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Document 31990R3421

    Regolamento (CEE) n. 3421/90 della Commissione del 26 novembre 1990 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di aspartame originario del Giappone e degli Stati Uniti d'America

    GU L 330 del 29.11.1990, p. 16–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3421/oj

    31990R3421

    Regolamento (CEE) n. 3421/90 della Commissione del 26 novembre 1990 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di aspartame originario del Giappone e degli Stati Uniti d'America

    Gazzetta ufficiale n. L 330 del 29/11/1990 pag. 0016 - 0022
    edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 16 pag. 0124
    edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 16 pag. 0124


    *****

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3421/90 DELLA COMMISSIONE

    del 26 novembre 1990

    che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di aspartame originario del Giappone e degli Stati Uniti d'America

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ( 1 ), in particolare l'articolo 11,

    previa consultazione in seno al Comitato consultivo a norma del regolamento suddetto,

    Considerando quanto segue :

    A . PROCEDURA

    ( 1 ) La Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dalla società Holland Sweetener Company Vof ( in seguito denominata HSC ), unico produttore di aspartame nella Comunità . La denuncia conteneva elementi di prova in merito a pratiche di dumping relative al prodotto originario del Giappone e degli Stati Uniti d'America e al pregiudizio notevole da esse derivante che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura .

    ( 2 ) Con un avviso ( 2 ) pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, la Commissione ha pertanto annunciato l'apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di aspartame ( in seguito denominato APM ), di cui al codice NC ex 2924 29 90, originario del Giappone e degli Stati Uniti d'America e ha iniziato un"inchiesta .

    ( 3 ) La Commissione ne ha dato formale comunicazione agli esportatori e agli importatori notoriamente interessati, ai rappresentanti del paese esportatore e al denunziante e ha offerto alle parti interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione .

    ( 4 ) Tutti gli esportatori, alcuni importatori e il produttore comunitario hanno comunicato il loro punto di vista per iscritto . Anche le associazioni che rappresentano i consumatori di aspartame hanno comunicato le loro osservazioni .

    ( 5 ) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping ha avuto ad oggetto il periodo 1o gennaio _ 31 dicembre 1989 .

    ( 6 ) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di un accertamento preliminare ed ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società :

    a ) produttore comunitario :

    The Holland Sweetener Company Vof, Maastricht, Paesi Bassi;

    b ) produttore/esportatore giapponese :

    Ajinomoto Co . Ltd Tokio, Giappone;

    c ) produttore/esportatore USA :

    The NutraSweet Company, Deerfield, USA;

    d ) Importatore collegato al produttore/esportatore giapponese :

    Deutsche Ajinomoto GmbH, Amburgo, Germania .

    ( 7 ) La Commissione ha chiesto e ricevuto osservazioni scritte e orali particolareggiate dal produttore comunitario, dagli esportatori e da alcuni importatori e ha verificato per quanto necessario le informazioni ivi contenute .

    B . PRODOTTO IN ESAME

    ( 8 ) L'APM è un dolcificante di sapore simile a quello dello zucchero, ma con potere calorico inferiore .

    ( 9 ) L'APM è utilizzato principalmente dalle industrie che producono bevande analcoliche, prodotti alimentari e latticini . Il prodotto è inoltre utilizzato nel mercato dei prodotti per la tavola in forma di compresse e polvere ipocaloriche per dolcificare tè e caffè .

    ( 10 ) Pur essendo prodotto in tutto il mondo e con tecnologie diverse, l'APM è uniforme e non presenta differenze sostanziali in termini di caratteristiche fisiochimiche .

    ( 11 ) L'APM prodotto dall'esportatore statunitense è stato venduto, tanto sul mercato interno quanto all'esportazione nella Comunità, con il marchio commerciale NutraSweet . Il prodotto giapponese era esportato nella Comunità con lo stesso marchio NutraSweet, mentre sul mercato interno era venduto con il marchio Pal .

    C . DUMPING

    ( a ) Stati Uniti d'America

    I . Valore normale

    ( 12 ) Per stabilire se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative per essere prese in considerazione ai fini del calcolo del valore normale, la Commissione ha accertato che le vendite nel mercato interno statunitense, di gran lunga il principale mercato mondiale dell'aspartame, superavano le vendite all'esportazione nella Comunità e che quindi erano effettuate in quantitativi sufficienti per costituire un mercato vitale . Il valore normale poteva pertanto essere determinato in base alle vendite sul mercato interno .

