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Document 31991H0288
91/288/EEC: Council Recommendation of 3 June 1991 on the coordinated introduction of digital European cordless telecommunications (DECT) into the Community
91/288/CEE: Raccomandazione del Consiglio, del 3 giugno 1991, sull'introduzione coordinata nella Comunità delle telecomunicazioni numeriche europee senza filo (DECT)
91/288/CEE: Raccomandazione del Consiglio, del 3 giugno 1991, sull'introduzione coordinata nella Comunità delle telecomunicazioni numeriche europee senza filo (DECT)
GU L 144 del 8.6.1991, pp. 47–50
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
In force
91/288/CEE: Raccomandazione del Consiglio, del 3 giugno 1991, sull'introduzione coordinata nella Comunità delle telecomunicazioni numeriche europee senza filo (DECT)
Gazzetta ufficiale n. L 144 del 08/06/1991 pag. 0047 - 0050
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 3 giugno 1991 sull'introduzione coordinata nella Comunità delle telecomunicazioni numeriche europee senza filo (DECT) (91/288/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che la raccomandazione 84/549/CEE (4) promuove l'introduzione di servizi sulla base di un approccio comune armonizzato nel settore delle telecomunicazioni; considerando che la risoluzione del Consiglio del 30 giugno 1988 sullo sviluppo di un mercato comune dei servizi e delle apparecchiature di telecomunicazione entro il 1992 (5) promuove l'introduzione di servizi su scala europea in funzione delle esigenze del mercato; considerando che le risorse offerte dalle moderne reti di telecomunicazione dovrebbero essere pienamente sfruttate ai fini dello sviluppo economico della Comunità; considerando che recenti sviluppi, come gli accordi recenti sui servizi pubblici telepoint, hanno dimostrato il potenziale dei sistemi di telecomunicazione senza filo nella Comunità; che le norme europee di telecomunicazione (ETS) per le telecomunicazioni europee senza filo (DECT), attualmente messe a punto dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI), favoriranno le possibilità di telecomunicazione senza filo; considerando che la messa a punto dell'ETS deve tener conto della sicurezza degli utenti, assicurare l'interoperabilità su scala europea e permettere agli utenti che si avvalgono di un servizio basato sulla tecnologia DECT in uno Stato membro di accedere eventualmente a questo servizio in qualsiasi altro Stato membro; considerando che la realizzazione in Europa della tecnologia DECT offre un'importante opportunità di introdurre sistemi telefonici numerici senza filo realmente europei; considerando che una politica coordinata di introduzione di norme comuni per sistemi di telefonia senza filo permetterà di creare un mercato europeo di apparecchi telefonici mobili che, per dimensioni, caratteristiche funzionali e costi, potranno creare le condizioni di sviluppo richieste per conquistare una posizione guida sui mercati mondiali; considerando che un tale sistema, in grado di offrire servizi vocali e servizi dati, deve essere basato su tecniche numeriche e facilitare in tal modo la compatibilità con l'ambiente numerico generale e le reti numeriche integrate nei servizi integrati (ISDN) realizzate nella Comunità, ai sensi della raccomandazione 86/659/CEE (6); considerando che la futura direttiva del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il mutuo riconoscimento della loro conformità, consentirà di fissare rapidamente specifiche comuni di conformità per il DECT; considerando che occorre tenere presente la direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che fissa una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (7), modificata da ultimo dalla direttiva 90/230/CEE (8); considerando che occorre tenere presente la decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni (9); considerando che la direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (10), è applicabile in materia; che si deve prestare una particolare attenzione ad evitare interferenze elettromagnetiche dannose; considerando i vantaggi di agevolare l'accesso