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Document 31992R0689

Regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione, del 19 marzo 1992, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento

GU L 74 del 20.3.1992, p. 18–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2000; abrogato da 300R0824

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/689/oj

31992R0689

Regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione, del 19 marzo 1992, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento

Gazzetta ufficiale n. L 074 del 20/03/1992 pag. 0018 - 0022
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 41 pag. 0118
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 41 pag. 0118


REGOLAMENTO (CEE) N. 689/92 DELLA COMMISSIONE del 19 marzo 1992 che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che i prezzi d'intervento sono stati stabiliti per una qualità tipo determinata e che, per i cereali che non corrispondono a tale qualità tipo, è stata prevista l'applicazione di maggiorazioni e detrazioni;

considerando che non è opportuno accettare all'intervento cereali la cui qualità non consenta un'utilizzazione o un ammasso adeguati; che, per stabilire la qualità minima, è necessario nondimeno prendere in considerazione le differenti condizioni climatiche delle varie regioni della Comunità;

considerando che, al fine di semplificare la gestione normale dell'intervento e, segnatamente, di permettere la costituzione di partite omogenee per ciascuno dei cereali presentati all'intervento, è d'uopo determinare la quantità minima al di sotto della quale l'organismo d'intervento non è tenuto ad accettare l'offerta; che può tuttavia risultare necessario prevedere in alcuni Stati membri, una quantità minima superiore, affinché gli organismi di intervento possano tener conto delle condizioni e degli usi del commercio all'ingrosso formatisi in precedenza nei loro paesi;

considerando che le condizioni di offerta agli organismi d'intervento e di presa in consegna da parte di questi ultimi debbono essere il più possibile uniformi nella Comunità, onde evitare discriminazioni fra i produttori; che è quindi opportuno prevedere requisiti qualitativi minimi; che tuttavia può rivelarsi utile che gli Stati membri applichino, parallelamente al presente regolaento, alcune delle loro disposizioni più adatte alle rispettive condizioni climatiche, e in particolare ai rispettivi usi commerciali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1569/77 della Commissione, dell'11 luglio 1977, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna di cereali da parte degli organismi d'intervento (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2642/91 (4), ha subito numerose modifiche; che, per ragioni di chiarezza, è opportuno sostituirlo con il presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nei periodi di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2727/75, i detentori di partite omogenee, di un minimo di 80 t per il frumento tenero, la segala, l'orzo, il granturco e il sorgo e 10 t per il frumento duro, raccolti nella Comunità, sono autorizzati a presentare tali cereali all'organismo d'intervento.

Gli organismi d'intervento possono tuttavia fissare una quantità minima superiore.

Articolo 2

1. Per essere accettatti all'intervento i cereali debbono essere di qualità sana, leale e mercantile.

2. Sono considerati di qualità sana, leale e mercantile i cereali che presentano la colorazione caratteristica per ciascuno di essi, che sono privi di odori, nonché di parassiti vivi (compresi gli acari) in tutte le fasi del loro sviluppo, che posseggono i requisiti qualitativi minimi specificati nell'allegato ed il cui tenore di radioattività non supera i livelli massimi ammissibili stabiliti dalla normativa comunitaria.

Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del prodotto si effetua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario. Se necessario, la durata e l'ambito delle misure di controllo sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

Per i cereali presentati come cereali di qualità panificabile, l'organismo di intervento procede, in caso di dubbio, ad una prova di germinazione. Se la facoltà germinativa è inferiore all'85 % per il frumento tenero e al 75 % per la segala, tali cereali, su richiesta dell'offerente, sono accettati dall'organismo d'intervento che versa il prezzo d'intervento diminuito, nel caso del frumento tenero, mediante la detrazione prevista dall'articolo 4 bis, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1570/77 della Commissione (5).

Tuttavia, se viene addotta la prova, con soddisfazione dell'organismo d'intervento, che il cereale offerto è di qualità panificabile, il cereale viene accettato tal quale e il prezzo d'acquisto da versare è quello stabilito per la qualità panificabile. Le spese connesse con le analisi necessarie per addurre tale prova sono a carico dell'offerente.

3. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta contenute nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio (6), completate, per il granturco, dalla definizione contenuta nell'articolo 4, lettera c), primo trattino, e per il sorgo da quella contenuta nell'articolo 4 bis, lettera c), primo trattino, dello stesso regolamento.

I chicchi di cereali di base e di altri cereali, avariati, colpiti da segala cornuta o cariati sono classificati nella categoria « impurità varie », anche se pesentano difetti che rientrano in altre categorie.

Articolo 3

1. Ogni offerta all'intervento va presentata pena l'inammissibilità, tramite un formulario rilasciato dall'organismo d'intervento, contenente in particolare i dati seguenti:

- il nome dell'offerente;

- il cereale offerto;

- il luogo di ammasso del cereale offerto;

- la quantità, le caratteristiche principali e l'anno di raccolta del cereale offerto;

- il centro d'intervento per il quale è effettuata l'offerta.