    ( 13 ) La Commissione ha inoltre esaminato se tali vendite erano state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali . A tal fine è stato effettuato un confronto tra il costo medio di produzione nel periodo dell'inchiesta e i prezzi dei prodotti venduti sul mercato interno nello stesso periodo a livello franco fabbrica . Dal confronto è emerso che tutte le vendite sul mercato interno sono state effettuate a prezzi che, nel corso del periodo dell'inchiesta, erano sufficientemente elevati per coprire tutti i costi adeguatamente ripartiti .

    ( 14 ) Per tener conto delle oscillazioni dei prezzi, la Commissione ha calcolato il valore normale in base alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 13 del regolamento ( CEE ) n . 2423/88 del Consiglio ( in seguito denominato il regolamento ).

    ( 15 ) L'esportatore statunitense e la società collegata NutraSweet AG ( in seguito denominat NSAG ) hanno sostenuto che l'elasticità del prezzi dell'aspartame era diversa sul mercato americano a su quello comunitario, poiché negli Stati Uniti i consumatori sono più sensibili ai problemi della salute donde la preferenza per l'APM . Il prodotto sarebbe inoltre meno noto sul mercato comunitario, che si è sviluppato in ritardo rispetto a quello americano . I prezzi vigenti sul mercato interno degli Stati Uniti non permetterebbero quindi di effettuare un valido confronto e non dovrebbero essere utilizzati per determinare il valore normale . Le parti hanno proposto di stabilire il valore normale in base al valore costruito .

    ( 16 ) La Commissione riconosce che, in linea di massima, deve esistere una differenza tra l'elasticità dei prezzi sul mercato statunitense e su quello comunitario, altrimenti non vi sarebbero differenze di prezzi . La differenza di elasticità dei prezzi è in realità un requisito preliminare della differenziazione dei prezzi e, se si effettuassero adeguamenti per tenerne conto, sarebbe impossibile prendere provvedimenti contro le pratiche di dumping .

    ( 17 ) L'esportatore ha inoltre fatto valere che, mentre le vendite sul mercato americano sono ancora tutelate dal brevetto, sul mercato comunitario i diritti di brevetto sono già estinti e che pertanto non dovrebbero essere prese misure di difesa in base al valore normale calcolato in funzione dei prezzi vigenti sul mercato interno, poiché questi ultimi non permetterebbero un valido confronto .

    ( 18 ) La Commissione non ritiene che tale argomento sia giustificato . La discriminazione dei prezzi, recante pregiudizio, è condannata dal diritto comunitario e dal diritto internazionale, indipendentemente dalle motivazioni . Il fatto che il prodotto negli Stati Uniti sia tutelato da un brevetto non determina di per sé stesso il livello dei prezzi sul mercato interno . L'esportatore ha deciso liberamente, in base a considerazioni di carattere commerciale, di sfruttare la propria posizione di titolare del brevetto per applicare sul mercato interno prezzi superiori a quelli dei prodotto venduti all'esportazione . La differenziazione dei prezzi, in quanto provoca un pregiudizio natevole all'industria comunitaria, non deve quind

    sfuggire all'applicazione delle norme antidumping .

    ( 19 ) La Commissione ha pertanto stabilito il valore normale in base alla media ponderata dei prezzi vigenti sul mercato interno, al netto di tutti gli sconti, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a ) del regolamento, ovvero in base ai prezzi effettivamente pagati nel corso di normali operazioni comerciali per il prodotto simile destinato al consumo negli Stati Uniti .

    II . Prezzo all'esportazione

    ( 20 ) I prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base alle vendite effettuate direttamente dall'esportatore statunitense a clienti indipendenti . Tali vendite, che rappresentavano la maggior parte delle esportazioni americane nella Comunità, sono state effettuate direttamente agli acquirenti comunitari oppure a società degli Stati Uniti che hanno esportato il prodotto nella Comunità . I prezzi all'esportazione sono stati pertanto determinati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto venduto all'esportazione nella Comunità, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera a ) del regolamento .

    ( 21 ) L'esportatore ha sostenuto che dovrebbero essere escluse dalle vendite all'esportazione alcune vendite effettuate negli USA di prodotti che successivamente sono stati esportati nella Comunità .

