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Document 31992D0525

92/525/CEE: Decisione della Commissione, del 3 novembre 1992, che fissa le condizioni relative al riconoscimento dei posti di ispezione frontalieri della Comunità incaricati dei controlli veterinari all'atto dell'introduzione di prodotti provenienti da paesi terzi

GU L 331 del 17.11.1992, pp. 16–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

⏵Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/12/2001; abrogato da 32001D0812

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/525/oj

31992D0525

92/525/CEE: Decisione della Commissione, del 3 novembre 1992, che fissa le condizioni relative al riconoscimento dei posti di ispezione frontalieri della Comunità incaricati dei controlli veterinari all'atto dell'introduzione di prodotti provenienti da paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 331 del 17/11/1992 pag. 0016 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 46 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 46 pag. 0003


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 novembre 1992 che fissa le condizioni relative al riconoscimento dei posti di ispezione frontalieri della Comunità incaricati dei controlli veterinari all'atto dell'introduzione di prodotti provenienti da paesi terzi (92/525/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla decisione 92/438/CEE (2) in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,

considerando che, ai fini del loro riconoscimento, i posti di ispezione frontalieri devono risultare conformi alle condizioni generali stabilite nella direttiva 90/675/CEE;

considerando che per un armonioso funzionamento del sistema dei controlli veterinari è necessario istituire posti di ispezione frontalieri che rispondano a condizioni appropriate per quanto riguarda le attrezzature e il funzionamento; che devono quindi essere stabilite condizioni complementari per il riconoscimento di tali posti;

considerando che, per i controlli eseguiti in un posto di ispezione frontaliero, si deve tener conto del tipo di prodotti interessati;

considerando che un posto di ispezione frontaliero è riconosciuto unicamente qualora esso soddisfi tutta una serie di condizioni riguardanti le attrezzature e il funzionamento; che la Commissione deve essere dunque informata dall'autorità competente di qualsiasi cambiamento concernente il riconoscimento di tale posto;

considerando che le deroghe riguardanti l'ispezione di pesci introdotti nella Comunità in provenienza da paesi terzi formeranno oggetto di modalità d'applicazione decise in un momento successivo;

considerando che le disposizioni previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni dell'allegato II della direttiva 90/675/CEE, i posti di ispezione frontalieri di cui all'articolo 9 di tale direttiva devono, per ottenere il riconoscimento, essere attrezzati e funzionare conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Uno Stato membro può proporre che determinati posti d'ispezione frontalieri siano riconosciuti esclusivamente per l'ispezione di taluni tipi di prodotti; in tal caso, lo Stato membro deve dimostrare che il posto d'ispezione frontaliero di cui trattasi dispone di locali, attrezzature e personale che consentano di effettuare l'ispezione dei prodotti considerati.

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri ogni eventuale modifica nella composizione o nel funzionamento di un posto d'ispezione frontaliero che abbia attinenza al riconoscimento di tale posto.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 1993.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1. (2) GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEI POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI PER I PRODOTTI PROVENIENTI DA PAESI TERZI

1. I posti di ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dell'esecuzione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da paesi terzi introdotti nella Comunità devono essere conformi, per quanto riguarda gli edifici, le attrezzature, la manutenzione e il funzionamento, alle condizioni previste dalle direttive comunitarie o, in mancanza di queste, dalle normative nazionali che disciplinano gli scambi del prodotto di cui trattasi, vigenti nel paese in cui si trovano detti posti di ispezione frontalieri. Saranno prese inoltre tutte le precauzioni necessarie per evitare contaminazioni incrociate tra i prodotti. Ciascun posto d'ispezione frontaliero disporrà, in particolare, di attrezzature per la pulizia e la disinfezione dei locali.

Alle stesse condizioni indicate al primo comma, qualora la portata o l'eterogeneità dei flussi commerciali di prodotti provenienti da paesi terzi lo giustifichino, i posti d'ispezione riconosciuti potranno suddividersi in uno o più centri d'ispezione, provvisti di personale, attrezzature e locali per le ispezioni e il magazzinaggio adeguati al volume e al tipo di prodotti che transitano per i centri di ispezione medesimi. Per gli edifici, le attrezzature, la manutenzione e il funzionamento di questi centri d'ispezione si applicano le stesse condizioni previste al primo comma.

