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Document 31992R1980

Regolamento (CEE) n. 1980/92 della Commissione, del 16 luglio 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 1538/91 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame

GU L 198 del 17.7.1992, p. 31–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrog. impl. da 32008R0543

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1980/oj

31992R1980

Regolamento (CEE) n. 1980/92 della Commissione, del 16 luglio 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 1538/91 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame

Gazzetta ufficiale n. L 198 del 17/07/1992 pag. 0031 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 43 pag. 0100
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 43 pag. 0100


REGOLAMENTO (CEE) N. 1980/92 DELLA COMMISSIONE del 16 luglio 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 1538/91 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1906/90, del 26 giugno 1990, che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3 e l'articolo 9,

considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1538/91 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 315/92 (3), stabilisce le modalità per la classificazione facoltativa per categoria di peso delle carni di pollame congelate e surgelate;

considerando che è opportuno modificare tali disposizioni per tener conto delle pratiche commerciali correnti per quanto concerne la vendita di carcasse più pesanti in taluni Stati membri e per mantenere l'indicazione del peso in unità di misura del sistema imperiale sino al 31 dicembre 1994 per i prodotti commercializzati nel Regno Unito;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1538/91 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 8

1. Le carni di pollame congelate o surgelate presentate in imballaggi preconfezionati ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 76/211/CEE, possono venire classificate secondo la categoria di peso a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1906/90.

I preconfezionati di cui trattasi possono essere:

- preconfezionati contenenti una carcassa di pollame, oppure

- preconfezionati contenenti uno o più tagli di pollame del medesimo tipo e specie, quali definiti all'articolo 1.

2. Tutti i preconfezionati recano, in conformità ai paragrafi 3 e 4, l'indicazione del cosiddetto "peso nominale" del prodotto che in essi deve essere contenuto.

3. I preconfezionati di carni di pollame congelate o surgelate possono venire classificati secondo le seguenti categorie di peso nominale:

- carcasse:

- 1 100 g: classi di 50 g (1 050 1 000 950 ecc.),

- 1 100 - 2 400 g: classi di 100 g (1 100 1 200 1 300 ecc.),

- 2 400 g: classi di 200 g (2 400 2 600 2 800 ecc.),

- tagli:

- 1 100 g: classi di 50 g (1 050 1 000 950 ecc.),

- 1 100 g: classi di 100 g (1 100 1 200 1 300 ecc.).

4. I preconfezionati di cui al paragrafo 1 devono soddisfare le seguenti prescrizioni:

- il contenuto effettivo non deve essere inferiore, in media, al peso nominale;

- la proporzione di preconfezionati che presentano un errore per difetto maggiore dell'errore massimo tollerato di cui al paragrafo 9 deve essere sufficientemente contenuta affinché i lotti di preconfezionati superino i controlli di cui al paragrafo 10;

- non può essere commercializzato alcun preconfezionato che presenti un errore per difetto maggiore del doppio dell'errore massimo tollerato di cui al paragrafo 9.

Ai fini del presente regolamento, valgono le definizioni di peso nominale, contenuto effettivo ed errore per difetto contenute nell'allegato I della direttiva 76/211/CEE.

5. In ordine alla responsabilità del confezionatore o dell'importatore di carni di pollame congelate o surgelate e ai controlli che devono essere effettuati dalle competenti autorità, si applicano per quanto di ragione i punti 4, 5 e 6 dell'allegato I della direttiva 76/211/CEE.

6. Il controllo dei preconfezionati viene effettuato per campionamento e si articola in due parti:

- una verifica del contenuto effettivo di ciascun preconfezionato del campione;

- una verifica del contenuto effettivo medio dei preconfezionati del campione.

I singoli lotti di preconfezionati sono considerati ammissibili se i risultati di entrambe le verifiche indicano che sono soddisfatti i criteri di cui ai paragrafi 10 e 11.

7. Il lotto è costituito da tutti i preconfezionati dello stesso peso nominale, dello stesso tipo e dello stesso ciclo di produzione, confezionati nello stesso luogo, che costituiscono oggetto di ispezione.