    ( 22 ) La Commissione non ritiene che tali vendite debbano essere escluse dalle esportazioni nella Comunità, tanto più che il produttore era a conoscenza della destinazione finale dei prodotti . Tali negozi sono stati pertanto inseriti nelle vendite all'esportazione nella Comunità .

    ( 23 ) Il produttore americano ha inoltre esportato nella Comunità attraverso la NSAG, una società collegata con sede in Svizzera . Ai fini della determinazione preliminare la Commissione non ha tenuto conto dei prezzi delle vendite all'esportazione per il

    tramite della NSAG . La loro eventuale inclusione non avrebbe comunque modificato il livello del dazio provvisorio ( vedere punto 66 ).

    ( b ) Giappone

    ( 24 ) Durante l'inchiesta in loco in Giappone, l'esportatore giapponese non ha fornito le informazioni che la Commissione aveva chiesto e che riteneva necessarie per determinare il valore normale . La Commissione non ha potuto tra l'altro verificare i dati relativi alle vendite sul mercato interno, poiché le informazioni fornite dalla società riguardavano soltanto una quata minima delle vendite, inferiore all'1 %. La Commissione non ha potuto tra l'altro verificare i costi di produzione, poiché la società ha rifiutato di fornire elementi di prova relativi ad una parte rilevante del periodo dell'inchiesta .

    ( 25 ) La Commissione conclude pertanto che la società in questione, nonostante le richiesta specifiche della Commissione prima dell'inchiesta, ha rifiutato l'accesso ad informazioni essenziali e ha gravemente ostacolato l'inchiesta . Tale comportamento giustifica quindi il ricorso ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b ) del regolamento .

    ( 26 ) Tutte le esportazioni della Ajinomoto nella Comunità sono state effettuate attraverso la società svizzera NSAG . La Commissione, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b ) del regolamento, ha proposto alla società e al paese in questione di svolgere un'inchiesta sul posto presso i locali della società . Le autorità svizzere hanno tuttavia mosso obiezioni e di conseguenza non è stato possibile svolgere un'inchiesta sul posto presso i locali della società .

    ( 27 ) La Commissione, visto il rifiuto dell'esportatore di fornire le informazioni necessarie e in considerazione del fatto che non era possibile verificare i prezzi all'esportazione, ha deciso di applicare all'esportatore giapponese le risultanze sul dumping relative all'esportatore americano, in quanto tali risultanze erano le informazioni più attendibili di cui disponeva .

    D . CONFRONTO

    ( 28 ) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione, in conformità dell'articolo 2, paragrafi 9 e 10 del regolamento, si è tenuto debitamente conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, effettuando i relativi adeguamenti .

    ( 29 ) A questo proposito sono stati effettuati adeguamenti in relazione a retribuzioni dei venditori, trasporto, assicurazione, movimentazione, magazzinaggio, condizioni di credito e commissioni .

    E . MARGINI DI DUMPING

    ( 30 ) Il valore normale è stato confrontato con i prezzi all'esportazione prendendo in esame le singole transazioni . Dall'esame preliminare dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping relative all'APM originario degli Stati Uniti d'America, con un margine pari all'importo di cui il valore normale accertato supera il prezzo all'esportazione nella Comunità .

    ( 31 ) La media ponderata dei margini di dumping superava il 100 %.

    ( 32 ) Per i motivi esposti nei paragrafi 24 - 27 lo stesso margine di dumping si applica all'esportatore giapponese .

    F . PREGIUDIZIO

    I . Il mercato comunitario dell'APM

    ( 33 ) Sino al 1986-1987 gli esportatori americani e statunitensi beneficiavano nella Comunità della tutela brevettuale ed erano praticamente gli unici fornitori del mercato comunitario . La società Holland Sweetener Co . ha iniziato l'attività al momento dell'estinzione dei diritti di brevetto . Le tre società coprono attualmente il 100 % delle vendite e del consumo nella Comunità .

    ( 34 ) La Commissione ha accertato che il mercato comunitario tra il 1986 e il 1989 è passato da ( . . . ) kg a ( . . . ) kg ( 1 ), con un incremento

    del 215 %.

    II . Volume e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping

    ( 35 ) L'esportatore statunitense ha affermato che le esportazioni nella Comunità di APM originario degli USA e del Giappone non dovrebbero essere cumulate, in quanto le esportazioni dagli Stati Uniti rappresentavano meno del ( . . . ) delle vendite complessive della NutraSweet AG nella Comunità e pertanto non erano sufficienti e cagionare pregiudizio all'industria comunitaria .

