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Document 31992L0078
Council Directive 92/78/EEC of 19 October 1992 amending Directives 72/464/EEC and 79/32/EEC on taxes other than turnover taxes which are levied on the consumption of manufactured tobacco
Direttiva 92/78/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, che modifica le direttive 72/464/CEE e 79/32/CEE relative alle imposte diverse dall' imposta sulla cifra d' affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati
Direttiva 92/78/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, che modifica le direttive 72/464/CEE e 79/32/CEE relative alle imposte diverse dall' imposta sulla cifra d' affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati
GU L 316 del 31.10.1992, pp. 5–7
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 26/12/1995
Direttiva 92/78/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, che modifica le direttive 72/464/CEE e 79/32/CEE relative alle imposte diverse dall' imposta sulla cifra d' affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati
Gazzetta ufficiale n. L 316 del 31/10/1992 pag. 0005 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 2 pag. 0084
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 2 pag. 0084
DIRETTIVA 92/78/CEE DEL CONSIGLIO del 19 ottobre 1992 che modifica le direttive 72/464/CEE e 79/32/CEE relative alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che la direttiva 72/464/CEE (4) prevede disposizioni generali in materia di accise sui tabacchi lavorati e disposizioni particolari concernenti la struttura delle accise applicabili alle sigarette; considerando che la direttiva 79/32/CEE (5) stabilisce le definizioni dei vari tipi di tabacchi lavorati; considerando che la definizione del tabacco manifatturato non dovrebbe più comprendere il tabacco da fiuto e il tabacco da masticare; considerando che all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 72/464/CEE e all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 79/32/CEE occorre stabilire una distinzione tra il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette e gli altri tabacchi da fumo; considerando che all'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 72/464/CEE occorre modificare la nozione d'importazione e d'immissione in consumo in relazione all'abolizione delle frontiere fiscali; considerando che all'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 72/464/CEE è opportuno precisare la nozione di fabbricante come persona fisica o giuridica che confeziona di fatto i prodotti del tabacco e fissa il prezzo massimo di vendita al minuto per ciascuno Stato membro in cui detti prodotti sono destinati ad essere immessi al consumo; considerando che, poiché la maggioranza degli Stati membri esenta dalle accise o effettua rimborsi di accise per alcuni tabacchi lavorati, in funzione dell'uso, è opportuno stabilire nella presente direttiva le esenzioni o i rimborsi per impieghi particolari; considerando che, essendo le definizioni dei prodotti del tabacco totalmente esaurienti, è opportuno sopprimere all'articolo 2, paragrafi 3 e 4 della direttiva 79/32/CEE il riferimento 24.02 E della tariffa doganale comune; considerando che è opportuno considerare come sigarette anche i rotoli di tabacco che possono essere fumati tali e quali o previa una semplice manipolazione non industriale, ai fini di una tassazione uniforme di detti prodotti; considerando che occorre autorizzare la Germania a sottoporre detti rotoli ad un'accisa la cui aliquota o il cui importo siano almeno uguali a quelli applicati ai tabacchi trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette, fino al 31 dicembre 1998 al più tardi; considerando infine che gli articoli 5 e 6, l'articolo 7, paragrafo 3 e l'articolo 8 della direttiva 79/32/CEE sono diventati caduchi e devono quindi essere soppressi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 72/464/CEE è così modificata: 1) l'articolo 2 è soppresso; 2) il testo dell'articolo 3 è modificato come segue: a) il testo del paragrafo 1, lettera c) è sostituito dal testo seguente: « c) il tabacco da fumo: - il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette; - gli altri tabacchi da fumo »; b) le lettere d) e e) sono soppresse; 3) all'articolo 4, paragrafo 1 la parte di frase « le sigarette nazionali e le sigarette importate » è sostituita da « le sigarette fabbricate nella Comunità e quelle importate da paesi terzi »; 4) il testo dell'articolo 5, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. I fabbricanti stabiliti nella Comunità o, se del caso, i loro rappresentanti o mandatari nella Comunità, nonché gli importatori di paesi terzi stabiliscono liberamente i prezzi massimi