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Document 31991R2351

    Regolamento (CEE) n. 2351/91 della Commissione, del 30 luglio 1991, che definisce le modalità d'acquisto del riso detenuto da organismi di intervento per forniture di aiuto alimentare

    GU L 214 del 2.8.1991, p. 51–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2016; abrogato da 32016R1238

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2351/oj

    31991R2351

    Regolamento (CEE) n. 2351/91 della Commissione, del 30 luglio 1991, che definisce le modalità d'acquisto del riso detenuto da organismi di intervento per forniture di aiuto alimentare

    Gazzetta ufficiale n. L 214 del 02/08/1991 pag. 0051 - 0053
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 38 pag. 0115
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 38 pag. 0115


    REGOLAMENTO (CEE) N. 2351/91 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1991 che definisce le modalità d'acquisto del riso detenuto da organismi di intervento per forniture di aiuto alimentare

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

    visto il regolamento (CEE) n. 1424/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 794/91 (4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

    considerando che l'acquisto del riso dagli organismi di intervento per l'esecuzione di forniture di aiuto alimentare - realizzate nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari - si effettua a condizioni di prezzo e secondo modalità di applicazione fissate in anticipo;

    considerando che, per consentire la partecipazione degli interessati in condizioni ottimali alla procedura di gara per la fornitura di aiuto alimentare, è opportuno dare agli stessi la possibilità di verificare, a proprie spese, la qualità e le caratteristiche del prodotto prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;

    considerando che, per facilitare le operazioni, le domande di acquisto devono contenere tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione del prodotto;

    considerando che, per evitare perturbazioni del mercato comunitario ed eventuali distorsioni della concorrenza tra gli operatori della Comunità, il prezzo di acquisto delle merci presso gli ammassi pubblici deve essere determinato in modo assolutamente chiaro e deve essere noto a tutti gli offerenti in anticipo; che, considerate queste esigenze imperative, è opportuno che le merci acquistate dall'aggiudicatario di una fornitura di aiuto alimentare siano pagate al prezzo di acquisto all'intervento, determinato a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1418/76;

    considerando che, affinché le condizioni di concorrenza esistenti al momento della presentazione delle offerte per l'aggiudicazione della fornitura di aiuto alimentare non vengano modificate dopo l'aggiudicazione del contratto, è opportuno derogare all'applicazione di alcune tecniche di adeguamento dei prezzi in relazione alla data di conclusione del contratto di acquisto o alla data di ritiro della merce;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario (5), prevede all'articolo 4 che l'aggiudicatario possa consegnare, a titolo di fornitura d'aiuto alimentare, non la merce proveniente dall'ammasso o, eventualmente, un prodotto ottenuto da siffatta merce, bensì una merce mobilitata sul mercato comunitario o un prodotto ottenuto dalla stessa, purché acquisti la merce indicata nel bando di gara; che l'osservanza di quest'ultimo obbligo è fondamentale, da un lato, per realizzare l'obiettivo di contribuire al risanamento dell'ammasso pubblico e, dall'altro, rispettare l'eguaglianza degli operatori nella procedura di gara per l'aggiudicazione della fornitura; che è pertanto opportuno prevedere la costituzione, da parte dell'aggiudicatario, di una cauzione specifica, per assicurare l'osservanza dell'obbligo di pagare il prezzo di acquisto all'organismo di intervento interessato entro un breve termine; che, ai fini dello stesso obiettivo, è pertanto opportuno prevedere che la mancata introduzione, nei modo prescritti, della domanda di acquisto presso l'organismo di intervento, provochi la perdita della cauzione relativa alla fornitura dell'aiuto alimentare, costituita a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2200/87; che, relativamente alla costituzione e allo svincolo di tale cauzione specifica, è opportuno applicare il disposto del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3745/89 (7);

    considerando che l'esecuzione delle forniture di aiuto alimentare comunitario forma oggetto di un regime di sorveglianza specifica e che non occorre applicare pertanto il disposto del regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2322/91 (9);

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'acquisto di riso detenuto da un organismo di intervento per l'esecuzione di forniture di aiuto alimentare ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1424/76, si effettua secondo le disposizioni del presente regolamento.

    Le disposizioni degli articoli da 2 a 7 adottate per l'esecuzione di fornitura di aiuto alimentare comunitario in applicazione degli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio (10), si applicano, mutatis mutandis, per l'esecuzione degli aiuti alimentari nazionali, di cui al primo comma, fatte salve le misure specifiche nazionali in materia di organizzazione e aggiudicazione degli aiuti.

    Articolo 2

    Ai fini dell'esecuzione delle forniture di cui all'articolo 1, l'organismo di intervento interessato mette a disposizione merci rispondenti alle caratteristiche indicate nel bando di gara o nell'invito a concorrere.

