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Document 31992R1730


REGOLAMENTO (CEE) N. 1730/92 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1992 che stabilisce, per il periodo dal 1o luglio 1992 al 28 febbraio 1993, i quantitativi di zucchero greggio prodotti nei dipartimenti francesi d' oltremare che beneficiano dell' aiuto alla raffinazione di cui al regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio e che modifica il regolamento (CEE) n. 2750/86

GU L 179 del 1.7.1992, p. 112–113 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1730/oj

31992R1730

- REGOLAMENTO (CEE) N. 1730/92 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1992 che stabilisce, per il periodo dal 1o luglio 1992 al 28 febbraio 1993, i quantitativi di zucchero greggio prodotti nei dipartimenti francesi d' oltremare che beneficiano dell' aiuto alla raffinazione di cui al regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio e che modifica il regolamento (CEE) n. 2750/86 -

Gazzetta ufficiale n. L 179 del 01/07/1992 pag. 0112 - 0113


REGOLAMENTO (CEE) N. 1730/92 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1992 che stabilisce, per il periodo dal 1o luglio 1992 al 28 febbraio 1993, i quantitativi di zucchero greggio prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare che beneficiano dell'aiuto alla raffinazione di cui al regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio e che modifica il regolamento (CEE) n. 2750/86

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio, del 15 luglio 1986, che stabilisce misure per lo smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare e per la parificazione delle condizioni di prezzo con lo zucchero greggio preferenziale (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2225/86 prevede la concessione di un aiuto per lo zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare e raffinato in una raffineria situata nelle regioni europee della Comunità, limitatamente a quantitativi da determinare secondo le regioni di destinazione e separatamente a seconda della provenienza; che tali quantitativi devono essere determinati in base ad un bilancio di approvvigionamento comunitario in zucchero greggio;

considerando che si potrà disporre di dati definitivi circa la produzione complessiva del dipartimento francese della Riunione della campagna di commercializzazione 1992/1993 soltanto verso la fine del gennaio 1993; che, di conseguenza, è opportuno prevedere, in una prima fase, una ripartizione dei quantitativi sufficiente da permettere l'approvvigionamento delle raffinerie considerate nel periodo dal 1o luglio 1992 al 28 febbraio 1993;

considerando che il regolamento (CEE) n. 476/92 della Commissione (4) ha stabilito i quantitativi di zucchero greggio prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, che beneficiano dell'aiuto alla raffinazione di cui al regolamento (CEE) n. 2225/86; che non è stato possibile raffinare in tempo tutti questi quantitativi ma, dato che vanno considerati come scorte, essi possono beneficiare dell'aiuto alla raffinazione per il 1992/1993; che occorre disporre l'applicazione dell'aiuto alla raffinazione a tali quantitativi imputandoli ai quantitativi stabiliti negli allegati del regolamento (CEE) n. 476/92 per la campagna di commercializzazione 1991/1992;

considerando che la realizzazione del mercato unico a partire dal 1o gennaio 1993 comporta, di massima, la scomparsa dei documenti doganali negli scambi tra Stati membri; che nel settore dello zucchero tale documento è previsto dal regolamento (CEE) n. 2750/86 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2024/90 (6) per la concessione di alcuni aiuti a favore degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare e smerciati nelle regioni europee della Comunità; che è pertanto necessario sostituire, d'ora in avanti, a tale documento le prove che lo Stato membro consideri possedere effetti equivalenti al documento doganale e disporne la rapida applicazione, in modo da riservare lo stesso trattamento a tale zucchero fin dalla campagna di commercializzazione 1992/1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi di zucchero di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2225/86 sono fissati, per il periodo dal 1o luglio 1992 al 28 febbraio 1993, conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Ai quantitativi di zucchero greggio che fanno parte dei quantitativi contemplati negli allegati del regolamento (CEE) n. 476/92, raffinati a decorrere dal 1o luglio 1992, si applica l'aiuto alla raffinazione in vigore nella campagna di commercializzazione 1992/1993 a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2225/86. Detti quantitativi raffinati sono imputati ai quantitativi stabiliti negli allegati del regolamento (CEE) n. 476/92 per la campagna di commercializzazione 1991/1992.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 2750/86 è modificato come segue:

1) all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:

«- della prova di introduzione dello zucchero nelle regioni europee della Comunità riconosciuta dallo Stato membro interessato; »

2) all'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, i termini « del documento doganale » sono soppressi.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19. (3) GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 7. (4) GU n. L 53 del 28. 2. 1992, pag. 49. (5) GU n. L 253 del 5. 9. 1986, pag. 8. (6) GU n. L 184 del 17. 7. 1990, pag. 10.

ALLEGATO

Quantitativo di zucchero greggio di canna, espresso in migliaia di tonnellate di zucchero bianco

In provenienza dai dipartimenti francesi d'oltremare Da raffinare in Francia metropolitana in Portogallo nel Regno Unito nelle altre regioni della Comunità 1. Riunione 170 0 15 0 2. Guadalupa e Martinica 0 15 0 0

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