di vendita al minuto di ciascuno dei loro prodotti per ciascuno Stato membro in cui sono destinati ad essere immessi in consumo. La presente disposizione non può ostare, tuttavia, all'applicazione delle legislazioni nazionali sul controllo del livello dei prezzi o il rispetto dei prezzi imposti, sempreché siano compatibili con la regolamentazione comunitaria. Si considera fabbricante la persona fisica o giuridica che trasforma il tabacco in prodotti lavorati, confezionati per la vendita al minuto. »; 5) all'articolo 6, paragrafo 2 è soppressa la parola « nazionali »; 6) è inserito l'articolo seguente: « Articolo 6 bis Possono essere esentati dall'accisa o ottenere il rimborso dell'accisa già versata, i tabacchi lavorati: a) denaturati usati a fini industriali od orticoli; b) distrutti sotto sorveglianza amministrativa; c) destinati esclusivamente a prove scientifiche ed a prove relative alla qualità dei prodotti; d) riutilizzati dal produttore. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni e le formalità cui sono sottoposti le esenzioni o i rimborsi indicati nel presente articolo. »; 7) il testo dell'articolo 10 ter, paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente: « 5. Sulle sigarette e sul tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, gli Stati membri possono riscuotere un'accisa minima, a condizione che essa non porti l'onere fiscale totale a più del 90 % dell'onere fiscale totale applicato rispettivamente alle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta e ai tabacchi trinciati fini della classe di prezzo più richiesta, da usarsi per arrotolare le sigarette. »; 8) il testo dell'articolo 12, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « Gli Stati membri mettono in vigore entro il 1o luglio 1973 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. » Articolo 2 La direttiva 79/32/CEE è così modificata: 1) l'articolo 1 è così modificato: a) il testo del paragrafo 1, lettera c) è sostituito dal testo seguente: « c) il tabacco da fumo: - il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette; - gli altri tabacchi da fumo »; b) le lettere d) e e) sono soppresse; 2) l'articolo 2 è così modificato: a) al punto 3 sono soppresse le parole « , della sottovoce 24.02 E della tariffa doganale comune, »; b) al punto 4 sono soppresse le parole « , della sottovoce 24.02 E della tariffa doganale comune, »; 3) il testo dell'articolo 3, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. Sono considerati come sigarette: a) i rotoli di tabacco che possono essere fumati tali e quali e che non sono sigari o sigaretti ai sensi dell'articolo 2; b) i rotoli di tabacco che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono inseriti in tubi per sigarette; c) i rotoli di tabacco che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono arrotolati in fogli di carta per sigarette. Fino al 31 dicembre 1998, la Repubblica federale di Germania può sottoporre i rotoli di tabacco di cui alla lettera b) ad un'accisa la cui aliquota o il cui importo sono almeno uguali a quelli applicati ai tabacchi da fumo trinciati a taglio fino usati per arrotolare le sigarette. » 4) è inserito l'articolo seguente: « Articolo 4 bis È considerato come tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, il tabacco da fumo quale definito all'articolo 4 nel quale più del 25 % in peso delle particelle di tabacco abbia una larghezza di taglio inferiore ad un millimetro. Gli Stati membri che, al 1o gennaio 1993, non applicano la larghezza di taglio di un millimetro, si conformano alla presente disposizione entro il 31 dicembre 1997. Inoltre, gli Stati membri possono considerare come tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, il tabacco da fumo in cui più del 25 % in peso delle particelle di tabacco abbia una larghezza di taglio superiore ad un millimetro e che sia stato venduto o che sia destinato ad essere venduto per arrotolare le sigarette. »; 5) gli articoli 5 e 6, l'articolo 7, paragrafo 3 e l'articolo 8 sono soppressi; 6) l'articolo 9 è modificato nel modo seguente: a) al paragrafo 1, la cifra « 1 » è soppressa; b) i paragrafi 2 e 3 sono soppressi. Articolo 3 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 1992. Per il Consiglio Il Presidente J. COPE (1) GU n. C 322 del 21. 12. 1990, pag. 16. (2) GU n. C 94 del 13. 9. 1992, pag. 33. (3) GU n. C 69 del 18. 3. 1991, pag. 25. (4) GU n. L 303 del 31. 12. 1972, pag. 1. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 86/246/CEE (GU n. L 164 del 20. 6. 1986, pag. 26). (5) GU n. L 10 del 16. 1. 1979, pag. 8. Direttiva modificata dalla direttiva 80/369/CEE (GU n. L 90 del 3. 4. 1980, pag. 42) e dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo.