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Document 31992R0694

    Regolamento (CEE) n. 694/92 della Commissione, del 19 marzo 1992, che stabilisce le modalità della fornitura gratuita di derrate alimentari alla popolazione dell'Albania conformemente al regolamento (CEE) n. 3860/91 del Consiglio

    GU L 74 del 20.3.1992, p. 39–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/694/oj

    31992R0694

    Regolamento (CEE) n. 694/92 della Commissione, del 19 marzo 1992, che stabilisce le modalità della fornitura gratuita di derrate alimentari alla popolazione dell'Albania conformemente al regolamento (CEE) n. 3860/91 del Consiglio

    Gazzetta ufficiale n. L 074 del 20/03/1992 pag. 0039 - 0041


    REGOLAMENTO (CEE) N. 694/92 DELLA COMMISSIONE del 19 marzo 1992 che stabilisce le modalità della fornitura gratuita di derrate alimentari alla popolazione dell'Albania conformemente al regolamento (CEE) n. 3860/91 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3860/91 del Consiglio, del 23 dicembre 1991, relativo ad un'azione urgente per la fornitura gratuita di derrate alimentari alla popolazione dell'Albania (1),

    visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (3), in particolare l'articolo 7,

    visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto ed ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 843/91 (5), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 3860/91 predispone un'azione urgente per la fornitura gratuita di derrate alimentari alla popolazione dell'Albania; che, ai fini dell'esecuzione di questa azione urgente, occorre definirne le modalità d'applicazione nel settore dei cereali, disponendo che la fornitura avvenga mediante gara e stabilendo le modalità comuni delle gare che verranno indette nell'ambito dell'azione di cui trattasi;

    considerando che tali modalità d'applicazione devono pure comprendere un regime di cauzionamento e di controllo, tale da garantire una corretta esecuzione della fornitura;

    considerando che, per evitare i rischi di distorsione di origine monetaria all'atto della conversione delle offerte relative alle spese di fornitura aggiudicate in ecu, è opportuno utilizzare un tasso più aderente alla realtà economica del tasso di conversione agricolo, nel rispetto tuttavia dell'applicazione del coefficiente correttore di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1676/85; che, a norma dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto ed ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3237/90 (7), è necessario pubblicare tale tasso;

    considerando che i prodotti detenuti dagli organismi di intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 665/92 (9); che, tuttavia, l'allegato di detto regolamento, che stabilisce le indicazioni da apporre, deve essere esteso;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Per l'esecuzione della fornitura gratuita di derrate alimentari alla popolazione dell'Albania, prevista dal regolamento (CEE) n. 3860/91, si applicano le modalità precisate nel presente regolamento.

    2. Detta fornitura implica la determinazione mediante gara delle spese di fornitura definite all'articolo 2, paragrafo 2 del presente regolamento.

    Articolo 2

    1. È indetta una gara per le spese di fornitura a partire dai magazzini d'intervento sino alla destinazione prevista.

    2. Tali spese si riferiscono alla fornitura di merce caricata sia alla rinfusa sia in sacco, su mezzo di trasporto, franco partenza magazzino dell'organismo di intervento sino al porto marittimo albanese di sbarco nella fase cif.

    Articolo 3

    Possono partecipare alle gare indette nel quadro del presente regolamento, a parità di condizioni, tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato membro e stabilite nella Comunità, nonché tutte le imprese costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale in uno Stato membro.

    Articolo 4

    I concorrenti partecipano alla gara presentando all'organismo d'intervento interessato un'offerta scritta, fatta pervenire per lettera o mediante qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione scritta previsto dal bando di gara.

    Articolo 5

    Le offerte devono vertere su tutte le spese di fornitura - ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 - inerenti ad una partita o ad un gruppo di partite indicate nel bando di gara per una destinazione determinata, e devono essere espresse in ecu/t.

    Tale importo viene convertito per mezzo del tasso di conversione di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 applicabile il giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

    Le offerte sono valide soltanto ove siano corredate:

    a) di una domanda di titolo d'esportazione che faccia riferimento, nella casella n. 22, al regolamento (CEE) n. 3860/91;

    b) della prova di avvenuto deposito di una cauzione di gara pari a 10 ECU/t.

    Le offerte che non risultino presentate conformemente alle disposizioni del presente regolamento e del bando di gara non sono valide.

    Le offerte non possono essere né modificate, né ritirate.

    Articolo 6

    1. L'organismo d'intervento interessato trasmette le offerte ricevute alla Commissione entro non più di due ore dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

    2. La Commissione, operando secondo la procedura descritta all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissa per ogni partita le spese massime di fornitura o decide di non dar seguito alle offerte ricevute.

    Articolo 7

    1. L'organismo di intervento interessato comunica quanto prima a tutti i concorrenti il risultato della loro partecipazione alla gara e trasmette agli aggiudicatari, mediante telecomunicazione scritta, un avviso di aggiudicazione.

    2. Se l'offerta più favorevole è presentata simultaneamente da più concorrenti, l'organismo di intervento designa l'aggiudicatario mediante estrazione a sorte.