    ( 36 ) Indipendentemente dall'esattezza della cifra fornita, che non corrisponde alle risultanze dell'inchiesta, la Commissione ritiene che le importazioni di APM originario degli USA e del Giappone debbano essere considerate globalmente, e non isolatamente come propone l'esportatore americano . Il prodotto importato è infatti identico ed è venduto con lo stesso marchio commerciale alle stesse condizioni . Una parte rilevante di tali importazioni è effettuata attraverso la stessa società collegata, la NSAG, una società consortile costituita dai due esportatori con l'unico obiettivo di vendere nella Comunità, con lo stesso marchio, il prodotto di origine giapponese e americana . Le importazioni dei prodotti americani e giapponesi possono sostituirsi reciprocamente sul mercato comunitario . In tali circostanze il cumulo appare giustificato anche se, nel periodo dell'inchiesta, le vendite di APM originario degli Stati Uniti erano relativamente limitate .

    ( 1 ) GU n . L 209 del 2 . 8 . 1988, pag . 1 .

    ( 2 ) GU n . C 52 del 3 . 3 . 1990, pag . 12 .

    ( 1 ) In conformità dell'articolo 8 del regolamento, relativo al trattamento riservato delle informazioni, nel testo del regolamento pubblicato non figurano alcune cifre .

    ( 37 ) Anche se dopo l'ingresso della Holland Sweetener Co . sul mercato comunitario la quota di mercato delle importazioni dal Giappone e dagli USA è scesa dal (. . .) nel 1986 al (. . .) nel periodo dell'inchiesta, in termini assoluti le importazioni di APM dal Giappone e dagli Stati Uniti sono aumentate, passando da (. . .) kg nel 1986 al (. . .) kg nel 1987 e a (. . .) kg nel 1988 e raggiungendo (. . .) kg nel periodo dell'inchiesta .

    III . Volume e quota di mercato dei produttori comunitari

    ( 38 ) Le vendite dei produttori comunitari sul mercato della Comunità sono passate da (. . .) kg nel 1987 a (. . .) kg nel 1988 e hanno raggiunto (. . .) kg nel periodo dell'inchiesta . La quota di mercato dei produttori comunitari, pari a (. . .) nel 1987, è aumentata a (. . .) nel 1988 e a (. . .) nel 1989 .

    IV . Prezzi

    ( 39 ) E stato accertato che nel 1988 i prezzi dell'aspartame di origine giapponese e americana erano sensibilmente inferiori a quelli applicati dal produttore comunitario e che, nonostante tale differenza, tra il 1988 e il periodo dell'inchiesta tali prezzi sono ulteriormente diminuiti del 23,8 %, scendendo pertanto ad un livello non remunerativo .

    ( 40 ) E stato accertato che i prezzi applicati dal produttore comunitario tra il 1988 e il periodo dell'inchiesta sono scesi del 7,6 %. Nel periodo dell'inchiesta, nonostante tale flessione, i prezzi dei prodotti americani e giapponesi erano inferiori del 6 % in media a quelli dei prodotti comunitari . In tali circostanze il produttore comunitario non ha potuto raggiungere il punto d'equilibrio e tanto meno realizzare profitti .

    V . Conclusioni

    ( 41 ) Per determinare se l'industria comunitaria abbia sofferto un pregiudizio notevole, la Commissione ha tenuto conto degli elementi seguenti .

    _ Il produttore comunitario ha iniziato l'attività nel 1988 e ha conquistato una piccola parte del mercato comunitario, che è tuttora quasi interamente controllato dagli esportatori statunitensi e giapponesi . Nei primi anni di attività il produttore comunitario ha dovuto far fronte ai costi e alle difficoltà inerenti all'installazione di un impianto produttivo e, al tempo stesso, al brusco calo dei prezzi dei concorrenti americani e giapponesi che controllavano la maggior parte del mercato comunitario .

    _ A causa del calo dei prezzi l'industria comunitaria ha subito perdite considerevoli e non ha potuto aumentare lo sfruttamento delle sue capacità produttive in modo tale da realizzare economie di scala . Al termine del periodo dell'inchiesta la gravità delle perdite era tale da minacciare la sopravvivenza dell'industria comunitaria .

