Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R1778

    Regolamento (CEE) n. 1778/92 della Commissione, del 1° luglio 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 3536/91 che stabilisce la data entro la quale deve essere entrato all' ammasso il latte scremato in polvere venduto a norma del regolamento (CEE) n. 3398/91

    GU L 182 del 2.7.1992, p. 29–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/08/1992; abrog. impl. da 392R2403

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1778/oj

    31992R1778

    Regolamento (CEE) n. 1778/92 della Commissione, del 1° luglio 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 3536/91 che stabilisce la data entro la quale deve essere entrato all' ammasso il latte scremato in polvere venduto a norma del regolamento (CEE) n. 3398/91

    Gazzetta ufficiale n. L 182 del 02/07/1992 pag. 0029 - 0029
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 43 pag. 0046
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 43 pag. 0046


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1778/92 DELLA COMMISSIONE del 1o luglio 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 3536/91 che stabilisce la data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il latte scremato in polvere venduto a norma del regolamento (CEE) n. 3398/91

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 816/92 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 3536/91 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1540/92 (4), ha limitato i quantitativi di latte scremato in polvere posti in vendita a quelli immagazzinati anteriormente al 1o aprile 1991;

    considerando che, alla luce del quantitativo residuo disponibile e della situazione del mercato, è opportuno sostituire alla data succitata la data del 1o maggio 1991;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3536/91, la data del « 1o aprile 1991 » è sostituita dal « 1o maggio 1991 ».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 1992. Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 86 dell'1. 4. 1992, pag. 83. (3) GU n. L 335 del 6. 12. 1991, pag. 8. (4) GU n. L 163 del 17. 6. 1992, pag. 15.

    Top