La dimensione del lotto è limitata ai quantitativi di seguito indicati:

- se l'ispezione viene eseguita alla fine della linea di confezionamento, ogni lotto contiene un numero di preconfezionati pari alla produzione oraria massima della linea medesima, senza altre limitazioni dimensionali;

- negli altri casi la dimensione del lotto è limitata a 10 000 confezioni.

8. Da ogni lotto viene prelevato, con scelta casuale, un campione da sottoporre ad ispezione, costituito dal seguente numero di preconfezionati:

Dimensione del lotto Dimensione del campione 100-500 30 501-3 200 50 3 200 80

Per i lotti comprendenti meno di 100 preconfezionati, la prova non distruttiva ai sensi dell'allegato II della direttiva 76/211/CEE riguarda, se effettuata, il 100 % dei preconfezionati medesimi.

9. Nel caso di carni di pollame preconfezionate, sono ammesse le seguenti tolleranze per difetto:

(g)

Peso nominale Tolleranza per difetto carcasse tagli meno di 1 000 25 25 1 100 2 400 50 2 400 e più 100 50

10. Ai fini del controllo del contenuto effettivo di ciascun preconfezionato del campione, il contenuto minimo ammissibile è calcolato sottraendo dal peso nominale del preconfezionato la tolleranza per difetto relativa al contenuto in questione.

I preconfezionati del campione il cui contenuto effettivo è inferiore al contenuto minimo ammissibile sono considerati inidonei.

Il lotto di preconfezionati sottoposto a controllo è considerato ammissibile o inammissibile a seconda che il numero di confezioni inidonee presenti nel campione sia inferiore o uguale al limite di ammissibilità oppure uguale o superiore al limite di inammissibilità di seguito indicati:

Numero di confezioni nel campione Numero di confezioni inidonee Limite di ammissibilità Limite di inammissibilità 30 2 3 50 3 4 80 5 6

11. Ai fini del controllo del contenuto medio effettivo, un lotto di preconfezionati è considerato ammissibile se il contenuto medio effettivo dei preconfezionati che costituiscono il campione è superiore al limite ammissibile di seguito indicato:

Dimensione del campione Limite di ammissibilità per il contenuto medio effettivo 30 x Qn - 0,503 s 50 x Qn - 0,379 s 80 x Qn - 0,295 s x = contenuto medio effettivo dei preconfezionati Qn = quantità nominale del preconfezionato s = deviazione standard dei contenuti effettivi dei preconfezionati del lotto.

La deviazione standard è stimata conformemente a quanto indicato al punto 2.3.2.2 dell'allegato II della direttiva 76/211/CEE del Consiglio.

12. Fintantoché l'impiego di indicazioni supplementari è autorizzato dalla direttiva 80/181/CEE, l'indicazione del peso nominale sui preconfezionati cui si applica il presente articolo può essere accompagnata da un'indicazione supplementare.

13. Quale alternativa nell'applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 12, fino al 31 dicembre 1994 gli operatori possono commercializzare nel Regno Unito i preconfezionati menzionati nel presente articolo che siano contrassegnati conformemente a quanto disposto nella legislazione nazionale con i pesi nominali espressi in unità di misure del sistema imperiale.

Per le carni di pollame importate nel Regno Unito in provenienza da altri Stati membri e conformi alle disposizioni del precedente comma, i controlli saranno effettuati per campionamento e non avranno luogo alla frontiera. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 1992.

Tuttavia, fino al 31 dicembre 1992 gli operatori possono classificare le carni di pollame congelate o surgelate presentate in imballaggi preconfezionati secondo le categorie di peso, conformemente alle disposizioni applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Tali prodotti possono essere commercializzati fino al 31 dicembre 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 173 del 6. 7. 1990, pag. 1. (2) GU n. L 143 del 7. 6. 1991, pag. 11. (3) GU n. L 34 dell'11. 2. 1992, pag. 23.

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