Il formulario reca inoltre la dichiarazione che i prodotti sono originari della Comunità o, per i cereali ammessi all'intervento a condizioni specifiche secondo la zona di produzione, l'indicazione della regione in cui sono stati prodotti.

L'organismo d'intervento può tuttavia considerare ammissibile un'offerta presentata in un'altra forma scritta, in particolare in forma di telecomunicazione, purché contenga tutti gli elementi indicati nel formulario di cui al primo comma.

Fatta salva la decorrenza della validità dalla data di presentazione dell'offerta a norma del terzo comma, gli Stati membri possono prescrivere che l'offerta stessa sia seguita dalla spedizione o dalla consegna diretta, all'organismo competente, di detto formulario.

2. Qualora l'offerta sia inammissibile, l'organismo d'intervento informa in proposito l'operatore interessato entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dell'offerta.

3. Qualora l'offerta sia ammissibile, gli operatori vengono informati al più presto del magazzino in cui i cereali verranno presi in consegna nonché del piano di consegna.

Su richiesta dell'offerente o dell'ammassatore, l'organismo d'intervento può modificare tale piano.

L'ultima consegna ha luogo entro la fine del quarto mese successivo al mese di ricezione dell'offerta; tuttavia non può essere superato il termine del 1o luglio in Spagna, Grecia, Italia e Portogallo e del 31 luglio negli altri Stati membri.

4. L'organismo d'intervento prende in consegna i cereali offerti dopo aver accertato, direttamente o attraverso un rappresentante, la qualità e le caratteristiche minime indicate nell'allegato, in ordine all'intera partita, per la merce consegnata al magazzino d'intervento.

5. Le caratteristiche qualitative sono accertate su un campione rappresentativo della partita offerta, costituito da campioni con la frequenza di un prelievo per ogni consegna, garantendo almeno un prelievo ogni 60 t.

6. a) La quantità consegnata deve essere accertata mediante pesatura alla presenza dell'offerente e di un rappresentante dell'organismo d'intervento che offra tute le garanzie di indipendenza dall'offerente.

Il rappresentante dell'organismo d'intervento può essere altresì ammassatore. In tal caso:

- l'organismo d'intervento effettua successivamente un controllo comprendente almeno una verifica volumetrica; l'eventuale differenza tra la quantità pesata e quella stimata secondo il metodo volumetrico non può superare il 4 % per i prodotti ammassati in magazzini piani e il 2 % per i prodotti insilati;

- tutte le spese relative ai quantitativi mancati di entità superiore alle tolleranze di cui al primo trattino sono a carico dell'ammassatore.

b) Se la presa in consegna avviene nel magazzino in cui sono ammassati i cereali al momento dell'offerta, la quantità può essere accertata tramite la contabilità di magazzino, che deve essere conforme alle norme professionali nonché a quelle dell'organismo d'intervento e sempreché:

- dalla contabilità di magazzino risultino il peso constatato per ogni pesata, le caratteristiche qualitative fisiche al momento della pesatura, in particolare il grado di umidità, gli eventuali trasferimenti nonché i trattamenti effettuati; la pesatura deve aver avuto luogo negli ultimi dieci mesi;

- l'ammassatore dichiari che la partita offerta corrisponde in tutti i suoi elementi alle indicazioni contenute nella contabilità di magazzino;

- le caratteristiche qualitative accertate al momento della pesatura coincidano con quelle del campione rappresentativo costituito in base ai campioni prelevati dall'organismo d'intervento o dal suo rappresentante con la frequenza di un campione ogni 60 t.

In caso di applicazione del primo comma:

- Il peso da prendere in considerazione è quello indicato nella contabilità di magazzino, eventualmente adeguato in considerazione della differenza tra il tenore di umidità rilevato all'atto della pesatura e quello accertato sul campione rappresentativo;

- l'organismo d'intervento effettua successivamente a una verifica volumetrica di controllo; l'eventuale differenza tra il quantitativo pesato e quello stimato secondo il metodo volumetrico non può superare il 4 % per i prodotti ammassati in magazzini piani e il 2 % per i prodotti insilati;

- tutte le spese relative ai quantitativi mancanti di entità superiore alle tolleranze di cui al secondo trattino sono a carico dell'ammassatore.

7. L'organismo d'intervento fa eseguire, sotto la propria responsabilità, l'analisi delle caratteristiche fisiche e tecnologiche dei campioni prelevati entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data della costituzione del campione rappresentativo.

Qualora tali analisi dimostrino che i cereali offerti non corrispondono alla qualità minima richiesta per l'intervento, i cereali stessi vengono restituiti all'offerente a sue spese. Sono a carico di quest'ultimo anche tutte le spese di ammasso sostenute.

