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Document 31991D0284
91/284/EEC: Commission Decision of 15 May 1991 concerning applications for the refund of anti-dumping duties collected on certain imports of compact disc players originating in Japan (PIA Hi-Fi Vertriebs GmbH) (Only the German text is authentic)
91/284/CEE: Decisione della Commissione, del 15 maggio 1991, relativa ad alcune domande di restituzione di dazi antidumping riscossi sulle importazioni di alcuni tipi di lettori di dischi compact originari del Giappone (PIA HI-FI Vertriebs GmbH) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
91/284/CEE: Decisione della Commissione, del 15 maggio 1991, relativa ad alcune domande di restituzione di dazi antidumping riscossi sulle importazioni di alcuni tipi di lettori di dischi compact originari del Giappone (PIA HI-FI Vertriebs GmbH) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
GU L 143 del 7.6.1991, pp. 54–56
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
In force
91/284/CEE: Decisione della Commissione, del 15 maggio 1991, relativa ad alcune domande di restituzione di dazi antidumping riscossi sulle importazioni di alcuni tipi di lettori di dischi compact originari del Giappone (PIA HI-FI Vertriebs GmbH) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 143 del 07/06/1991 pag. 0054 - 0056
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 15 maggio 1991 relativa ad alcune domande di restituzione di dazi antidumping riscossi sulle importazioni di alcuni tipi di lettori di dischi compact originari del Giappone (PIA HI-FI Vertriebs GmbH) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (91/284/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 16, considerando quanto segue: A. PROCEDIMENTO (1) La società PIA HI-FI Vertriebs GmbH importa nella Comunità lettori di dischi compact originari del Giappone, prodotti ed esportati dalla società Accuphase Laboratory. (2) Con il regolamento (CEE) n. 112/90 (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lettori di dischi compact originari del Giappone e della Repubblica di Corea. L'aliquota del dazio antidumping è stata fissata al 32 % per i prodotti originari del Giappone, con alcune eccezioni. Poiché la società Accuphase Laboratory non rientra tra gli esportatori nei confronti dei quali è stata fissata un'aliquota inferiore, alle sue importazioni nella Comunità di lettori di dischi compact si applica l'aliquota del 32 %. (3) Tra febbraio e luglio 1990 la società PIA HI-FI Vertriebs GmbH, importatore indipendente con sede in Weiterstadt, Germania, ha presentato cinque domande di restituzione di dazi antidumping definitivi pagati per le importazioni di lettori di dischi compact prodotti ed esportati dalla società Accuphase Laboratory. Le importazioni in questione sono state effettuate nel periodo compreso tra luglio 1989 e luglio 1990. L'importo complessivo dei dazi di cui si chiede la restituzione è di [ . . . ] marchi tedeschi. Le domande, presentate alle autorità doganali tedesche, sono state inviate alla Commissione. È stato chiesto al richiedente di presentare, per quanto riguarda la prima domanda, i dati necessari per calcolare il valore normale relativamente al periodo di sei mesi precedente ciascuna importazione, in conformità del titolo I, paragrafo 3, punto B, lettera a) della nota della Commissione riguardante la restituzione di dazi antidumping (3) (in seguito denominata « la nota »). Tali informazioni riguardavano il periodo dal dicembre 1988 al giugno 1989. La Commissione ha in seguito deciso di esaminare le domande presentate tra il 17 aprile e il 19 luglio 1990 secondo le regole sulle domande relative a forniture successive, di cui al titolo I, paragrafo 4 della nota. Le informazioni necessarie per accertare la fondatezza di tali domande sono state fornite per il periodo dicembre 1989 - giugno 1990 incluso. (4) La Commissione ha chiesto alla società richiedente informazioni complementari che sono state fornite entro i termini fissati. Presso la sede dell'Accuphase Laboratory, in Giappone, sono stati inoltre controllati i dati relativi al valore normale e al prezzo all'esportazione che erano stati comunicati alla Commissione dalla società giapponese su richiesta della richiedente. (5) La società richiedente è stata informata dei risultati provvisori e ha avuto l'opportunità di comunicare le proprie osservazioni. (6) La Commissione ha informato gli Stati membri e ha reso noto il suo punto di vista in merito. Nessuno Stato membro ha sollevato obiezioni. B. ARGOMENTAZIONE DELLA SOCIETÀ RICHIEDENTE (7) La richiedente ha fatto valere essenzialmente di aver pagato un prezzo all'esportazione che superava in misura significativa il valore normale. C. RICEVIBILITÀ (8) Le domande sono ricevibili. D. ESAME DELLA FONDATEZZA DELLE DOMANDE (9) Le domande vanno parzialmente accolte. Infatti, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88, spetta all'importatore che ha pagato un dazio antidumping e che ne chiede la restituzione provare che i dazi riscossi superano il margine di dumping determinato per il periodo di riferimento corrispondente alle importazioni per le quali il dazio è stato riscosso. In linea di massima, questo margine di dumping effettivo deve essere calcolato con lo stesso metodo applicato durante la prima inchiesta. (10) Poiché la Accuphase Laboratory non aveva collaborato durante la prima inchiesta della Commissione, questa ha dovuto calcolare per la prima volta il margine di dumping dei lettori di dischi compact prodotti da tale società. La Commissione ha ritenuto che le informazioni