    ( 42 ) Alla luce di tali elementi la Commissione ha concluso che, ai fini delle risultanze preliminari, la Comunità ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento .

    ( 43 ) La NSAG ha affermato che l'industria comunitaria non poteva aver subito un pregiudizio notevole, poiché la sua quota di mercato era aumentata . Le prospettive per il futuro sarebbero inoltre favorevoli, in quanto nel 1993 il mercato degli Stati Uniti sarà aperto ad altri fornitori, compreso il ricorrente .

    ( 44 ) La Commissione ritiene che l'aumento della quota di mercato del produttore comunitario sia una necessaria conseguenza del suo ingresso sul mercato, prima del 1987 quasi interamente dominato dalla NSAG . Alla conquista di una quota di mercato ancora relativamente modesta fanno riscontro le gravi perdite subite dal produttore comunitario dopo la flessione dei prezzi dell'APM . La conseguente minaccia per la sua attività commerciale non può essere

    annullata dalla possibilità di prospettive positive sul mercato americano a medio termine .

    G . CAUSA DEL PREGIUDIZIO

    ( 45 ) Per determinare in che misura il pregiudizio subito dall'industria comunitaria fosse stato cagionato dalle pratiche di dumping in questione, la Commissione ha accertato che la diminuzione dei prezzi all'esportazione applicati dalla NSAG ha coinciso con l'ingresso del denunziante sul mercato comunitario . Il calo dei prezzi ha esercitato una costante pressione sui prezzi dell'APM nella Comunità, mentre, nello stesso periodo, il volume delle esportazioni americane e giapponesi è notevolmente aumentato . Il produttore comunitario è stato costretto a vendere a prezzi inferiori al costo di produzione e non ha potuto aumentare adeguatamente lo sfruttamento delle sue capacità produttive, subendo quindi un incremento dei costi e perdite considerevoli .

    ( 46 ) La NSAG ha affermato che il calo dei prezzi nella Comunità non era collegato all'ingresso del ricorrente sul mercato, bensì ad altre forze di mercato, più precisamente l'andamento dei prezzi di altri dolcificanti .

    ( 47 ) La Commissione ritiene che la concorrenza tra l'APM e gli altri dolcificanti riguardasse, anche se in misura diversa a causa dell'atteggiamento dei consumatori, tanto il mercato comunitario quanto quello americano, nel quale tuttavia i prezzi sono rimasti stabili . Data l'evoluzione del mercato comunitario dell'APM, che ha avuto un incremento considerevole, la NSAG, anche dopo il 1987 il maggior fornitore di APM sul mercato comunitario, non aveva alcuna ragione per diminuire i propri prezzi a livelli che non permettevano di coprire i costi .

    ( 48 ) La NSAG ha affermato inoltre che le perdite subite dal produttore comunitario erano normali e corrispondevano alle perdite normalmente sostenute per un prodotto come l'APM nei primi quattro anni di produzione . E stato inoltre affermato che alcune difficoltà incontrate nel processo produttivo avrebbero provocato elevati costi di avviamento e ritardi e che tali costi dovrebbero essere a carico degli azionisti della HSC .

    ( 49 ) La Commissione ammette che il produttore comunitario abbia sostenuto elevati costi di avviamento . Tuttavia, oltre alle normali difficoltà incontrate da una nuova impresa nella fase iniziale di attività, il produttore comunitario ha dovuto far fronte ad una netta flessione dei prezzi cagionati dal leader di mercato . La decisione di ridurre i prezzi a livelli tali da provocare perdite rientra nell'ambito della responsabilità della NSAG e degli esportatori giapponesi e americani e le conseguenze di tale politica di determinazione dei prezzi non possono essere attribuite a difficoltà inerenti al processo produttivo della HSC .

    ( 50 ) Dall'inchiesta non sono emersi altri fattori che potessero aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria . Le importazioni in dumping, considerate isolatamente, hanno quindi cagionato un pregiudizio notevole all'industria comunitaria .

    H . INTERESSE DELLA COMUNITA

    I . Considerazioni generali

    ( 51 ) L'obiettivo dell'istituzione di dazi antidumping è di eliminare le pratiche di dumping che cagionano pregiudizio all'industria comunitaria e di ripristinare una situazione di concorrenza leale sul mercato comunitario . L'istituzione del dazio è tanto più necessaria quando le pratiche commerciali sleali minacciano l'esistenza stessa dell'industria comunitaria . Nell'interesse generale della Comunità non appare opportuno che sul mercato comunitario rimanga un unico fornitore .

