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Document 31992L0019

    Direttiva 92/19/CEE della Commissione del 23 marzo 1992 che modifica la direttiva 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere

    GU L 104 del 22.4.1992, p. 61–62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/19/oj

    31992L0019

    Direttiva 92/19/CEE della Commissione del 23 marzo 1992 che modifica la direttiva 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere

    Gazzetta ufficiale n. L 104 del 22/04/1992 pag. 0061 - 0062
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 41 pag. 0218
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 41 pag. 0218


    DIRETTIVA 92/19/CEE DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 1992 che modifica la direttiva 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1 bis,

    considerando che, alla luce dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecniche in materia di ibridi ottenuti dall'incrocio di specie comprese nella direttiva 66/401/CEE, gli ibridi risultanti dall'incrocio di « Festuca pratensis Hudson » con « Lolium multiflorum Lam » dovrebbero essere inclusi nel campo di applicazione della direttiva, a motivo della loro accresciuta importanza nella Comunità;

    considerando che, alla luce dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecniche, gli allegati II e III della suddetta direttiva vanno modificati onde adeguare le condizioni alle quali debbono rispondere le sementi ed il peso dei lotti e dei campioni della specie « Festulolium »;

    considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 66/401/CEE è così modificata:

    1) All'articolo 2, paragrafo 1, punto A, lettera a) è aggiunto il seguente testo:

    « Questa definizione si applica anche ai seguenti ibridi risultanti dall'incrocio delle specie sopra elencate:

    Festuca pratensis × Lolium multiflorum Lam o Ibridi risultanti dall'incrocio di Festuca dei prati con Loglio italico (compreso il Loglio Westerworldigo) (× Festulolium). »

    2) All'articolo 3, paragrafo 1, dopo i termini « Festuca rubra L. » è inserito il seguente termine: « × Festulolium ».

    3) Nell'allegato I, punto 3, dopo i termini « Lolium species » sono inseriti ogni volta i termini « o × Festulolium ».

    4) Nell'allegato II, parte I, punto 2.A, dopo i termini « Festuca rubra L. » è inserito il seguente testo:

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 « × Festulolium 75 (a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n) ».

    5) Nell'allegato II, parte II, punto 2.A, dopo i termini « Festuca rubra L. » è inserito il seguente testo:

    1 2 3 4 5 6 7 8 « × Festulolium 0,3 20 (a) 2 5 5 (j) ».

    6) Nell'allegato III, dopo i termini « Festuca rubra L. » è inserito il seguente testo:

    1 2 3 4 « × Festulolium 10 200 60 ».

    Articolo 2

    Gli Stati membri mettono in vigore entro il 30 giugno 1992 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1992. Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48.

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