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Document 31992L0071

Direttiva 92/71/CEE della Commissione, del 2 settembre 1992, che stabilisce la percentuale delle partite soggette ad ispezione fitosanitaria, a controlli sui documenti e a controlli di identità nel passaggio da uno Stato membro all'altro

GU L 275 del 18.9.1992, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/71/oj

31992L0071

Direttiva 92/71/CEE della Commissione, del 2 settembre 1992, che stabilisce la percentuale delle partite soggette ad ispezione fitosanitaria, a controlli sui documenti e a controlli di identità nel passaggio da uno Stato membro all'altro

Gazzetta ufficiale n. L 275 del 18/09/1992 pag. 0024 - 0025
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 45 pag. 0084
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 45 pag. 0084


DIRETTIVA 92/71/CEE DELLA COMMISSIONE del 2 settembre 1992 che stabilisce la percentuale delle partite soggette ad ispezione fitosanitaria, a controlli sui documenti e a controlli di identità nel passaggio da uno Stato membro all'altro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/10/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, terzo comma e l'articolo 11, paragrafo 3 bis,

considerando che attualmente la direttiva 77/93/CEE, oltre a disporre l'esecuzione di controlli da parte degli Stati membri speditori, ammette che anche gli Stati membri destinatari possano effettuare controlli;

considerando inoltre che a norma della direttiva 77/93/CEE la percentuale dei controlli fitosanitari da eseguire è inferiore al 33 % e sarà progressivamente ridotta per arrivare a zero al momento in cui gli Stati membri avranno applicato le nuove modalità di controllo conformemente alle disposizioni sul completamento del mercato interno; che la stessa direttiva dispone altresì che la percentuale delle partite soggette ai controlli sui documenti e ai controlli di identità deve essere determinata e progressivamente ridotta e portata a zero al momento in cui gli Stati membri avranno applicato le nuove modalità di controllo conformemente alle disposizioni sul completamento del mercato interno;

considerando che, per favorire nella Comunità la libera circolazione dei vegetali, dei prodotti vegetali e di altri prodotti, la quale costituisce un elemento essenziale per la produttività agraria e contribuisce al corretto funzionamento della politica agricola comune, la percentuale di detti controlli fitosanitari deve essere ridotta, decidendo nel contempo la percentuale delle partite passibili di controlli occasionali sui documenti e l'identità, per giungere, in materia di controlli e di ispezioni, ad un migliore equilibrio tra gli Stati membri speditori e gli Stati membri destinatari, conferendo maggiori responsabilità ai primi;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri provvedono affinché dal 15 ottobre 1992:

a) la percentuale di ispezioni fitosanitarie ufficiali di cui all'articolo 11, paragrafo 3, terzo comma della direttiva 77/93/CEE da eseguire all'atto dell'introduzione in uno Stato membro di partite provenienti da un altro Stato membro, sia inferiore al 10 %,

b) la percentuale di partite soggette occasionalmente ai controlli sui documenti e ai controlli di identità di cui all'articolo 11, paragrafo 3 bis della direttiva summenzionata, sia inferiore al 10 %.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 14 ottobre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione tutte le disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20. (2) GU n. L 70 del 17. 3. 1992, pag. 27.

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