Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R3425

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3425/90 DELLA COMMISSIONE del 27 novembre 1990 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 15 (numero d'ordine 40.0150) originari del Pakistan, della Tailandia e dell'Indonesia beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio

    GU L 330 del 29.11.1990, p. 26–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3425/oj

    31990R3425

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3425/90 DELLA COMMISSIONE del 27 novembre 1990 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 15 (numero d'ordine 40.0150) originari del Pakistan, della Tailandia e dell'Indonesia beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio

    Gazzetta ufficiale n. L 330 del 29/11/1990 pag. 0026 - 0027


    *****

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3425/90 DELLA COMMISSIONE

    del 27 novembre 1990

    che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n . 15 ( numero d'ordine 40.0150 ) originari del Pakistan, della Tailandia e dell'Indonesia beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento ( CEE ) n . 3897/89 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 3897/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1990 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo ( 1 ), in particolare l'articolo 12,

    considerando che, in virtù dell'articolo 10 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

    considerando che per i prodotti della categoria n . 15 ( numero d'ordine 40.0150 ) originari del Pakistan, della Tailandia e dell'Indonesia il massimale è fissato a 216 000 pezzi; che, alla data del 30 agosto 1990, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari del Pakistan, della Tailandia e dell'Indonesia beneficiari delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi del Pakistan, della Tailandia e dell'Indonesia,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    A partire dal 2 dicembre 1990, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento ( CEE ) n . 3897/89 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti originari del Pakistan, della Tailandia e dell'Indonesia :

    1.2.3.4Numero d'ordine

    Categoria ( Unità )

    Codice NC

    Descrizione

    40.0150

    15 ( 1 000 pezzi )

    6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00

    Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali ( esclusi gli eskimo della categoria 21 ) // // // //

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1990 .

    Per la Commissione

    Christiane SCRIVENER

    Membro della Commissione

    ( 1 ) GU n . L 383 del 30 . 12 . 1989, pag . 45 .

    Top