Le spese relative al dosaggio dei tannini del sorgo e quelle relative alla realizzazione del test di attività amilasica (Hagberg) e del dosaggio della proteina, relativamente al frumento duro, sono a carico dell'offerente.

In caso di controversia, l'organismo d'intervento sottoporrà nuovamente i prodotti ai controlli necessari e le relative spese saranno sostenute dalla parte soccombente.

8. L'organismo d'intervento compila per ciascuna offerta una bolletta di presa in consegna indicante:

- la data della verifica della quantità e delle caratteristiche minime;

- il peso consegnato;

- il numero di campioni prelevati per la costituzione del campione rappresentativo;

- le caratteristiche fisiche accertate;

- l'organismo incaricato di effettuare l'analisi dei criteri tecnologici e i risultati di tali analisi.

La bolletta viene datata e consegnata, per la controfirma, all'ammassatore.

Articolo 4

1. Fattte salve le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/88 della Commissione (7), il prezzo da pagare all'offerente è costituito dal prezzo di acquisto all'intervento di cui all'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2727/75, vigente alla data fissata come primo giorno di consegna nella comunicazione dell'ammissibilità dell'offerta, modificato in conformità degli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio (8), per merce franco magazzino, non scaricata, tenuto conto delle maggiorazioni e detrazioni da determinarsi.

Tuttavia, quando la consegna è effettuata nel corso di un mese in cui il prezzo di acquisto all'intervento è inferiore a quello vigente nel mese dell'offerta, si applica quest'ultimo prezzo.

2. Il pagamento si effettua tra il trentesimo e il trentacinquesimo giorno successivo a quello della presa in consegna di cui all'articolo 3, paragrafo 4 del presente regolamento.

Articolo 5

L'operatore che esegua per conto dell'organismo d'intervento l'ammasso dei prodotti acquistati, ne sorveglia regolarmente la presenza e lo stato di conservazione e informa immediatamente detto organismo di qualsiasi eventuale problema.

L'organismo d'intervento verifica almeno una volta all'anno la qualità del prodotto ammassato. Il relativo prelievo di campioni apposito può essere effettuato al momento dell'inventario annuo previsto all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 618/90 della Commissione (9).

Articolo 6

Gli organismi d'intervento adottano, ove necessario, procedure e condizioni complementari per la presa in consegna, compatibili con le disposizioni del presente regolamento, in considerazione delle condizioni specifiche esistenti nello Stato membro cui appartengono; essi poossono chiedere, in particolare, dichiarazioni periodiche delle scorte detenute.

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 1569/77 è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (3) GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 15. (4) GU n. L 247 del 5. 9. 1991, pag. 20. (5) GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18. (6) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 22. (7) GU n. L 131 del 27. 5. 1988, pag. 37. (8) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36. (9) GU n. L 67 del 15. 3. 1990, pag. 21.

ALLEGATO

Frumento duro Frumento tenero Segala Orzo Granturco Sorgo A. Tenore massimo di umidità 14,5 % 14,5 % 14,5 % 14,5 % 14,5 % 14,5 % B. Percentuale massima degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % di cui: 1. Chicchi spezzati 6 % 5 % 5 % 5 % 10 % 10 % 2. Impurità relative ai chicchi (diverse da quelle di cui al punto 3) 5 % 12 % 5 % 12 % 5 % 5 % di cui: a) Chicchi striminziti - - b) Altri cereali 3 % c) Chicchi attaccati da parassiti 5 % 5 % d) Chicchi che presentano colorazioni dei germe - - - - e) Chicchi scaldati per essiccamento 0,50 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3. Chicchi volpati e/o colpiti da fusariosi: 5 % - - - - - di cui: - chicchi colpiti da fusariosi 1,5 % - - - - - 4. Chicchi germinati 4 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 5. Impurità varie (Schwarzbesatz) 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % di cui: a) semi estranei: - nocivi 0,10 % 0,10 % 0,10 % 0,10 % 0,10 % 0,10 % - altri b) chicchi avariati: - chicchi deteriorati da riscaldamento spontaneo e da essiccazione troppo rapida 0,05 % - altri c) Impurità propriamente dette d) Pule e) Segala cornuta 0,05 % 0,05 % 0,05 % - - - f) Chicchi cariati - - - - g) Insetti morti e frammenti di insetti C. Percentuale massima di chicchi biancomati, anche parzialmente: 40 % - - - - - D. Tenore massimo di tannino - - - - - 1 % (1) E. Peso specifico minimo 78 kg/hl 72 kg/hl 68 kg/hl 63 kg/hl - - F. Tasso di proteine 11,5 % (1) - - - - - G. Tempo di caduta (Hagberg) 220 - - - - -

(1) Percentuale calcolata sulla sostanza secca.

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