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Document 31990R3600
Commission Regulation (EEC) No 3600/90 of 13 December 1990 remedying the prejudice caused by the halting of fishing for cod by vessels flying the flag of a Member State in 1989
Regolamento (CEE) n. 3600/90 della Commissione, del 13 dicembre 1990, relativo all'indennizzo dei danni causati dalla sospensione della pesca del merluzzo bianco praticata nel 1989 dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro
Regolamento (CEE) n. 3600/90 della Commissione, del 13 dicembre 1990, relativo all'indennizzo dei danni causati dalla sospensione della pesca del merluzzo bianco praticata nel 1989 dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro
GU L 350 del 14.12.1990, pp. 52–53
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
In force
Regolamento (CEE) n. 3600/90 della Commissione, del 13 dicembre 1990, relativo all'indennizzo dei danni causati dalla sospensione della pesca del merluzzo bianco praticata nel 1989 dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro
Gazzetta ufficiale n. L 350 del 14/12/1990 pag. 0052 - 0053
REGOLAMENTO (CEE) N. 3600/90 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 1990 relativo all'indennizzo dei danni causati dalla sospensione della pesca del merluzzo bianco praticata nel 1989 dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, terzo comma, considerando che la pesca del merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM I, II (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord), praticata nel 1989 da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o registrati in uno Stato membro, è stata sospesa con regolamento (CEE) n. 3860/89 della Commissione (3) ; che, al momento della sospensione della pesca, alcuni Stati membri non avevano esaurito il loro contingente e che il danno subito da tali paesi non è stato integralmente compensato da uno scambio di contingente o da qualsiasi altra misura; considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 493/87 della Commissione, del 18 febbraio 1987, che stabilisce le modalità dettagliate da adottare per l'indennizzo dei danni occasionati dall'interruzione di talune attività di pesca (4), occorre determinare, in base alle cifre e ad altre informazioni di cui dispone la Commissione: a) gli Stati membri che, a causa della sospensione di tale pesca, hanno subito un danno il quale non sia stato compensato integralmente mediante uno scambio di contingenti o facendo ricorso ad altre misure, nonché la portata del danno medesimo; b) gli Stati membri che hanno pescato in eccesso rispetto ai contingenti loro assegnati ed il volume di tali eccedenze; c) le riduzioni da apportare ai contingenti degli Stati membri che hanno effettuato catture in eccesso; d) le maggiorazioni da apportare ai contingenti degli Stati membri danneggiati; e) la data o le date in cui entrano in vigore le maggiorazioni e le riduzioni; considerando che il comitato di gestione per i prodotti della pesca non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Sono indicati nell'allegato: a) gli Stati membri che sono stati danneggiati dall'interruzione della pesca del merluzzo bianco praticata nel 1989 nelle acque delle divisioni CIEM I, II (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord), nonché l'entità del danno subito; b) gli Stati membri che hanno effettuato catture in eccesso rispetto ai contingenti di merluzzo bianco loro assegnati per il 1989 nelle acque delle divisioni CIEM I, II (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord), nonché l'entità delle catture in eccesso; c) le maggiorazioni dei contingenti degli Stati membri di cui alla lettera a), le riduzioni dei contingenti degli Stati membri di cui alla lettera b) e le date di applicazione di tali maggiorazioni e riduzioni; Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1990. Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente (1) GU n. L 207 del 29.7.1987, pag. 1. (2) GU n. L 306 dell'11.11.1988, pag. 2. (3) GU n. L 374 del 22.12.1989, pag. 41. (4) GU n. L 50 del 19.2.1987, pag. 13. ALLEGATO >PIC FILE= "T0048095">