    L'organismo di intervento prende le disposizioni necessarie affinché ogni operatore interessato a presentare offerte per procedura di gara della fornitura possa, fin dalla pubblicazione del bando di gara o dal ricevimento dell'invito a concorrere, esaminare a proprie spese campioni prelevati dal prodotto da mobilitare. Le richieste di esame devono essere presentate e il prelievo dei campioni deve aver luogo soltanto prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte nell'ambito della summenzionata procedura.

    Articolo 3

    1. Entro i sei giorni lavorativi dopo l'aggiudicazione della fornitura di aiuto alimentare, l'operatore interessato presenta all'organismo di intervento una domanda di acquisto tramite qualsiasi mezzo di comunicazione scritta, indicando la quantità della o delle partite per la cui fornitura è stato dichiarato aggiudicatario. Nella domanda devono figurare:

    a) il nome e l'indirizzo del richiedente;

    b) il riferimento all'azione di aiuto alimentare e il numero della partita o delle partite specifiche per la cui fornitura l'operatore è stato designato aggiudicatario.

    2. La domanda è accompagnata dalla prova che l'interessato è aggiudicatario della fornitura di cui si tratta. Tale prova è fornita mediante una copia della comunicazione inviata all'interessato per informarlo della sua qualità di aggiudicatario.

    3. La domanda di acquisto è ammissibile soltanto se è conforme al disposto dei paragrafi 1 e 2 e se è accompagnata dalla prova:

    - che il richiedente ha costituito, conformemente alle disposizioni del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85, una cauzione di importo pari al prezzo di acquisto della o delle partite di riso, determinato a norma dell'articolo 5;

    - che è stato richiesto un titolo di esportazione per il prodotto e il quantitativo da fornire a titolo di aiuto alimentare, conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione (11).

    4. Salvo casi di forza maggiore, la mancata presentazione della domanda di acquisto entro i termini indicati al paragrafo 1 determina la perdita della cauzione, costituita in applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2200/87, nei modi definiti nel bando di gara o nell'invito a concorrere.

    Articolo 4

    Entro un termine di tre giorni lavorativi successivo al giorno della presentazione della domanda di acquisto, l'organismo di intervento informa il richiedente, mediante telecomunicazione scritta, dell'accettazione della domanda ove questa soddisfi le disposizioni dell'articolo 3.

    Articolo 5

    1. Il prezzo da pagare per l'acquisto del riso di cui trattasi è il prezzo d'acquisto all'intervento, di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1418/76, in vigore il giorno della scadenza del termine per la presentazione delle offerte nell'ambito della procedura di gara per l'aggiudicazione della fornitura di aiuto alimentare, senza adeguamenti in relazione alla qualità del prodotto. Tale prezzo non è adeguato in relazione alla data effettiva del ritiro presso l'organismo di intervento. Esso si riferisce ad una merce caricata alla rinfusa su un mezzo di trasporto, franco partenza magazzino.

    2. Il tasso di conversione da applicare al prezzo di acquisto è il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

    Articolo 6

    1. L'acquirente paga all'organismo di intervento il prezzo di acquisto del riso prima del ritiro della merce, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla comunicazione dell'accettazione della domanda di cui all'articolo 4.

    Nell'ambito del termine di cui al primo comma, il ritiro della merce può essere scaglionato, con l'assenso dell'organismo di intervento; in tale caso, il pagamento è ripartito in considerazione del calendario effettivo delle operazioni di ritiro.

    Il pagamento del prezzo di acquisto costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

    2. I rischi e i costi di magazzinaggio per i cereali non ritirati entro il termine di cui al paragrafo 1, sono a carico dell'acquirente.

    Articolo 7

    La cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, è svincolata a norma del titolo V del regolamento (CEE) n. 2220/85.

    Articolo 8

    La Commissione comunica all'organismo di intervento interessato, entro i tre giorni lavorativi successivi all'aggiudicazione della fornitura, ogni informazione necessaria per il buono svolgimento dell'operazione di acquisto, in particolare il nome dell'/degli aggiudicatario/i della partita da mobilitare per l'esecuzione di forniture di aiuto alimentare.

    Articolo 9

    Per le forniture di aiuto alimentare nazionale da realizzare con prodotti detenuti dall'organismo di intervento, le competenti autorità nazionali comunicano immediatamente alla Commissione, almeno otto giorni lavorativi prima di iniziare le operazioni di esecuzione, i dati relativi alla mobilitazione dei prodotti, in particolare le caratteristiche del prodotto, il quantitativo, il periodo di mobilitazione previsto e la destinazione della fornitura.

    Articolo 10

    Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 569/88 non si applicano agli acquisti effettuati presso gli organismi di intervento in applicazione del presente regolamento.

    Articolo 11

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1991. Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. (2) GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1. (3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 24. (4) GU n. L 82 del 28. 3. 1991, pag. 5. (5) GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1. (6) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 1. (7) GU n. L 364 del 14. 12. 1989, pag. 54. (8) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1. (9) GU n. L 213 dell'1. 8. 1991, pag. 64. (10) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1. (11) GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.

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