ai sistemi di comunicazione senza filo e la necessità di consentire la libera circolazione delle apparecchiature DECT in tutta la Comunità; considerando che è opportuno utilizzare pienamente il potenziale offerto dagli strumenti finanziari stanziati dalla Comunità al fine di promuovere lo sviluppo dell'infrastruttura comunitaria delle telecomunicazione all'interno della Comunità; considerando che occorre tenere conto della raccomandazione 87/371/CEE (11) che sottolinea la necessità di considerare con speciale attenzione le esigenze urgenti di taluni utenti per sistemi di comunicazione terrestri paneuropei; che la Commissione potrebbe in futuro presentare altre proposte relative al settore delle comunicazioni mobili; considerando che l'attuazione di tale politica rafforzerà la cooperazione in Europa tra gli enti pubblici di telecomunicazioni, gli enti riconosciuti pubblici o privati e gli altri entri autorizzati che offrono servizi pubblici di telecomunicazioni mobili, qui appresso denominati « enti di telecomunicazioni »; considerando che in proposito hanno espresso pareri favorevoli gli enti di telecomunicazioni, la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (CEPT) e i fabbricanti delle apparecchiature di telecomunicazione degli Stati membri; considerando che tali misure consentiranno la piena realizzazione nella Comunità dei benefici economici derivanti dall'uso dei telefoni senza filo e comporteranno un rapido aumento delle loro possibilità di mercato; considerando che il trattato non prevede per l'adozione della presente raccomandazione poteri diversi da quelli dell'articolo 235, RACCOMANDA: 1) che gli Stati membri e gli eventuali enti di telecomunicazioni competenti creino le condizioni necessarie per l'introduzione coordinata nella Comunità delle telecomunicazioni numeriche europee senza filo (DECT) conformi alle prescrizioni tecniche descritte nell'allegato. Ai fini della presente raccomandazione, per telecomunicazioni numeriche senza filo « DECT » si intende qualsiasi tecnologia conforme alla norma europea di telecomunicazione per telecomunicazioni numeriche senza filo; 2) che gli enti di telecomunicazioni continuino a cooperare in seno alla CEPT e/o all'ETSI, per il completamento delle specifiche e l'introduzione ed applicazione della tecnologia DECT; 3) che la Commissione prenda le necessarie iniziative, nell'ambito dell'applicazione delle direttive esistenti, per promuovere il completamento delle specifiche e l'introduzione ed applicazione della tecnologia DECT; 4) che la Commissione definisca una strategia e lungo termine, in collaborazione e in consultazione con le parti interessate, ai fini dell'evoluzione dei sistemi paneuropei numerici cellulari e di radioavviso di prossima introduzione, nonché dei sistemi numerici senza filo, tenendo conto dello sviluppo generale verso un futuro sistema universale di comunicazioni personali, degli studi recenti e del programma di lavoro dell'ETSI; 5) che gli strumenti finanziari stanziati dalla Comunità tengano conto della presente raccomandazione nell'ambito dei loro interventi, soprattutto per quanto riguarda gli investimenti di capitali necessari per realizzare l'infrastruttura del sistema DECT; 6) che siano incoraggiati sforzi per sviluppare infrastrutture adeguate onde consentire l'uso di apparecchiature con tecnologia DECT anche a livello pubblico e operare ai fini dell'introduzione coordinata della tecnologia DECT a tale livello, mantenendo in particolare le caratteristiche necessarie a permettere l'interoperabilità su scala europea; 7) che gli Stati membri informino la Commissione alla fine di ogni anno, a partire dalla fine del 1992, delle misure prese e dei problemi incontrati nell'attuazione della presente raccomandazione; che si prendano disposizioni per la consultazione degli enti di telecomunicazione, degli utenti, dei consumatori, dei fabbricanti, delle società di servizi, delle organizzazioni di datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali; che i progressi compiuti vengano esaminati dalla Commissione e dal gruppo di alti funzionari delle telecomunicazioni (SOG-T) istituito dal Consiglio il 4 novembre 1983 e che il Parlamento europeo sia regolarmente informato, con periodicità almeno annuale. Fatto a Lussemburgo, addì 3 giugno 1991. Per il Consiglio Il Presidente A. BODRY (1) GU n. C 24 dell'1. 