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Document 31992R2008
Commission Regulation (EEC) No 2008/92 of 20 July 1992 amending Regulation (EEC) No 1558/91 laying down detailed rules for the application of the system of production aid for products processed from fruit and vegetables
Regolamento (CEE) n. 2008/92 della Commissione del 20 luglio 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 1558/91 che stabilisce modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
Regolamento (CEE) n. 2008/92 della Commissione del 20 luglio 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 1558/91 che stabilisce modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
GU L 203 del 21.7.1992, p. 9–9
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1997
Regolamento (CEE) n. 2008/92 della Commissione del 20 luglio 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 1558/91 che stabilisce modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
Gazzetta ufficiale n. L 203 del 21/07/1992 pag. 0009 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 43 pag. 0120
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 43 pag. 0120
REGOLAMENTO (CEE) N. 2008/92 DELLA COMMISSIONE del 20 luglio 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 1558/91 che stabilisce modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) no 1569/92 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafro 4, considerando che a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1558/91 della Commissione (3) i trasformatori possono presentare una domanda di aiuto anticipato; che il versamento anticipato è subordinato all'osservanza di alcune condizioni; che dall'esperienza è emerso che nella prassi una delle suddette condizioni è stata interpretata in modo diverso dalle amministrazioni dei vari Stati membri; che è pertanto opportuno definirla in maniera più precisa; considerando che occorre rafforzare le disposizioni applicabili in materia di sanzioni a carico dei trasformatori in caso di inadempimento alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1558/91, soprattutto in caso di false dichiarazioni; considerando che le disposiziooni del presente regolamento si applicano a partire dalla campagna 1992/1993; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 1558/91 è modificato come segue: 1) All'articolo 13, paragrafo 1, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente: « d) una dichiarazione del trasformatore che precisi il quantitativo di pomodori per i quali i produttori hanno già riscosso un prezzo pari o superiore al prezzo minimo, nonché gli estremi dei contratti conclusi ai quali la dichiarazione si riferisce; ». 2) All'articolo 17, primo comma, il testo dei primi due trattini è sostituito dal seguente: « - del 10 % se il superamento è superiore all' 1 % e non superiore al 5 % della compensazione finanziaria dovuta; - del 40 % se il superamento è superiore al 5 % e non superiore al 30 %. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a partire dalla campagna 1992/1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 5. (3) GU n. L 144 dell'8. 6. 1991, pag. 31.