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Document 31992R1157
Council Regulation (EEC) No 1157/92 of 28 April 1992 authorizing the implementation of management measures relating to imports of live bovine animals
REGOLAMENTO (CEE) N. 1157/92 DEL CONSIGLIO del 28 aprile 1992 che autorizza la messa in opera di misure di gestione relative alle importazioni di animali vivi della specie bovina
REGOLAMENTO (CEE) N. 1157/92 DEL CONSIGLIO del 28 aprile 1992 che autorizza la messa in opera di misure di gestione relative alle importazioni di animali vivi della specie bovina
GU L 122 del 7.5.1992, p. 4–4
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995; abrogato da 394R3290
REGOLAMENTO (CEE) N. 1157/92 DEL CONSIGLIO del 28 aprile 1992 che autorizza la messa in opera di misure di gestione relative alle importazioni di animali vivi della specie bovina -
Gazzetta ufficiale n. L 122 del 07/05/1992 pag. 0004 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 42 pag. 0023
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 42 pag. 0023
REGOLAMENTO (CEE) N. 1157/92 DEL CONSIGLIO del 28 aprile 1992 che autorizza la messa in opera di misure di gestione relative alle importazioni di animali vivi della specie bovina IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, considerando che, in presenza di una produzione nettamente eccedentaria e di altri fattori che limitano gli sbocchi, il settore delle carni bovine continua a risentire di uno squilibrio tra offerta e domanda sul mercato comunitario, date le possibilità di esportazione nei paesi terzi; che, di conseguenza, la situazione dei prezzi di mercato permane insoddisfacente, nonostante massicci acquisti di intervento; considerando che nel primo semestre del 1991 il numero delle importazioni di vitelli nella Comunità ha rischiato di superare nettamente sia il tradizionale livello delle importazioni annue che la capacità di assorbimento del mercato comunitario; che per evitare una grave perturbazione del mercato, la Commissione, avvalendosi delle competenze conferitele per i casi di emergenza dall'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, ha adottato il regolamento (CEE) n. 1023/91, del 24 aprile 1991, relativo alla sospensione del rilascio dei titoli di importazione di animali vivi della specie bovina (2); considerando che l'esperienza acquisita nell'applicazione dell'articolo 21 precitato dimostra che, pur evitando l'aggravarsi immediato di una crisi di mercato, l'improvviso blocco di tutte le importazioni, a seguito del rilascio intenso di titoli di importazioni nell'arco di un breve periodo, non permette di garantire l'approvvigionamento del mercato nel corso dell'anno in funzione del fabbisogno stagionale; che è pertanto opportuno, in funzione in particolare degli allegati Xa degli accordi interinali con la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Ungheria, e dell'allegato XIIIa dell'accordo interinale con la Repubblica federativa ceca e slovacca, autorizzare la Commissione, mediante una disposizione particolare, a reagire in tempo a situazioni che rischiano di creare perturbazioni gravi sul mercato, mettendo in opera misure di gestione adeguate a tal fine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68 è minacciato, in seguito ai quantitativi che sono stati o potrebbero essere importati, da gravi turbamenti che rischiano di mettere in pericolo il conseguimento di uno o più obiettivi dell'articolo 39 del trattato, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 27 dello stesso regolamento, sottoporre le importazioni di bovini vivi alle misure di gestione opportune, entro i limiti e per il periodo necessari a prevenire tale minaccia. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 28 aprile 1992. Per il Consiglio Il Presidente Arlindo MARQUES CUNHA (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1628/91 (GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16). (2) GU n. L 105 del 25. 4. 1991, pag. 50.