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Document 31990R3645
Council Regulation (EEC) No 3645/90 of 11 December 1990 applying the common prices in the beef and veal sector to Portugal
Regolamento (CEE) n. 3645/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, che applica al Portogallo i prezzi comuni nel settore delle carni bovine
Regolamento (CEE) n. 3645/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, che applica al Portogallo i prezzi comuni nel settore delle carni bovine
GU L 362 del 27.12.1990, p. 11–11
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
In force
Regolamento (CEE) n. 3645/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, che applica al Portogallo i prezzi comuni nel settore delle carni bovine
Gazzetta ufficiale n. L 362 del 27/12/1990 pag. 0011 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 36 pag. 0021
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 36 pag. 0021
REGOLAMENTO (CEE) N. 3645/90 DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 1990 che applica al Portogallo i prezzi comuni nel settore delle carni bovine IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il trattato di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, considerando che la decisione 90/264/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, relativa al ravvicinamento dei prezzi portoghesi del burro e delle carni bovine ai prezzi comuni(1) ha previsto un primo ravvicinamento dei prezzi, in applicazione dell'articolo 265, paragrafo 1, lettera b) dell'atto di adesione; considerando che, a norma dell'articolo 285, paragrafo 5 dell'atto di adesione, tale revvicinamento consente di rendere i prezzi comuni applicabili anche in Portogallo, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I prezzi comuni d'orientamento e d'intervento fissati nel settore delle carni bovine sono applicabili anche in Portogallo. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1990. Per il ConsiglioIl PresidenteV. SACCOMANDI (1)GU n. L 150 del 14. 6. 1990, pag. 23.