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Document 31991R1382

Regolamento (CEE) n. 1382/91 del Consiglio, del 21 maggio 1991, relativo alla trasmissione di dati sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri

GU L 133 del 28.5.1991, p. 1–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/01/2007; abrogato da 32006R1921

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1382/oj

31991R1382

Regolamento (CEE) n. 1382/91 del Consiglio, del 21 maggio 1991, relativo alla trasmissione di dati sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri

Gazzetta ufficiale n. L 133 del 28/05/1991 pag. 0001 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 3 pag. 0164
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 3 pag. 0164


REGOLAMENTO (CEE) N. 1382/91 DEL CONSIGLIO del 21 maggio 1991 relativo alla trasmissione di dati sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando in particolare che la gestione del mercato dei prodotti della pesca, di cui al regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2886/89 (4), trarrebbe beneficio dall'esistenza di statistiche comunitarie armonizzate sull'insieme degli sbarchi di prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione i dati sulla quantità e sul prezzo medio dei prodotti della pesca sbarcati da pescherecci comunitari nel suo territorio nel corso di ogni mese di calendario.

Ai fini del presente regolamento, gli sbarchi di prodotti della pesca sono:

- i prodotti sbarcati da pescherecci o da altre componenti della flotta di pesca;

- i prodotti sbarcati da imbarcazioni degli Stati membri in porti non comunitari con documento T2M istituito dal regolamento (CEE) n. 137/79 della Commissione (5);

e

- i prodotti trasbordati su imbarcazioni di paesi terzi da pescherecci della Comunità e da altre componenti della flotta di pesca della Comunità nel territorio di quello Stato membro.

Gli Stati membri si accertano che, fatte salve le deroghe ed esclusioni concesse in conformità all'articolo 5, paragrafi 4 e 6 rispettivamente, i dati trasmessi riguardino tutti gli sbarchi dei prodotti della pesca elencati nell'allegato I nel corso di un dato mese di calendario. È tuttavia possibile ricorrere a tecniche di campionatura per calcolare fino al 10 % del peso dei prodotti della pesca sbarcati in quel mese. Le tecniche di camionatura vengono comunicate conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2. Articolo 2

I dati di cui all'articolo 1 sono trasmessi alla Commissione entro sei mesi a decorrere dalla fine del mese a cui si riferiscono. Articolo 3

1. I prodotti della pesca per cui è richiesta la trasmissione di dati ai sensi dell'articolo 1 figurano all'allegato I. Gli Stati membri possono tuttavia trasmettere dati per altri prodotti della pesca determinati singolarmente.

I dati relativi a prodotti di minore importanza in uno Stato membro non devono necessariamente essere determinati singolarmente nella trasmissione dei dati, ma possono essere riuniti in un'unica voce, purché il peso dei prodotti registrati in tale modo non superi il 10 % del peso dell'insieme degli sbarchi di detto Stato membro nel corso di un dato mese.

2. Le definizioni da utilizzare per le unità di peso e il prezzo medio, la destinazione e presentazione dei prodotti figurano all'allegato II.

3. L'elenco dei prodotti dell'allegato I e la definizioni dell'allegato II possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 6. Articolo 4

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati, a norma degli articoli 1 e 2, nella forma indicata nell'allegato III.

2. I dati possono essere trasmessi su nastro magnetico e le modalità della trasmissione devono costituire oggetto di un accordo tra lo Stato membro e la Commissione. Articolo 5

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione che indicherà come i dati sugli sbarchi siano ottenuti e quanto tali dati siano rappresentativi e affidabili. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, elabora una sintesi di queste realzioni.

2. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi modifica delle informazioni di cui al paragrafo 1 entro tre mesi dalla presentazione della modifica stessa.

3. Se le relazioni metodologiche di cui al paragrafo 1 dimostrano che un Stato membro non può immediatamente soddisfare le esigenze del presente regolamento e che occorrono modifiche delle tecniche e della metodologia di rilevazione, la Commissione può stabilire, in collaborazione con lo Stato membro interessato, un periodo transitorio della durata massima di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per il completamento del programma ivi previsto; nel corso di questo periodo transitorio possono essere concesse ad uno Stato membro deroghe temporanee di esenzione dalle disposizioni del presente regolamento, per un massimo di tre anni. La Commissione informa tutti gli Stati membri delle deroghe concesse conformemente alla procedura di cui al paragrafo 7.

4. Se l'inclusione di un settore particolare dell'industria della pesca di uno Stato membro crea alle autorità nazionali difficoltà sproporzionate rispetto all'importanza del settore stesso, è possibile concedere una deroga, secondo la procedura di cui all'articolo 6, la quale autorizzi lo Stato membro ad escludere dalla trasmissione dei dati nazionali quelli relativi a detto settore.

5. Le deroghe di cui al paragrafo 4, non possono superare i tre anni, ma possono essere prorogate per periodi successivi di tre anni. A sostegno di una richiesta di proroga, lo Stato membro comunica alla Commissione i risultati di un'indagine per campione da cui emergano i problemi incontrati nell'applicazione del regolamento riguardo alla totalità degli sbarchi di detto Stato membro. La richiesta viene trattata secondo la procedura di cui all'articolo 6.

6. I dati sugli sbarchi nei piccoli porti possono, su richiesta motivata di uno Stato membro da trasmettere alla Commissione entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, essere esclusi dalle trasmissioni nazionali alle seguenti condizioni.

L'esclusione è concessa se la trasmissione dei dati richiesti può causare alle autorità nazionali difficoltà sproporzionate all'entità degli sbarchi complessivi e si i corrispondenti prodotti sbarcati sono commercializzati solo localmente. Per ciascuno Stato membro interessato è stabilito un elenco dei porti in questione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 6.

Gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione, ogni tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento, una relazione contenente le informazioni pertinenti, per consentire al comitato permanente di statistica agraria istituito dalla decisione 72/279/CEE (6) di esaminare e, se del caso, rivedere, conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, i criteri e gli elenchi menzionati nel secondo comma del presente paragrafo.

7. Le relazioni metodologiche, le disposizioni transitorie, la disponibilità dei dati, l'affidabilità dei dati ed altri aspetti pertinenti connessi con l'applicazione del presente regolamento sono esaminati una volta all'anno nell'ambito del competente gruppo del comitato di statistica agraria. Articolo 6

1. Nei casi in cui si deve seguire la procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente di statistica agraria, in appresso denominato « comitato », è chiamato a pronunciarsi dal proprio presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato dalla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato, per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta le misure previste se esse sono conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte. Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

R. STEICHEN (1) GU n. C 214 del 21. 8. 1989, pag. 21. (2) GU n. C 113 del 7. 5. 1990, pag. 216. (3) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1. (4) GU n. L 282 del 2. 10. 1989, pag. 1. (5) GU n. L 20 del 27. 1. 1979, pag. 1. (6) GU n. L 179 del 7. 8. 1972, pag. 1.

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI DELLA PESCA PER I QUALI È RICHIESTA LA TRASMISSIONE DI DATI

Codice Specie Presentazione CDZ Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac) freschi, interi

freschi, sviscerati

congelati, interi

congelati, filetti

salati HAD Eglefini (Melanogrammus aeglefinus) freschi, interi

freschi, sviscerati

congelati, interi

congelati, filetti POK Merluzzi carbonari (Pollachius virens) freschi, interi

freschi, sviscerati

congelati, interi

congelati, filetti HKE Naselli (Merluccius spp.) freschi, interi

freschi, sviscerati

congelati, interi

congelati, sviscerati, senza testa

congelati, filetti

congelati, altri WHG Merlani (Merlangius merlangus) freschi, interi

freschi, sviscerati

congelati, interi

congelati, filetti LNZ Molve (Molva spp.) fresche, intere

fresche, sviscerate

congelate, intere

congelate, filetti POL Merlani gialli (Pollachius pollachius) freschi, interi

freschi, sviscerati

congelati, interi

congelati, filetti BIB Merluzzi francesi (Trisopterus luscus) freschi NOP Merluzzi norvegesi (Trisopterus esmarkii) freschi WHB Melù (Micromesistius poutassou) freschi PLE Passere (Pleuronectes platessa) fresche, intere

fresche, sviscerate

congelate, intere

congelate, filetti SOL Sogliole (Solea vulgaris) fresche, intere

fresche, sviscerate

congelate, intere

congelate, filetti MEG Rombi gialli (Lepidorhombus spp.) freschi

congelati, interi DAB Limande (Limanda limanda) fresche

congelate LEM Sogliole dal porro (Microstomus kitt) fresche

congelate RED Scorfani (Sebastes spp.) freschi

congelati, interi

congelati, filetti MNZ Budeghi (Lophius spp.) freschi, interi

coda fresca

coda congelata BOZ Boghe (Boops spp.) fresche

congelate PIC Zorri (Spicara (=Maena) spp.) freschi

congelati CGZ Cronghi (Conger spp.) freschi

congelati GUX Triglidi (Triglidae) freschi

congelati MUL Cefali (Mugilidae) freschi

congelati HER Aringhe (Clupea harengus) fresche

congelate, intere

congelate, filetti PIL Sardine (Sardina pilchardus) fresche

congelate ANE Acciughe (Engraulis spp.) fresche

congelate SPR Spratti (Sprattus sprattus) freschi ALB Tonni alalonga (Thunnus alalunga) freschi

