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Document 31991R2181

Regolamento (CEE) n. 2181/91 della Commissione del 24 luglio 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2721/88 che stabilisce le modalità d'applicazione delle distillazioni volontarie di cui agli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87

GU L 202 del 25.7.1991, pp. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2181/oj

31991R2181

Regolamento (CEE) n. 2181/91 della Commissione del 24 luglio 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2721/88 che stabilisce le modalità d'applicazione delle distillazioni volontarie di cui agli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87

Gazzetta ufficiale n. L 202 del 25/07/1991 pag. 0016 - 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 38 pag. 0072
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 38 pag. 0072


REGOLAMENTO (CEE) N. 2181/91 DELLA COMMISSIONE del 24 luglio 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2721/88 che stabilisce le modalità d'applicazione delle distillazioni volontarie di cui agli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/91 (2), in particolare l'articolo 38, paragrafo 5, l'articolo 41, paragrafo 10 e l'articolo 47, paragrafo 3,

considerando che è opportuno precisare come il metodo di calcolo della resa applicabile per determinare le superfici che possono dar diritto alle distillazioni volontarie è quello stabilito dal regolamento (CEE) n. 441/88 della Commissione, del 17 febbraio 1988, recante modalità d'applicazione per la distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2070/91 (4);

considerando che in alcuni Stati membri il quantitativo dei vini ammessi alla distillazione di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 non può inoltre superare una determinata percentuale della produzione totale ottenuta dal produttore e che tale misura non consente l'approvazione di tutti i contratti sin dall'apertura della distillazione in questione; che per garantire la parità di trattamento tra i produttori delle varie regioni occorre quindi indicare chiaramente che l'approvazione può riguardare quantitativi non ancora raccolti;

considerando che è opportuno precisare quali sono gli obblighi da rispettare in applicazione del regolamento (CEE) n. 3105/88 della Commissione, del 7 ottobre 1988, che stabilisce le modalità d'applicazione delle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2425/90 (6), e del regolamento (CEE) n. 441/88, per poter beneficiare delle misure previste dal regolamento (CEE) n. 2721/88 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2355/89 (8);

considerando che occorre precisare, in modo uniforme per tutte le misure di distillazione del settore vitivinicolo, le conseguenze del mancato rispetto di determinate scadenze;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2721/88 è modificato nel seguente modo:

1. All'articolo 2, paragrafo 1, il terzo comma è completato dal seguente testo:

« La resa per ettaro dei prodotti considerati è calcolata secondo le modalità previste dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 441/88. »

2. All'articolo 2, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dai tre seguenti commi:

« Nel caso contemplato al primo comma, i quantitativi totali indicati nel contratto o nella dichiarazione non possono superare quelli risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 ai quantitativi di vino da tavola ottenuti dal produttore dall'inizio della campagna considerata e iscritti nei registri di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1153/75.

Tuttavia, negli Stati membri dove il quantitativo dei vini che il produttore può far distillare ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 non può inoltre superare una determinata percentuale della propria produzione, l'approvazione dei contratti o delle dichiarazioni di consegna può avvenire sin dall'apertura della distillazione in questione.

In tal caso l'organismo d'intervento inserisce esplicitamente nel contratto un'avvertenza destinata ad attirare l'attenzione dei titolari di contratti sulle condizioni regolamentari per il versamento dell'aiuto. »

3. All'articolo 2, il paragrafo 3 è soppresso.

4. All'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente testo:

« In conformità del disposto dell'articolo 47, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 i produttori che, durante la precedente campagna, erano soggetti agli obblighi di cui agli articoli 35, 36 o 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 sono ammessi a beneficiare delle misure previste dal presente regolamento soltanto se forniscono la prova di aver adempiuto ai loro obblighi di fornitura o di ritiro sotto controllo nei periodi di riferimento stabiliti rispettivamente dai regolamenti (CEE) n. 3105/88 e (CEE) n. 441/88. »

5. All'articolo 9, il secondo comma del paragrafo 2 ed il paragrafo 3 bis sono soppressi.

6. All'articolo 11, paragrafo 6, il terzo ed il quarto comma sono soppressi.

7. È inserito il seguente articolo 12 bis:

« Articolo 12 bis

Qualora il distillatore non adempia agli obblighi che gli incombono entro le scadenze fissate, l'aiuto viene ridotto nel modo seguente:

a) per quanto riguarda il pagamento del prezzo d'acquisto al produttore, di cui all'articolo 8, l'aiuto è diminuito dell'1 % per ogni giorno di ritardo durante il periodo di un mese.

Oltre il mese l'aiuto non viene più versato;

b) per quanto riguarda:

- la comunicazione della prova dell'avvenuto pagamento del prezzo d'acquisto di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 11, paragrafo 6,

- la presentazione della domanda di aiuto di cui all'articolo 11, paragrafo 5,

l'aiuto è diminuito dello 0,5 % per ogni giorno di ritardo durante il periodo di due mesi.

Oltre i due mesi l'aiuto non viene più versato;

c) per quanto riguarda:

- l'invio di una distinta dei quantitativi distillati di cui all'articolo 12, paragrafo 2,

- l'invio di una distinta dei quantitativi consegnati per l'elaborazione del vino alcolizzato, di cui all'articolo 11, paragrafo 4,

l'aiuto è diminuito dello 0,1 % per ogni giorno di ritardo.

Se è stato concesso un anticipo, la cauzione corrispettiva è svincolata proporzionalmente all'importo dell'aiuto effettivamente dovuto.

Se l'aiuto non è dovuto, la cauzione viene incamerata. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6. (3) GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15. (4) GU n. L 191 del 16. 7. 1991, pag. 25. (5) GU n. L 277 dell'8. 10. 1988, pag. 21. (6) GU n. L 228 del 22. 8. 1990, pag. 8. (7) GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 88. (8) GU n. L 222 dell'1. 8. 1989, pag. 60.

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