    ( 52 ) Con l'imposizione di dazi antidumping il prezzo dell'APM nella Comunità aumenterà soltanto del margine necessario per eliminare il pregiudizio . La domanda di APM supera nettamente le attuali capacità di produzione nella Comunità e pertanto la domanda continuerà ad essere soddisfatta dalle importazioni da paesi terzi . Il ripristino di eque condizioni commerciali non avrà pertanto l'effetto di escludere la concorrenza straniera dal mercato comunitario .

    ( 53 ) L'esportatore degli Stati Uniti ha affermato che l'istituzione di dazi antidumping sarebbe contraria alla sua posizione di titolare del brevetto, il cui riconoscimento rappresenterebbe un principio di ordine pubblico .

    ( 54 ) La Commissione rileva che l'esportatore americano ha pienamente beneficiato della tutela brevettuale nella Comunità sino al periodo compreso tra il 1986 e il 1988, quando si sono estinti i relativi diritti . L'esportatore degli Stati Uniti, che sino ad allora, insieme con l'esportatore giapponese con il quale collaborava, deteneva una quota del 100 % del mercato dell'APM in costante espansione, ha ottenuto un'adeguato compenso per l'impegno intellettuale e finanziario relativo all'invenzione e alla commercializzazione del prodotto . E infatti del tutto normale e prevedibile, in conseguenza dei termini posti alla durata dei brevetti, che,

    momento della scadenza, si manifesti la concorrenza sui mercati precedentemente protetti . La tutela della concorrenza nei confronti delle conseguenze del dumping, anche quando esse sono attribuibili a un ex titolare del brevetto, non è assolutamente contraria agli obiettivi dell'ordine pubblico .

    II . Interesse dell'industria comunitaria

    ( 55 ) In considerazione delle gravi perdite subite dal produttore comunitario è stato concluso che la sopravvivenza dell'industria comunitaria sarebbe minacciata se non fossero attuate misure per difenderla dalle conseguenze delle importazioni in dumping . La chiusura degli impianti produttivi nella Comunità renderebbe il mercato comunitario completamente dipendente dalle importazioni dagli Stati Uniti e dal Giappone e provocherebbe la perdita di numerosi posti di lavoro . La Commissione ritiene pertanto che sia necessario, nell'interesse dell'industria comunitaria, istituire misure di difesa sulle importazioni di APM .

    III . Interesse di altre parti

    ( 56 ) La Commissione ha ricevuto alcune osservazioni scritte da parte dei principali utenti finali di APM nella Comunità, in gran parte produttori di bevande e di prodotti alimentari ipocalorici . Gli utenti finali hanno affermato che l'imposizione di un dazio sulle importazioni di APM implicherebbe l'aumento dei costi, con conseguenze quali l'eliminazione della concorrenza e il rallentamento della prevista espansione del mercato .

    ( 57 ) La Commissione non ha ricevuto elementi di prova sufficienti relativi all'incremento dei costi degli utenti finali e alle eventuali conseguenze sui prezzi dei loro prodotti .

    ( 58 ) La Commissione ritiene che la scomparsa dell'unico produttore comunitario sarebbe contraria all'interesse degli utenti finali, in quanto limiterebbe la concorrenza ad un'unica fonte di approvvigionamento, dato che le esportazioni dal Giappone e dagli Stati Uniti sono in gran parte effettuate attraverso la loro società consortile in Svizzera .

    ( 59 ) Anche se il ripristino di condizioni di correttezza commerciale implica la possibilità di un aumento dei prezzi, il livello di questi ultimi rimarrà comunque nettamente inferiore ai prezzi applicabili negli Stati Uniti . Occorre rilevare che il livello elevato dei prezzi dell'APM negli Stati Uniti non ha impedito una notevole espansione del mercato .

    ( 60 ) La Commissione ritiene pertanto che l'imposizione di misure di difesa non sia contraria all'interesse degli utenti finali, ma che al contrario li tuteli a lungo termine, in quanto contribuisce a mantenere i prezzi a livelli competitivi, senza ostacolare un'ulteriore espansione del mercato dell'APM .