congelati YFT Tonni albacora (Thunnus albacares) freschi

congelati SKJ Tonnetti striati (Katsuwonus pelamis) freschi

congelati BET Tonni obesi (Thunnus obesus) freschi

congelati BFT Tonni (Thunnus thynnus) freschi

congelati SWO Pesci spada (Xiphius gladius) freschi

congelati TUN Altri tonni (Thunnini) freschi

congelati MAC Sgombri (Scomber scombrus) freschi

congelati MAZ Altri sgombri (Scomber japonicus, Scomber australasicus) freschi

congelati JAX Suri (Trachurus spp.) freschi

congelati SRX Raiformi (Rajiformes) freschi

congelati DGZ Spinaroli (Squalus acanthias, Scyliorhinus spp.) freschi

congelati NEP Scampi (Nephrops norvegicus) freschi, interi

coda fresca

coda congelata CNZ Gamberetti (Crangon spp.) freschi

congelati PDZ Gamberelli (Pandalidae) freschi

congelati CRE Granciporri (Cancer pagurus) freschi

congelati CRS Granchi (Portunus spp.) freschi LBE Astici (Homarus gammarus) freschi

coda congelata SCE Pettini maggiori (Pecten maximus) freschi SQC Calamari comuni (Loligo spp.) freschi

congelati, puliti

congelati, non puliti SQX Calamari, totani rossi (Todarodes saggittatus, Illex spp.) freschi

congelati, puliti

congelati, non puliti OMZ Calamari (altri) (Omnastrephidae) freschi

congelati, puliti

congelati, non puliti OCZ Polpi (Octopus spp.) freschi

congelati CTL Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola rondeleti) fresche

congelate FIN Altri pesci freschi

congelati CRU Altri crostacei freschi

congelati MOL Altri molluschi freschi

congelati

ALLEGATO II

DEFINIZIONI DA UTILIZZARE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI SUGLI SBARCHI DI PRODOTTI DELLA PESCA

Unità

Peso: il peso registrato deve essere quello del prodotto sbarcato.

Il peso deve essere indicato in tonnellate con una sola cifra decimale.

Prezzo medio: il prezzo medio deve essere riportato in valuta nazionale per tonnellata. Per i prodotti che non sono venduti immediatamente, il prezzo medio deve essere stimato usando un metodo appropriato.

Destinazione

Consumo umano: sono inclusi tutti i prodotti venduti inizialmente per il consumo umano o sbarcati per contratto, oppure sottoposti ad un altro accordo in vista del consumo umano. Sono escluse le quantità originariamente destinate al consumo umano ma che, per condizioni di mercato, di regolamenti sanitari o di altro tipo, siano state ritirate dal mercato sul quale erano destinate al consumo umano.

Impieghi industriali: sono inclusi tutti i prodotti specificamente sbarcati per essere trasformati in farina e in olio o che sono destinati al consumo animale, nonché le quantità che, sebbene originariamente destinate al consumo umano, non sono più vendute a tal fine al momento della prima vendita.

Presentazione

Filetto: il pezzo di carne tagliato parallelamente alla spina dorsale di un pesce; esso consiste nella parte laterale destra o sinitra del pesce, purché ne siano state ritirate la testa, le viscere, le pinne (dorsale, anale, caudale, ventrale, pettorale) e le spine (vertebre o spina dorsale larga, spine ventrali o costali, bronchiali o a staffa, ecc.), e le due parti laterali non siano collegate, per esempio, mediante la parte posteriore dello stomaco.

Pesce intero: pesce non svuotato, ossia non sviscerato.

Pulito: termine che riguarda i calamari privati di tentacoli, testa e viscere.

Pesce congelato: pesce trattato mediante congelazione in modo da conservare le qualità inerenti al pesce, abbassandone e mantenendone la temperatura media a -18 °C o meno.

Pesce fresco: pesce che non è stato messo in conserva, né affumicato o congelato, né ha subito alcun trattamento, a parte la refrigerazione. Tale tipo di pesce è generalmente presentato intero o sviscerato.