    Articolo 8

    Il ritiro della merce è subordinato al deposito di una cauzione pari al prezzo di intervento del cereale in causa, ritoccato in base alle maggiorazioni mensili applicabili nel mese di presentazione delle offerte e maggiorato del 10 %.

    Articolo 9

    1. Salvo caso di forza maggiore, l'aggiudicatario assume a proprio carico tutti i rischi che può correre la merce - in particolare i rischi della perdita o di deterioramento - sino alla fase di fornitura all'articolo 2, paragrafo 2.

    2. Se la presa in consegna è ritardata per circostanze non imputabili all'aggiudicatario, la Commissione gli rimborsa le spese supplementari dietro presentazione dei documenti giustificativi.

    3. L'aggiudicatario si fa rilasciare dalle autorità albanesi un certificato attestante la presa in consegna del quantitativo fornito.

    4. Le modalità di rilascio del certificato di presa in consegna vengono definite secondo la procedura illustrata all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

    5. Le spese di fornitura vengono rimborsate per il quantitativo indicato nei certificati di presa in consegna, senza alcuna trattenuta per i cali normali.

    Articolo 10

    1. Al momento delle operazioni di carico nel porto di esportazione e di scarico nel porto di destinazione si procede al prelievo di campioni rappresentativi dei quantitativi forniti.

    Le società di sorveglianza addette al controllo del carico e dello scarico devono essere diverse e operare indipendentemente l'una dall'altra. Esse sono designate dal concorrente prima della presentazione dell'offerta e con l'accordo dell'organismo d'intervento, il quale opera con il benestare della Commissione.

    2. I campioni vengono prelevati a spese dell'aggiudicatario e messi a disposizionie dell'organismo di intervento interessato.

    Articolo 11

    1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3745/89 (11), s'intende:

    a) per la cauzione di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera b), il mantenimento dell'offerta e il ritiro della merce;

    b) per la cauzione di cui all'articolo 8, la consegna effettiva, nella fase di fornitura prevista, delle partite aggiudicate in condizioni di qualità che non differiscono in misura sostanziale da quelle che caratterizzavano la merce al momento del ritiro dal magazzino d'intervento.

    2. La cauzione di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera b), viene svincolata:

    - se l'offerta non è stata accolta,

    - dopo il ritiro della merce con l'aggiudicatario.

    3. La cauzione di cui all'articolo 8 viene svincolata dopo che l'aggiudicatario abbia fornito il certificato di presa in consegna di cui all'articolo 9, paragrafo 3, e dopo che sia stata apportata la prova - attraverso l'analisi dei campioni prelevati a tal fine - che la qualità della merce fornita alle autorità albanesi non presenta differenze sostanziali rispetto a quella constatata al momento del ritiro dal magazzino di intervento.

    4. Le spese di fornitura vengono rimborsate all'aggiudicatario previa presentazione dell'attestato di presa in consegna e del documento riguardante il trasporto.

    Articolo 12

    Nell'allegato, parte I del regolamento (CEE) n. 569/88, « Prodotti destinati all'esportazione nello stato in cui sono ritirati dalle scorte di intervento », sono aggiunti il seguente punto e la relativa note in calce:

    « 125. Regolamento (CEE) n. 694/92 della Commissione, del 19 marzo 1992, che stabilisce le modlaità della fornitura gratuita di derrate alimentari alla popolazione dell'Albania, conformemente al regolamento (CEE) n. 3860/91 del Consiglio (125);

    (125) GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 39 ».

    Articolo 13

    Nel quadro della gara di cui all'articolo 1, gli organismi di intervento interessati pubblicano, almeno otto giorni prima della data fissata per la prima gara parziale, un bando di gara nel quale specificano, fra l'altro:

    - le clausole e condizioni complementari, sempreché siano compatibili col disposto del presente regolamento;

    - le principali caratteristiche fisiche e tecnologiche delle varie partite, constatate all'atto dell'acquisto dall'organismo di intervento oppure in occasione di successivi controlli;

    - le partite o i gruppi di partite su cui deve vertere l'offerta, con l'indicazione dei nominativi e indirizzi degli ammassatori, nonché di luoghi d'arrivo previsti per la fornitura delle partite;

    - i termini di ritiro dal magazzino e di fornitura.

    Il bando di gara e tutte le relative modifiche devono essere comunicati alla Commissione anteriormente alla scadenza del primo termine di presentazione delle offerte.

    Articolo 14

    Il valore contabile dei prodotti ceduti in applicazione del presente regolamento viene fissato in ECU/t nel regolamento che indice la gara. Esso viene convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione valido il 1o agosto 1991.

    Articolo 15

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1992. Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 362 del 31. 12. 1991, pag. 85. (2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (3) GU n. L 352 del 17. 12. 1990, pag. 23. (4) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (5) GU n. L 85 del 5. 4. 1991, pag. 26. (6) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 1. (7) GU n. L 310 del 9. 11. 1990, pag. 18. (8) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1. (9) GU n. L 71 del 18. 3. 1992, pag. 7. (10) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5. (11) GU n. L 364 del 14. 12. 1989, pag. 54.

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