fornite dalla richiedente e dall'esportatore in merito ai valori normali e ai prezzi all'esportazione dei diversi modelli fossero sufficienti per calcolare correttamente il margine di dumping medio effettivo. (11) La Commissione ha calcolato il valore normale basandosi sul prezzo comparabile realmente pagato nel corso di normali operazioni commerciali per il prodotto simile destinato al consumo in Giappone. La Accuphase Laboratory ha chiesto che nel calcolo si tenesse conto delle vendite a prezzi speciali destinate a promuovere il lancio di nuovi modelli. La Commissione ha dovuto respingere la domanda, poiché le vendite considerate non erano state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali. (12) Per ogni periodo di riferimento determinato, la Commissione ha confrontato il valore normale medio franco fabbrica di ciascun modello con il prezzo all'esportazione franco fabbrica per ogni fornitura della Accuphase Laboratory immessa in libera pratica nella Comunità nello stesso periodo. Il confronto è stato effettuato ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88. Si è tenuto debitamente conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi. Sono state prese in considerazione le domande di adeguamento della Accuphase Laboratory per alcune spese di vendita. (13) Per quanto riguarda il valore normale, la domanda di adeguamento reltiva alle spese di trasporto è stata accolta nella misura in cui è stato provato che tali spese erano direttamente connesse al prodotto e che erano state sostenute per il trasporto dai locali dell'esportatore al primo acquirente indipendente. Sono state accettate anche le spese di magazzinaggio. La domanda di adeguamento relativa al costo del credito è stata presa in considerazione fino a concorrenza del livello verificato nei locali della Accuphase Laboratory. La domanda di adeguamento relativa alle garanzie e all'assistenza postvendita à stata respinta, in quanto basata su una stima. Pertanto non è stato possibile provare che tali spese corrispondessero a costi diretti, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera c), punto iv) del regolamento (CEE) n. 2423/88. Dall'inchiesta è invce emerso che tali spese costituivano spese generali. Sono state respinte le domande di adeguamento relative ad altre spese di vendita, vale a dire le spese promozionali e pubblicitarie e spese generali di vendita. Tali costi non erano infatti direttamente connessi alle vendite in esame e rientravano nelle spese amministrative generali oppure non costituivano spese di vendita detraibili secondo l'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 10, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2423/88. È stata respinta la domanda di adeguamento relativa alle retribuzioni dei venditori, in quanto questi non svolgevano esclusivamente mansioni di vendita diretta, ma si occupavano soprattutto della promozione commerciale. (14) Il prezzo all'esportazione è stato debitamente adeguato per tener conto dei costi di trasporto e di magazzinaggio direttamente connessi al prodotto e sostenute dall'esportatore a partire dai suoi locali sino al luogo di destinazione nella Comunità. Il prezzo all'esportazione è stato inoltre adeguato per tener conto delle commissioni versate per le vendite in esame. (15) È stato in tal modo accertato che, secondo i diversi periodi di riferimento, il margine di dumping effettivo medio era inferiore al margine di dumping applicato per calcolare gli importi dei dazi riscossi. Infatti, pur essendosi rilevate pratiche di dumping nelle esportazioni della Accuphase Laboratory, il loro livello è rimasto sempre inferiore al margine di dumping più elevato stabilito nel regolamento (CEE) n. 112/90. La Commissione ha accertato che il margine di dumping relativo alla Accuphase Laboratory era del 14,5 % per il periodo dicembre 1988 - giugno 1989 e del 21 % per il periodo dicembre 1989 - giugno 1990. E. IMPORTI DA RESTITUIRE (16) Gli importi da restituire alla società PIA HI-FI Vertriebs GmbH corrispondono alla differenza tra i dazi riscossi e i margini di dumping effettivi. Tali importi sono quindi pari al 17,5 % (32 %-14,5 %) del valore utilizzato dalle autorità competenti per determinare l'importo del dazio antidumping, in relazione all'importazione oggetto della domanda presentata il 14 febbrario 1990, e all'11 % (32 %-21 %) del valore utilizzato dalle autorità competenti per determinare l'importo del dazio antidumping, in relazione alle importazioni oggetto delle altre domande, presentate nel periodo 17 aprile - 19 luglio 1990, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Le domande di restituzione di dazi antidumping presentate dalla società PIA HI-FI Vertriebs GmbH sono accolte sino a concorrenza del 17,5 % del valore utilizzato dalle autorità competenti per determinare il dazio antidumping, in relazione all'importazione oggetto della domanda presentata il 14 febbraio 1990, e sino a concorrenza dell'11 % del valore utilizzato dalle autorità competenti per determinare il dazio antidumping, in relazione alle importazioni oggetto delle altre domande presentate nel periodo compreso tra il 17 aprile e il 19 luglio 1990. Articolo 2 Gli importi di cui all'articolo 1 sono rimborsati dalle autorità tedesche. Articolo 3 La Repubblica federale di Germania e la società PIA HI-FI Vertriebs GmbH, Rosenweg 6, 6108 Weiterstadt, Germania, sono destinatarie della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1991. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (2) GU n. L 13 del 17. 1. 1990, pag. 21. (3) GU n. C 266 del 22. 10. 1986, pag. 2.