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Document 31991S0612

Decisione n. 612/91/CECA della Commissione, del 31 gennaio 1991, relativa alle statistiche del carbone

GU L 74 del 20.3.1991, pp. 1–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996; abrogato da 396S2390

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1991/612(1)/oj

31991S0612

Decisione n. 612/91/CECA della Commissione, del 31 gennaio 1991, relativa alle statistiche del carbone

Gazzetta ufficiale n. L 074 del 20/03/1991 pag. 0001 - 0034
edizione speciale finlandese: capitolo 12 tomo 2 pag. 0109
edizione speciale svedese/ capitolo 12 tomo 2 pag. 0109


DECISIONE N. 612/91/CECA DELLA COMMISSIONE del 31 gennaio 1991 relativa alle statistiche del carbone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che fonda la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 47,

considerando che le statistiche sul carbone sono indispensabili per adempiere ai compiti della Comunità, ai sensi dell'articolo 3 del trattato CECA;

considerando che ciò vale in particolare se si tiene conto del ruolo del carbone nella soddisfazione dei bisogni energetici della Comunità, nonché dello sviluppo del mercato dell'energia nella prospettiva del mercato interno unico della Comunità, dopo il 1992;

considerando che l'amministrazione del settore carbonifero dipende in misura crescente dalla disponibilità in tempi brevi di dati completi ed affidabili relativi a produzione, trasformazione, approvvigionamento ed alla situazione occupazionale e delle imprese,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Le imprese che esercitano un'attività in campo siderurgico ai sensi dell'articolo 80 del trattato che istituisce la CECA, sono tenute a comunicare alla Commissione, a decorrere da gennaio 1991, i dati statistici di cui all'allegato (formulario) e alle condizioni in esso stabilite. Articolo 2 Le imprese che non ottemperano all'obbligo di cui all'articolo 1 possono andare incontro alle pene pecuniarie di cui all'articolo 47, terzo comma del trattato CECA. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore nel giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

La presente decisione è vincolante in ogni sua parte ed ha immediato vigore in tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1991.

Per la Commissione

Henning CHRISTOPHERSEN

Vicepresidente

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