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Document 31992R0396

    Regolamento (CEE) n. 396/92 della Commissione, del 18 febbraio 1992, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    GU L 44 del 20.2.1992, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/396/oj

    31992R0396

    Regolamento (CEE) n. 396/92 della Commissione, del 18 febbraio 1992, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    Gazzetta ufficiale n. L 044 del 20/02/1992 pag. 0009 - 0010
    edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 8 pag. 0109
    edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 8 pag. 0109


    REGOLAMENTO (CEE) N. 396/92 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 1992 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3694/91 (2), in particolare l'articolo 9,

    considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tale regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

    considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

    considerando che le misure previste del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 21o giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1992. Per la Commissione

    Christiane SCRIVENER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 350 del 19. 12. 1991, pag. 17.

    ALLEGATO

    Designazione delle merci Classifica Codice NC Motivazione (1) (2) (3) 1. Sistema multiplatore sotto forma di un'unità centrale (costituita da tre circuiti stampati muniti di un trasformatore e di componenti digitali e ibridi) e di una serie di sotto unità. Le unità permettono di trasmettere contemporaneamente più segnali differenti sullo stesso cavo. Questo sistema è montato sugli aeromobili civili per servire all'informazione e all'intrattenimento dei passeggeri. Esso permette a ogni passeggero di ascoltare a scelta uno dei canali. 8517 81 90 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 8517, 8517 81 e 8517 81 90. 2. Apparecchio elettronico multiplatore posto nella sua custodia che permette di stabilire connessioni multiple tra differenti punti di raccordo di una rete informatizzata. Questo apparecchio, che utilizza la tecnica numerica, concentra e combina più flussi di informazioni in uno solo e lo trasmette su un canale. I segnali che arrivano all'altra estremità su un canale sono nuovamente ripartiti su vari canali in uscita. 8517 82 00 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 8517 e 8517 82 00. 3. Veicolo (lungo 180 cm, largo 87 cm e alto 100 cm), dotato di organi di comando, di un motore monocilindrico a benzina a quattro tempi (cilindrata: 400 cm3), di una benna rinforzata ribaltabile a mano di 400 kg di carico utile, di comandi e di cingoli di gomma. Questo veicolo, che ha un peso a vuoto di 250 kg, una velocità massima di 6,8 km/h e una potenza di 5,37 kw, è dotato di un cambio di velocità a tre marce avanti e una marcia indietro. Esso è utilizzato soprattutto nei cantieri per il trasporto e lo scarico dei materiali da costruzione, terra, sabbia e simili. 8704 10 19 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 8704, 8704 10 e 8704 10 19.

    Data la sua concezione e in particolare la presenza di una benna ribaltabile e di cingoli di gomma, nonché del luogo di utilizzazione che ne risulta, questo veicolo non può essere classificato nel codice NC 8709. 4. Veicolo nuovo (lungo 255 cm, largo 108 cm e alto 128 cm) dotato di un motore monocilindrico a benzina a quattro tempi (cilindrata: 400 cm3), di una benna rinforzata, ribaltabile idraulicamente, di 800 kg di carico utile a pareti laterali e posteriori mobili, di una cabina aperta con i comandi e di cingoli di gomma. Questo veicolo raggiunge una velocità massima di 8,7 km/h e ha una potenza di 7,46 kw; è dotato di un cambio di velocità a quattro marce avanti e tre marce indietro. Esso è utilizzato nei cantieri per il trasporto e lo scarico dei materiali da costruzione, terra, sabbia e simili. 8704 31 91 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 8704, 8704 31 e 8704 31 91.

    Data la sua concezione e in particolare la presenza di una benna ribaltabile e di cingoli di gomma, nonché del luogo di utilizzazione che ne risulta, questo veicolo non può essere classificato nel codice NC 8709. La flessibilità e la complessità della costruzione della benna ribaltabile non permettono di considerare l'articolo come un autocarro a cassone del codice NC 8704 10. 5. Sistema completamente autonomo che permette all'operatore di concepire, sullo schermo, grafici a due o a tre dimensioni. Esso può servire unicamente a questo scopo e non può essere programmato per altre applicazioni che la concezione grafica assistita dall'ordinatore.

    Il sistema comprende i seguenti elementi:

    - un'unità di elaborazione, dotata di un microprocessore, di un processore grafico e di un'unità di memoria;

    - elementi di comando: tastiera, mouse, manopole di valutazione, tavoletta grafica;

    - un monitor di visualizzazione, detto schermo stereoscopico. 9017 10 90 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nella nota 4 della sezione XVI, della nota 5 (B) del capitolo 84 e della nota 3 del capitolo 90, nonché dal testo dei codici NC 9017, 9017 10 e 9017 10 90.

    Tale sistema non può essere classificato nel codice NC 8471 dato che esercita una « specifica funzione » ai sensi della nota 5 (B) del capitolo 84.

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