2. Tutte le operazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli d'identità, dei controlli materiali e dei prelievi di campioni devono evitare qualsiasi possibilità di contaminazione dei prodotti e tener conto delle eventuali condizioni di temperatura controllata in cui i prodotti sono trasportati. Qualora si tratti di prodotti non imballati destinati al consumo umano, tutti i controlli devono essere effettuati in locali protetti dagli agenti atmosferici; devono inoltre venir adottati provvedimenti che, tenuto conto delle condizioni di temperatura controllata alle quali i prodotti medesimi sono trasportati, ne garantiscano una manipolazione igienica e la protezione durante lo scarico e il carico.

3. I posti d'ispezione frontalieri operano sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale che deve essere presente nel posto d'ispezione frontaliero o nel centro d'ispezione durante il controllo veterinario dei prodotti.

4. Il veterinario ufficiale o i veterinari ufficiali possono farsi assistere da ausiliari appositamente formati e operanti sotto la loro autorità, al fine di:

a) controllare i documenti di accompagnamento dei prodotti;

b) espletare compiti pratici per quanto concerne l'esame d'identità, l'esame materiale, il prelievo di campioni e le analisi di carattere generale;

c) partecipare all'espletamento dei compiti e delle procedure amministrative.

La responsabilità della decisione definitiva spetta al veterinario ufficiale.

5. L'igiene del personale, dei locali e delle attrezzature deve essere tale da non influenzare in nessun caso i risultati dei controlli effettuati nel posto d'ispezione frontaliero.

6. In attesa dell'introduzione del sistema Shift, il veterinario ufficiale responsabile dei controlli nel posto d'ispezione frontaliero deve disporre almeno di:

a) un elenco aggiornato dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi autorizzati a spedire prodotti nella Comunità o, eventualmente, in alcuni Stati membri;

b) copia delle decisioni che vietano o limitano l'importazione di prodotti nella Comunità;

c) copia delle varie decisioni della Comunità o degli Stati membri che definiscono il modello del certificato sanitario, del certificato di salubrità e di ogni altro documento di accompagnamento prescritto per i prodotti spediti nella Comunità da paesi terzi;

d) un elenco aggiornato dei posti d'ispezione frontalieri per i prodotti provenienti da paesi terzi che riporti tutti i dati relativi a tali posti, in particolare per quanto riguarda i mezzi di comunicazione;

e) un elenco aggiornato degli stabilimenti dei paesi terzi autorizzati ad inviare prodotti verso la Comunità, se siffatto elenco esiste per un determinato prodotto;

f) informazioni aggiornate sulle partite di prodotti per le quali è stata rifiutata l'introduzione o l'importazione nella Comunità e che hanno formato oggetto di una rispedizione; ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le informazioni relative ai prodotti rispediti; ogni autorità competente è tenuta a trasmettere dette informazioni a tutti i posti di ispezione frontalieri;

g) un consuntivo dei controlli effettuati con esito sfavorevole nella Comunità sui prodotti provenienti da ciascun paese terzo;

h) un elenco aggiornato di tutte le partite rispedite, distrutte o autorizzate dal veterinario ufficiale del posto per usi diversi dal consumo umano;

i) un consuntivo di tutti i campionamenti effettuati nel posto di ispezione per esami di laboratorio, nonché dei risultati di detti esami;

j) un consuntivo dei risultati delle verifiche effettuate concernenti i prodotti destinati all'approvvigionamento del personale o dei passeggeri dei mezzi di trasporto che effettuano trasporti internazionali, nonché dei residui di detti prodotti;

k) archivi adeguati per la conservazione delle informazioni relative al controllo dei prodotti provenienti dai paesi terzi.

7. Le autorità competenti provvederanno ad assicurare un coordinamento ottimale fra i diversi servizi che partecipano al controllo dei prodotti provenienti da paesi terzi.

8. Le competenti autorità dei punti di transito della frontiera dovranno disporre almeno delle informazioni di cui al punto 6, lettere a), b), c), e), f).

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