Scegli le funzioni sperimentali da provare

Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.

Documento 31991R1333

REGOLAMENTO (CEE) N. 1333/91 DELLA COMMISSIONE del 22 maggio 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 118 (numero d' ordine 42.1180) originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

GU L 127 del 23.5.1991, pag. 22-22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 31/12/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1333/oj

31991R1333

REGOLAMENTO (CEE) N. 1333/91 DELLA COMMISSIONE del 22 maggio 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 118 (numero d' ordine 42.1180) originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio -

Gazzetta ufficiale n. L 127 del 23/05/1991 pag. 0022 - 0022


REGOLAMENTO (CEE) N. 1333/91 DELLA COMMISSIONE del 22 maggio 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 118 (numero d'ordine 42.1180) originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti della categoria n. 118 (numero d'ordine 42.1180) originari della Cina il massimale è fissato a 15 tonnellate; che alla data del 12 febbraio 1991 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

A partire dal 26 maggio 1991, la riscossione dei dazi doganali, sospensa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Cina:

Numero

d'ordine Categoria

(Unità) Codice NC Designazione delle merci 42.1180 118 6302 29 10

6302 39 10

6302 39 30

6302 52 00

ex 6302 59 00

ex 6302 92 00

ex 6302 99 00 Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia

Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1991. Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione (1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

In alto