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Document 31992R2022

Regolamento (CEE) n. 2022/92 della Commissione, del 20 luglio 1992, recante modalità di applicazione del prezzo minimo da versare al produttore per taluni pomodori conferiti all'industria, nonché abrogazione del regolamento (CEE) n. 2036/91

GU L 207 del 23.7.1992, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2001; abrogato da 32001R0449

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2022/oj

31992R2022

Regolamento (CEE) n. 2022/92 della Commissione, del 20 luglio 1992, recante modalità di applicazione del prezzo minimo da versare al produttore per taluni pomodori conferiti all'industria, nonché abrogazione del regolamento (CEE) n. 2036/91

Gazzetta ufficiale n. L 207 del 23/07/1992 pag. 0009 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 43 pag. 0138
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 43 pag. 0138


REGOLAMENTO (CEE) N. 2022/92 DELLA COMMISSIONE del 20 luglio 1992 recante modalità di applicazione del prezzo minimo da versare al produttore per taluni pomodori conferiti all'industria, nonché abrogazione del regolamento (CEE) n. 2036/91

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1569/92 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 426/86 ha istituito un regime di aiuto alla produzione per i prodotti elencati nell'allegato I, parte A, ottenuti a base di ortofrutticoli raccolti nella Comunità; che, a decorrere dalla campagna 1992/1993, il prezzo minimo da varsare ai produttori per i pomodori destinati alla produzione di concentrato di pomodoro o di altri prodotti simili è adeguato in funzione del tenore di estratto secco solubile del pomodoro fresco;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che stabilisce le regole generali del regime di aiuti alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 346/91 (4), prevede che l'aiuto alla produzione per i fiocchi e il succo di pomodoro è derivato dall'aiuto calcolato per i concentrati di pomodoro e che, di conseguenza, il prezzo minimo da versare al produttore di tali prodotti deve rispettare una certa proporzionalità;

considerando che, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 426/86, è opportuno stabilire la percentuale di tenore di estratto secco solubile della materia prima con riferimento alla quale è fissato il prezzo minimo da versare al produttore; che è altresì opportuno stabilire la percentuale di aggiustamento applicabile al prezzo minimo qualora il tenore di estratto secco solubile sia superiore o inferiore; che, in considerazione del processo di fabbricazione dei prodotti a base di pomodoro, per l'applicazione della suddetta disposizione è opportuno assimilare i pomodori destinati ad essere trattati e conservati con la buccia ai pomodori freschi destinati ad essere pelati;

considerando che, per la determinazione del tenore di estratto secco solubile della materia prima, è opportuno ricorrere al metodo rifrattometrico;

considerando che, nella prassi, l'analisi del tenore di estratto secco può essere effettuato soltanto dal trasformatore all'atto della consegna della materia prima; che tuttavia, per garantire al produttore il diritto di opporre eventuali contestazioni, in caso di disaccordo, gli Stati membri devono essere in grado di effettuare un'analisi determinante per entrambre le parti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo minimo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86 da versare al produttore per i pomodori freschi impiegati per essere trasformati in:

a) concentrato di pomodoro;

b) fiocchi di pomodoro;

c) succo di pomodoro,

è fissato con riferimento a pomodori freschi con un tenore di estratto secco solubile compreso tra 4,8 % e 5,4 %. Il prezzo minimo è ritoccato in misura percentuale per classi di estratto secco solubile in più o in meno rispetto al tenore previsto.

2. Ai fini della determinazione del tenore di estratto secco solubile, il trasformatore effettua l'analisi in presenza del produttore ricorrendo al metodo rifrattometrico.

In caso di disaccordo, il tenore viene accertato in maniera determinante per le parti, dall'organismo o dalla commissione di controllo designati dallo Stato membro.

3. Gli Stati membri produttori adottano le disposizioni necessarie, in particolare per:

- designare l'organismo o la commissione responsabile del controllo ed eventualmente di arbitrato tra le parti;

- prevedere le sanzioni per i casi di mancata osservanza, da parte dei contraenti, delle disposizioni adottate.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2036/91 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1992/1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 5. (3) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74. (4) GU n. L 41 del 14. 2. 1991, pag. 19.

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