Pesce salato: pesce, spesso sviscerato e senza testa, conservato nel sale o in salamoia.

Nazionalità e prodotti interessati

I dati devono comprendere tutti i prodotti sbarcati nei porti dello Stato membro dichiarante da pescherecci della Comunità. In base alle disposizioni del presente regolamento, lo Stato membro dichiarante non è obbligato ad indicare gli sbarchi effettuati dai propri pescherecci in porti diversi da quelli nazionali.

I dati devono comprendere i prodotti sbarcati nel territorio di uno Stato membro con documento T2M previsto nel regolamento (CEE) n. 137/79 della Commissione. Devono essere compresi anche i prodotti trasbordati su imbarcazioni di paesi terzi da pescherecci della Comunità o da altre imbarcazioni della Comunità adibite alla pesca e sbarcati nel territorio di quello Stato membro.

Pescherecci della Comunità: imbarcazioni battenti la bandiera di uno Stato membro della Comunità o registrate in uno Stato membro della Comunità.

ALLEGATO III

FORMULARIO PER LA TRASMISSIONE DEI DATI, AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 1

STATISTICHE DEGLI SBARCHI

Sbarchi nel mese di 19. . Stato:

Specie Quantità Prezzo Destinate al consumo umano: Merluzzi bianchi (CDZ) freschi, interi freschi, sviscerati congelati, interi congelati, filetti salati Eglefini (HAD) freschi, interi freschi, sviscerati congelati, interi congelati, filetti Merluzzi carbonari (POK) freschi, interi freschi, sviscerati congelati, interi congelati, filetti Naselli (HKE) freschi, interi freschi, sviscerati congelati, interi congelati, filetti congelati, sviscerati e senza testa congelati, altri Merlani (WHG) freschi, interi freschi, sviscerati congelati, interi congelati, filetti Molve (LHZ) fresche, intere fresche, sviscerate congelate, intere congelate, filetti Merlani gialli (POL) freschi, interi freschi, sviscerati congelati, interi congelati, filetti Passere (PLE) fresche, intere fresche, sviscerate congelate, intere congelate, filetti Sogliole (SOL) fresche, intere fresche, sviscerate congelate, intere congelate, filetti Rombi gialli (MEG) freschi congelati Limande (DAB) fresche congelate Sogliole dal porro (LEM) fresche congelate Scorfani (RED) freschi congelati, interi congelati, filetti Budeghi (MNZ) freschi coda fresca coda congelata Bogho (BOZ) fresche congelate Zerri (PIC) freschi congelati Cronghi (CGZ) freschi congelati Triglidi (GUX) freschi congelati Cefali (MUL) freschi congelati Aringhe (HER) fresche congelate, intere congelate, filetti Sardine (PIL) fresche congelate Acciughe (ANE) fresche congelate Tonni alalonga (ALB) freschi congelati Tonni albacora (YFT) freschi congelati Tonni striati (SKJ) freschi congelati Tonni obesi (BET) freschi congelati Tonni (BFT) freschi congelati Pesci spada (SWO) freschi congelati Altri tonni (TUN) freschi congelati Sgombri (MAC) freschi congelati Altri sgombri (MAZ) freschi congelati Suri (JAX) freschi congelati Raiformi (SRX) freschi congelati Spinaroli (DGZ) freschi congelati Scampi (NEP) freschi, interi coda fresca coda congelata Gamberetti « Crangon » (CNZ) freschi congelati Gamberelli « Pandalidae » (PDZ) freschi congelati Granciporri (CRE) freschi congelati Granchi (CRS) freschi Astici (LBE) freschi coda congelata Pettini maggiori (SCE) freschi Calamari (Loligo) (SQC) freschi congelati, puliti congelati, non puliti Calamari, totani rossi (SQX) freschi congelati, puliti congelati, non puliti Calamari (altri) (OMZ) freschi congelati, puliti congelati, non puliti Polpi (OCZ) freschi congelati Seppie (CTL) fresche congelate Altri pesci (FIN) freschi congelati Altri molluschi (MOL) freschi congelati Altri crostacei (CRU) freschi congelati Destinate a impieghi industriali: Merluzzi bianchi (CDZ) Eglefini (HAD) Merluzzi carbonari (POK) Melani (WHG) Merluzzi francesi (BIB) Merluzzi norvegesi (NOP) Melù (WHB) Aringhe (HER) Spratti (SPR) Altre specie

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