2. 1990, pag. 20 e GU n. C 9 del 15. 1. 1991, pag. 3. (2) GU n. C 19 del 28. 1. 1991, pag. 96. (3) GU n. C 332 del 31. 12. 1990, pag. 172. (4) GU n. L 298 del 16. 11. 1984, pag. 49. (5) GU n. C 257 del 4. 10. 1988, pag. 1. (6) GU n. L 382 del 31. 12. 1986, pag. 36. (7) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. (8) GU n. L 128 del 18. 5. 1990, pag. 15. (9) GU n. L 36 del 7. 2. 1987, pag. 31. (10) GU n. L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19. (11) GU n. L 196 del 17. 7. 1987, pag. 81. ALLEGATO REQUISITI SPECIFICI PER L'INTRODUZIONE COORDINATA NELLA COMUNITÀ DELLE TELECOMUNICAZIONI NUMERICHE EUROPEE SENZA FILO (DECT) Indice 1. Requisiti generali 2. Scelta del sistema di trasmissione 3. Architettura di rete 4. Specifiche e realizzazione del sistema 5. Caratteristiche del sistema 6. Tariffe 7. Tempi di attuazione 1. Requisiti generali Il sistema DECT dovrà essere sviluppato conformemente alla norma ETS definita dall'ETSI e dovrà soddisfare i seguenti requisiti generali: - poter funzionare nella banda di frequenza 1880-1900 MHz che sarà assegnata ai DECT all'interno della Comunità, conformemente alla direttiva 91/287/CEE; - permettere di sfruttare la tecnologia senza filo per soddisfare le esigenze dell'utenza nelle applicazioni seguenti: - un'applicazione per uso domestico tramite interconnessione a ISDN/PSTN; - un'applicazione di telecomunicazioni senza filo per l'utenza affari, la quale integri le caratteristiche di un PABX con la mobilità propria delle telecomunicazioni senza filo vocali e non vocali; - un'applicazione che permetta di accedere alla rete pubblica con un apparecchio telefonico mediante una stazione di base, pubblica o privata; - un'applicazione radio che consenta di estendere le reti pubbliche e private fino ai locali degli utenti; - permettere il funzionamento contemporaneo di due o più sistemi indipendenti all'interno della medesima area geografica. 2. Scelta del sistema di trasmissione La specificazione particolareggiata delle caratteristiche di trasmissione del DECT dovrebbe essere completata entro l'ottobre 1991 e tenere conto delle raccomandazioni internazionali in materia di esposizione ai campi elettromagnetici, nonché della direttiva 89/336/CEE. La tecnologia deve essere in grado di comprendere sistemi DECT situati nella stessa area geografica. 3. Architettura di rete Le norme riguardanti la struttura di rete e la definizione ed attribuzione delle funzioni tra i diversi componenti del sistema dovrebbero essere completate per tutti i livelli OSI applicabili entro l'ottobre 1991. 4. Specifiche e realizzazione del DECT La realizzazione del sistema deve rendere possibile un sistema interoperativo « full roaming », laddove necessario. Nel contesto della presente raccomandazione si intende per « roaming » la possibilità di utilizzare apparecchi telefonici basati sulla tecnologia DECT per accedere alle reti pubbliche in qualsiasi Stato membro. 5. Caratteristiche del sistema Le specifiche del sistema devono indicare un numero minimo di funzioni e prestazioni di base, e cioè: - soddisfare i requisiti generali di cui al punto 1; - fornire servizi di emergenza; - garantire la sicurezza di selezione e di chiamata; - assicurare la compatibilità fra le applicazioni per uso domestico, pubblico e aziendale. La fornitura di un servizio o di una funzione supplementare, al di là delle prestazioni di base, offerto da un dato sistema non deve influire sulla fornitura del servizio minimo offerto da altri sistemi. 6. Tariffe L'accordo su elementi quali le tariffe per il servizio a livello comunitario e i rendiconti tra gli esercenti deve essere definito in tempo utile, se necessario. 7. Tempi di attuazione L'infrastruttura per le applicazioni basate sulla tecnologia DECT deve essere progressivamente resa disponibile a decorrere dalla fine del 1992.