7.1992, p. 15–17
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/12/1994; abrogato da 394R2940
REGOLAMENTO (CEE) N. 2025/92 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 1992 recante modalità d' applicazione del regime specifico di approvvigionamento di olio d' oliva per le isole Canarie e che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento -
Gazzetta ufficiale n. L 207 del 23/07/1992 pag. 0015 - 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 43 pag. 0140
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 43 pag. 0140
REGOLAMENTO (CEE) N. 2025/92 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 1992 recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di olio d'oliva per le isole Canarie e che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 10, visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 febbraio 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (3), in particolare l'articolo 12, considerando che il regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione (4) stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di taluni prodotti agricoli per le isole Canarie; considerando che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1599/90 (6), ha stabilito tra l'altro le modalità d'applicazione dei titoli d'importazione; considerando che, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, è necessario stabilire il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie nel settore dell'olio d'oliva sino alla fine della campagna di commercializzazione in corso; che detto bilancio deve consentire l'intercambiabilità dei quantitativi previsti per taluni prodotti e deve essere soggetto a revisione, ove necessario, per tener conto del reale fabbisogno dell'arcipelago; considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, il soddisfacimento del fabbisogno di olio d'oliva delle isole Canarie è garantito, in termini di quantità, prezzo e qualità, dalla mobilitazione, a condizioni di smercio equivalenti all'esonero dai dazi all'importazione, di olio d'oliva comunitario la cui fornitura è sovvenzionata; che l'importo dell'aiuto deve essere fissato in riferimento ai costi delle varie fonti di approvvigionamento e ai prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi; che tali elementi comportano una differenziazione dell'aiuto secondo il tipo di prodotto; considerando che si deve prevedere la designazione, da parte dello Stato membro, dell'autorità competente a rilasciare i titoli d'importazione e i certificati di aiuto, nonché a ricevere le domande di aiuto e a procedere al pagamento dello stesso; considerando che occorre prevedere un calendario per la presentazione delle domande di titoli e di certificati e stabilire le condizioni di ricevibilità delle domande, con particolare riguardo alla costituzione delle cauzioni; che, ai fini di un'oculata gestione e in funzione del fabbisogno di approvvigionamento, occorre altresì fissare il periodo di validità dei titoli d'importazione e dei certificati di aiuto, attribuendo a questi ultimi una durata più lunga in considerazione della particolare situazione delle isole Canarie; considerando che il regime istituito dal regolamento (CEE) n. 1601/92 è entrato in vigore il 1o luglio 1992; che le modalità di applicazione devono essere operanti a decorrere dalla stessa data; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Agli effetti degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, sono stabiliti in allegato i quantitativi di olio d'oliva del bilancio previsionale di approvvigionamento che beneficiano, durante il periodo dal 1o luglio al 31 ottobre 1992, dell'esonero dai dazi all'importazione in provenienza dai paesi terzi o dell'aiuto comunitario. Fatta salva un'eventuale revisione del suddetto bilancio nel corso dell'esercizio, i quantitativi fissati per i vari tipi di olio d'oliva possono essere superati nella misura massima del 20 %, a condizione che venga rispettato il quantitativo globale. 2. In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, gli importi degli aiuti alla fornitura di olio d'oliva d'origine comunitaria nel quadro del regime specifico di approvvigionamento delle isole Canarie equivalgono, per ogni tipo di olio, alla media dei valori massimi delle restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi fissate mediante gara per l'olio in piccoli imballaggi durante il mese precedente a quello in cui viene presentata la domanda di certificato, eventualmente modificata dagli importi compensativi adesione in vigore nello Stato membro esportatore e maggiorata di 1 ECU/100 kg. Articolo 2 Lo Stato membro designa l'autorità competente per: a) il rilascio dei titoli d'importazione; b) il rilascio del certificato di aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1695/92; c) il pagamento dell'aiuto agli operatori. Articolo 3 Si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1695/92. Articolo 4 1. Le domande di titoli d'importazione e di certificati di aiuto sono presentate all'autorità competente nei primi cinque giorni lavorativi di ogni mese. Tuttavia, per il mese di luglio 1992, le domande devono essere presentate entro il 25 luglio 1992. Ciascun operatore non può presentare più di una domanda al mese. Le domande sono ammissibili soltanto se: a) sono presentate da una persona fisica o giuridica che esercita la propria attività nel settore dell'olio d'oliva e che risulta iscritta, al 30 giugno 1992, in un apposito albo pubblico di uno Stato membro; b) il quantitativo complessivamente richiesto dall'operatore non supera le 400 tonnellate, nei limiti della quantità disponibile al momento della presentazione della domanda; c) sia fornita la prova, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, che l'interessato ha costituito una cauzione di 10 ECU/100 kg. 2. La domanda di certificato ed il certificato stesso, alla casella 16, recano il codice corrispondente al tipo e all'imballaggio del prodotto, riportato nel bilancio allegato. 3. Se i titoli e i certificati sono rilasciati per quantitativi inferiori a quelli richiesti, l'operatore può, in virtù dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1695/92, ritirare per iscritto la propria domanda nel termine di tre giorni lavorativi a decorrere dalla data di rilascio. 4. I titoli e certificati sono rilasciati entro il decimo giorno lavorativo di ogni mese. Tuttavia, per il mese di luglio 1992, essi sono rilasciati il 31 luglio 1992. Articolo 5 1. La validità dei titoli d'importazione scade l'ultimo giorno del mese successivo al mese di rilascio. 2. La validità dei certificati di aiuto scade l'ultimo giorno del secondo mese successivo al mese di rilascio. Articolo 6 Gli aiuti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio sono erogati per i quantitativi effettivamente forniti alle isole Canarie. Per il pagamento dell'aiuto in moneta nazionale si applica il tasso di conversione agricolo valido il primo giorno del mese in cui è stata presentata la domanda di aiuto. Articolo 7 La cauzione relativa al titolo/certificato è svincolata quando: a) l'autorità competente non ha dato seguito alla domanda; b) l'operatore ha ritirato la propria domanda conformemente al disposto dell'articolo 4, paragrafo 3; c) è fornita la prova che il titolo/certificato è stato utilizzato; la cauzione viene svincolata proporzionalmente ai quantitativi iscritti sul titolo/certificato; la cauzione viene svincolata integralmente se è stato fornito il 95 % dei quantitativi previsti; d) è fornita la prova che il prodotto in questione è diventato inadatto a qualsiasi uso o che l'operazione non ha potuto essere effettuata per forza maggiore. Articolo 8 Nei tre mesi successivi alla pubblicazione del presente regolamento, le autorità spagnole adottano e notificano alla Commissione le modalità complementari, in particolare quelle intese a garantire che il beneficio economico derivante dal regime di approvvigionamento giovi effettivamente al consumatore finale. Articolo 9 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13. (2) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (3) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9. (4) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1. (5) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1. (6) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 29. ALLEGATO Bilancio previsionale di approvvigionamento di olio d'oliva per le isole Canarie per il periodo dal 1o luglio al 31 ottobre 1992 (tonnellate) Codice Designazione delle merci Quantità 1509 10 90 100 olio d'oliva vergine in imballaggio immediato 5 l 300 1509 10 90 900 olio d'oliva vergine in imballaggio immediato 5 l 100 1509 90 00 100 olio d'oliva (Riviera) in imballaggio immediato 5 l 3 600 1509 90 00 900 olio d'oliva (Riviera) in imballaggio immediato 5 l 300 1510 00 90 100 olio di sansa di oliva in imballaggio immediato 5 l 100 1510 00 90 900 olio di sansa di oliva in imballaggio immediato 5 l - Totale 4 400