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Document 31991R1516

REGOLAMENTO (CEE) N. 1516/91 DEL CONSIGLIO del 31 maggio 1991 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini di qualità prodotti nelle regioni determinate di Jerez, Málaga, Jumilla, Priorato, Rioja e Valdepeñas (1991/1992)

GU L 142 del 6.6.1991, pp. 4–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1516/oj

31991R1516

REGOLAMENTO (CEE) N. 1516/91 DEL CONSIGLIO del 31 maggio 1991 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini di qualità prodotti nelle regioni determinate di Jerez, Málaga, Jumilla, Priorato, Rioja e Valdepeñas (1991/1992) -

Gazzetta ufficiale n. L 142 del 06/06/1991 pag. 0004 - 0006


REGOLAMENTO (CEE) N. 1516/91 DEL CONSIGLIO del 31 maggio 1991 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini di qualità prodotti nelle regioni determinate di Jerez, Málaga, Jumilla, Priorato, Rioja e Valdepeñas (1991/1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 30 e 75,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma degli articoli 30 e 75 dell'atto di adesione, sono progressivamente aboliti i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, dei vini di qualità, qui di seguito indicati, provenienti dalla Spagna, nel quadro di contingenti tariffari comunitari di:

- 358 120 ettolitri di vini di qualità, prodotti nella regione determinata di Jerez in recipienti di capacità uguale o inferiore a due litri, dei codici NC ex 2204 21 41 e ex 2204 21 51,

- 435 000 ettolitri di vini di qualità, prodotti nella regione determinata di Jerez, in recipienti di capacità superiore a due litri, dei codici NC ex 2204 29 41 e ex 2204 29 51,

- 15 000 ettolitri di vini di qualità, prodotti nella regione determinata di Málaga in recipienti di capacità uguale o inferiore a due litri, dei codici NC ex 2204 21 49 e ex 2204 21 59 e

- 22 008 ettolitri di vini di qualità, prodotti nelle regioni determinate di Jumilla, Priorato, Rioja e Valdepeñas in recipienti di capacità uguale o inferiore a due litri, dei codici NC ex 2204 21 21, ex 2204 21 23, ex 2204 21 31, ex 2204 21 33 e ex 2204 21 49;

che tuttavia, per quanto riguarda i vini di qualità prodotti nella regione determinata di Jerez, per rispettare le esigenze del mercato comunitario conviene aprire un solo contingente tariffario globale di 793 120 ettolitri;

considerando che questi dazi sono ridotti il 1o gennaio 1991 al 25 % ed il 1o gennaio 1992 al 12,5 % dei dazi di base; che, in deroga all'articolo 30 dell'atto di adesione, il regolamento (CEE) n. 4161/87 (1) stabilisce, a seguito dell'entrata in vigore della nomenclatura combinata, i dazi di base da adottare nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 ai fini del calcolo delle riduzioni successive previste nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; che è dunque opportuno, per determinare i dazi applicabili all'importazione di questi vini, aprire, per il periodo dal 1o luglio 1991 al 30 giugno 1992, dei contingenti tariffari comunitari per i vini suddetti, ai dazi indicati nella tabella dell'articolo 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna ed il Portogallo (2), prevede un regime particolare all'importazione nel Portogallo dei prodotti in questione provenienti dalla Spagna; che, di conseguenza, i contingenti tariffari sono soltanto applicabili nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 2573/90 della Commissione, del 5 settembre 1990, recante sospensione totale di taluni dazi doganali applicabili dalla Comunità a dieci alle importazioni dalla Spagna e dal Portogallo (3) tali dazi sono, per quanto riguarda i prodotti contemplati all'allegato II del trattato, totalmente sospesi a decorrere dal momento in cui essi hanno raggiunto un livello del 2 % o meno; che è opportuno pertanto applicare un dazio zero laddove i dazi doganali specifici non oltrepassino il 2 % ad valorem;

considerando che è necessario garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso a tutti gli importatori della Comunità ai predetti contingenti e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione e a tutti gli Stati membri fino all'esaurimento dei contingenti stessi; che non occorre prevedere la ripartizione tra gli Stati membri, ferma restando la possibilità di prelevare dai volumi contingentali le quantità corrispondenti al loro fabbisogno a condizione e secondo la procedura prevista all'articolo 3; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione dei contingenti possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

Dal 1o luglio 1991 al 30 giugno 1992 i dazi doganali applicabili ai vini di qualità prodotti nelle regioni determinate sono sospesi parzialmente, nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati per ciascuno di essi:

Numero d'ordine Codici NC (1) Designazione delle merci Aliquota del dazio (in ecu/hl) Volume contingentale (in hl) dal 1o luglio al

31 dicembre 1991 (2) dal 1o gennaio al

30 giugno 1992 (2) 09.0317 ex 2204 21 41

ex 2204 21 51

ex 2204 29 41

ex 2204 29 51 Vini di Xeres 1,6

1,7

1,6

1,8 0,8

0,8

0,8

0,9 793 120 09.0310 ex 2204 21 49

ex 2204 21 59 Vini di Málaga 2,5

2,8 1,2

1,4 15 000 09.0312 ex 2204 21 21

ex 2204 21 23

ex 2204 21 31

ex 2204 21 33

ex 2204 21 49 Vini di Jumilla, Priorato, Rioja e Valdepeñas 2,5

2,9

3,6 1,2

1,4

1,8 22 008

(1) Codici Taric: vedi allegato.

(2) I presenti dazi doganali specifici sono riscossi solo quando il loro valore è superiore al 2 % ad valorem. Articolo 2 I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa reputata utile per garantire una gestione efficace. Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingentale di un quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nel volume contingentale corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione secondo i prelievi effettuati. Articolo 4

Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e le continuità di accesso ai contingenti finché lo consente il saldo dei volumi contingentali corrispondenti. Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento. Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 maggio 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

A. BODRY (1) GU n. L 395 del 31. 12. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7. (3) GU n. L 243 del 6. 9. 1990, pag. 19.

ALLEGATO

Codici Taric

Numero d'ordine Codice NC Codice Taric 09.0317 ex 2204 21 41 2204 21 41*10 ex 2204 21 51 2204 21 51*10 ex 2204 29 41 2204 29 41*10 ex 2204 29 51 2204 29 51*10 09.0310 ex 2204 21 49 2204 21 49*12 ex 2204 21 59 2204 21 59*12 09.0312 ex 2204 21 21 2204 21 21*10 ex 2204 21 23 2204 21 23*10 ex 2204 21 31 2204 21 31*10 ex 2204 21 33 2204 21 33*10 ex 2204 21 49 2204 21 49*21

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