    IV . Conclusione

    ( 61 ) Dopo aver considerato le argomentazioni degli esportatori, la Commissione conclude che nell'interesse generale della Comunità occorre eliminare il pregiudizio cagionato dalle importazioni in ragione di dumping e che i vantaggi delle misure di difesa sono nettamente superiori alle eventuali conseguenze a breve termine, in particolare per quanto riguarda i prezzi .

    I . DAZIO

    ( 62 ) Per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria e per salvaguardarne la sopravvivenza, si considera necessario prendere misure che permettano all'industria interessata di realizzare il normale profitto di cui è stata privata a causa delle conseguenze delle importazioni a prezzi di dumping .

    ( 63 ) Devono pertanto essere istituiti dazi provvisori corrispondenti alla differenza tra i prezzi dell'APM americano e giapponese e il livello dei prezzi necessario affinché l'industria comunitaria possa coprire i costi e ottenere un profitto ragionevole .

    ( 64 ) L'industria comunitaria ha affermato che, per un'industria considerata nascente, un adeguato margine di profitto corrisponde ad un utile sul capitale investito del 25 %. E stato affermato che tale margine di utile era considerato normale nell'ambito della DSM Chemicals BV, uno dei principali azionisti della Holland Sweetener Company Vof e che anche la Monsanto, la società che controlla la NutraSweet, aveva fissato come obiettivo globale della società un rendimento del capitale netto del 20 %.

    ( 65 ) La Commissione ammette che un ragionevole margine di profitto sia basato in parte sull'utile sul capitale investito e sul rendimento del capitale netto, ma i valori citati non sembrano costituire un riferimento adeguato per la situazione specifica in cui si trova il produttore comunitario . In tali circostanze la Commissione ritiene che, ai fini della determinazione provvisoria, un adeguato rendimento annuo, tale da permettere uno sviluppo equilibrato a lungo termine, dovrebbe corrispondere ad un utile sul fatturato al lordo delle imposte pari all'8 %. La Commissione ha così determinato il prezzo di riferimento con il quale deve essere confrontata la media ponderata dei prezzi all'importazione .

    ( 66 ) Per determinare l'aliquota del dazio, le differenze tra i prezzi così accertate sono state espresse in forma di importo in ecu per kg di aspartame . Da tale calcolo risulta che per eliminare il pregiudizio subito devono essere istituiti i seguenti dazi antidumping :

    Ajinomoto Co . Ltd : 29,95 ecu per kg

    NutraSweet Co . Ltd : 27,55 ecu per k

    ( 67 ) Poiché i margini di dumping accertati per tutti gli esportatori interessati superano il margine di pregiudizio, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento, saranno istituiti i dazi suddetti .

    ( 68 ) Per quanto riguarda le società che non si sono manifestate, la Commissione ha ritenuto opportuno istituire gli stessi dazi, pari a 29,95 ecu per kg per l'APM originario del Giappone e a 27,65 ecu per kg per l'APM originario degli Stati Uniti .

    ( 69 ) Si premierebbe infatti la mancata collaborazione se a tali produttori/esportatori fossero applicati dazi inferiori al dazio determinato .

    ( 70 ) E opportuno fissare un termine entro il quale le parti interessate possono comunicare le proprie osservazioni e chiedere un'audizione . Rimane inoltre inteso che tutte le risultanze elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e potrebbero essere riesaminate qualora la Commissione proponesse l'istituzione di un dazio definitivo,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    1 . E istituito un dazio antidumping provvisorio pari a 27,55 ecu per kg ( peso netto ) sulle importazioni di aspartame, corrispondente al codice NC ex 2924 29 90 ( codice Taric 2924 29 90 *50 ), originario degli Stati Uniti d'America .

    2 . E istituito un dazio antidumping provvisorio pari a 29,95 ecu per kg ( peso netto ) sulle importazioni di aspartame corrispondente al codice NC ex 2924 29 90 ( codice Taric 2924 29 90 *50 ), originario del Giappone .

    3 . Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali .

    4 . L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui ai paragrafi 1 e 2 è subordinata al deposito di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio .

    Articolo 2

    Salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b ) del regolamento ( CEE ) n . 2423/88, entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione .

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Salvo il disposto degli articoli 11, 12 e 13 del regolamento ( CEE ) n . 2423/88, l'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di quattro mesi, a meno che il Consiglio non approvi misure definitive prima della scadenza di detto periodo .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1990 .

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

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