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Document 31992D0339
92/339/EEC: Commission Decision of 2 June 1992 establishing the status of Ireland as regards Newcastle disease
92/339/CEE: Decisione della Commissione, del 2 giugno 1992, che fissa lo statuto dell'Irlanda per quanto si riferisce alla malattia di Newcastle
92/339/CEE: Decisione della Commissione, del 2 giugno 1992, che fissa lo statuto dell'Irlanda per quanto si riferisce alla malattia di Newcastle
GU L 188 del 8.7.1992, p. 33–33
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
In force
92/339/CEE: Decisione della Commissione, del 2 giugno 1992, che fissa lo statuto dell'Irlanda per quanto si riferisce alla malattia di Newcastle
Gazzetta ufficiale n. L 188 del 08/07/1992 pag. 0033 - 0033
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 2 giugno 1992 che fissa lo statuto dell'Irlanda per quanto si riferisce alla malattia di Newcastle (92/339/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (1), modificata da ultimo dalla direttiva 91/496/CEE (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, considerando che non sono stati individuati focolai della malattia di Newcastle e che in Irlanda la vaccinazione del pollame contro la suddetta malattia è stata vietata da oltre un anno; considerando che in Irlanda i branchi da riproduzione sono stati controllati almeno una volta all'anno per quanto si riferisce alla malattia di Newcastle; che le aziende non contengono pollame che sia stato vaccinato contro la suddetta malattia; considerando che, data la situazione della malattia di Newcastle, è opportuno fissare lo statuto dell'Irlanda; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'Irlanda soddisfa i criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 90/539/CEE. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione