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Document 31990R3302

    Regolamento (CEE) n. 3302/90 della Commissione, del 15 novembre 1990, recante modalità applicative del trasferimento dei diritti di reimpianto di superfici viticole

    GU L 317 del 16.11.1990, p. 25–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2000; abrogato da 300R1227

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3302/oj

    31990R3302

    Regolamento (CEE) n. 3302/90 della Commissione, del 15 novembre 1990, recante modalità applicative del trasferimento dei diritti di reimpianto di superfici viticole

    Gazzetta ufficiale n. L 317 del 16/11/1990 pag. 0025 - 0028
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 35 pag. 0133
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 35 pag. 0133


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3302/90 DELLA COMMISSIONE

    del 15 novembre 1990

    recante modalità applicative del trasferimento dei diritti di reimpianto di superfici viticole

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

    considerando che il Consiglio ha previsto di estendere la possibilità del trasferimento di diritti di reimpianto fra aziende alle superfici viticole destinate alla produzione di vino da tavola, di uva da tavola o alla coltura di viti madri di portinnesto, onde evitare che il divieto di nuovi impianti, abbinato alla limitazione dell'esercizio del diritto di reimpianto, ostacoli l'adeguamento del vigneto all'andamento della domanda;

    considerando che la possibilità di trasferire diritti deve essere attuata secondo criteri di prudenza e di controllo, che permettano di valutarne la legittimità, di prevenire le frodi e di garantirne il corretto funzionamento; che la realizzazione e l'utilizzazione dello schedario viticolo istituito dal regolamento (CEE) n. 2392/86 del Consiglio (3) permette un'efficace controllo dei trasferimenti;

    considerando che è necessario, per ragioni di controllo, poter sorvegliare l'andamento del potenziale produttivo di ogni azienda; che i trasferimenti di diritti devono essere trascritti nello schedario viticolo onde assicurarne l'aggiornamento e l'efficienza; che è necessario che la prova ufficiale dell'acquisizione di un diritto possa servire per controlli della conformità con i dati indicati nello schedario viticolo; che l'acquisizione di un diritto di reimpianto mediante trasferimento equivale, per il cessionario, all'organizzazione un diritto di nuovo impianto e che la sua validità è limitata alla durata prevista per quest'ultimo a norma dell'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87;

    considerando che l'esecuzione deve essere compatibile con le peculiarità delle singole regioni vitivinicole; che è opportuno limitare il volume dei trasferimenti ad una percentuale inferiore al normale tasso di rinnovo del vigneto per non provocare un'espansione troppo rapida e destabilizzante del vigneto in certe zone; che i trasferimenti devono essere autorizzati in base a criteri di assegnazione rispondenti agli obiettivi perseguiti; che occorre informare preventivamente i potenziali richiedenti in merito ai criteri adottati e alle priorità decise;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le modalità di applicazione dei trasferimenti, effettuati fra aziende viticole, di diritti di reimpianto di superfici viticole verso superfici destinate alla produzione di vino da tavola, di uve da tavola o alla coltura di viti madri di portinnesto, contemplati all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87.

    2. Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

    - « cedente » la persona che offre diritti di reimpianto;

    - « richiedente » la persona che desidera acquisire tali diritti;

    - « cessionario » il richiedente autorizzato ad effettuare l'operazione d'acquisto dei diritti mediante trasferimento;

    - « diritti in portafoglio » i diritti di reimpianto derivanti da una precedente estirpazione oppure i diritti di nuovo impianto immediatamente utilizzabili dal coltivatore;

    - « zona di potenzialità varietali » l'unità ambientale naturale, caratterizzata da fattori geomorfologici, pedologici e climatici, che forma oggetto di una classificazione di idoneità varietale.

    TITOLO I

    Norme generali

    Articolo 2

    1. Per ciascuna domanda di trasferimento, l'esistenza del diritto che forma oggetto della domanda è attestata dalle autorità competenti sulla base di una verifica di tutti i diritti di reimpianto dell'azienda del cedente. Tale verifica deve consentire di ripercorrere l'intero iter parcellare, con tutte le estirpazioni e gli impianti intervenuti nell'azienda durante un periodo minimo di otto anni. L'auten

    ticità dei diritti deve essere accertabile tramite la trascrizione mensile delle estirpazioni, dei reimpianti e dei nuovi impianti nel registro o nel catasto viticolo di ciascuno Stato membro, oppure nello schedario vitivinicolo comunitario se già operante nell'unità amministrativa di cui trattasi.

    2. Agli effetti del presente regolamento, qualsiasi estirpazione atta ad originare diritti di reimpianto deve essere oggetto di controllo in loco da parte delle competenti autorità. Le persone fisiche o giuridiche che intendano procedere all'estirpazione su una superficie viticola devono presentare alle autorità competenti una dichiarazione di estirpazione almeno 30 giorni prima dell'inizio delle relative operazioni. Detta dichiarazione permette di identificare la persona, l'azienda e la parcella soggetta ad estirpazione, nonché la data prevista per quest'ultima.

    3. Il cedente deve essere in regola con la normativa comunitaria in materia di impianti viticoli.

    4. Il coltivatore che abbia acquisito diritti di nuovo impianto nelle ultime cinque campagne o nella campagna in corso non può cedere i propri diritti.

    Articolo 3

    Per poter effettuare un trasferimento, il richiedente deve rispondere alle seguenti condizioni, per le categorie di utilizzazione delle varietà di vite in questione:

    - non detenere diritti in portafoglio o detenerne un numero insufficiente per realizzare gli impianti previsti; per qualsiasi impianto da effettuarsi nell'azienda, si devono utilizzare prioritariamente i diritti in portafoglio, prima di poter esercitare i diritti acquisiti mediante trasferimento.

    - non aver beneficiato di un premio di abbandono definitivo delle superifici viticole nelle ultime cinque campagne né nella campagna in corso ed impegnarsi a non richiedere tale premio durante le cinque campagne successive, fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 777/85 della Commissione (1) e dell'articolo 3, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 456/80 del Consiglio (2).

    Se, a prescindere dai trasferimenti, il diritto di reimpianto può essere esercitato soltanto sulla superficie su cui ha avuto luogo l'estirpazione, questa condizione si applica esclusivamente alle parcelle che formano oggetto della domanda di trasferimento;

    - non aver ceduto diritti di reimpianto durante le ultime cinque campagne né nella campagna in corso ed impegnarsi a non cederne nelle cinque campagne successive;

    - essere in regola con la normativa vitivinicola comunitaria o nazionale.

    Articolo 4

    1. Il trasferimento è oggetto di autorizzazione ufficiale preliminare, valida soltanto per una determinata parcella di destinazione e per una determinata varietà.

    2. Gli Stati membri designano le autorità compententi per registrare a livello centrale il trasferimento, in virtù del quale il cedente perde il diritto di reimpianto. Il trasferimento è strascritto nello schedario vitivinicolo affinché questo sia aggiornato. La registrazione deve consentire di effettuare la verifica di cui all'articolo 2 paragrafo 1 anche quando lo schedario vitivinicolo non sia ancora operante.

    3. In seguito al trasferimento, le autorità competenti rilasciano al cessionario un documento recante i seguenti elementi:

    - gli estremi del cedente, della sua azienda e della parcella che è all'origine del diritto, secondo le modalità dello schedario vitivinicolo o, qualora quest'ultimo non sia stato ancora istituito, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

    - gli estremi del cessionario, della sua azienda e della parcella di destinazione, secondo le stesse modalità, nonché della varietà e della categoria di superficie, in base alle condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87;

    - le date di estirpazione e di scadenza della validità del diritto.

    4. Dopo il trasferimento, il diritto può essere esercitato sino alla fine della seconda campagna successiva a quella in cui è stata rilasciata l'autorizzazione, entro il termine di validità del diritto stesso.

    Articolo 5

    1. I trasferimenti possono essere effettuati soltanto nell'ambito di una stessa regione di produzione. Detta regione deve presentare caratteristiche produttive sufficientemente omogenee perché la generalizzazione dei trasferimenti non provochi squilibri socioculturali o economici.

    In particolare, i livelli di resa agronomica devono essere simili nell'insieme della regione.

    2. Lo Stato membro limita la superficie che può essere oggetto di trasferimento per ogni campagna vitivinicola all'1 % della superficie totale del suo territorio destinata alla produzione di vino da tavola, di uva da tavola o alla coltura di viti madri di portinnesto.

    3. Lo Stato membro stabilisce per ciascuna regione di produzione:

    - l'elenco delle varietà considerate migliorative e aventi una resa moderata; le varietà piantate in seguito a trasferimento devono essere riportate in questo elenco;

    - la superficie minima di impianto mediante trasferimento di diritti, compresa tra 10 e 50 are;

    - la superficie massima acquisibile annualmente per azienda;

    - criteri di assegnazione peculiari alla regione e conformi agli obiettivi di qualità perseguiti dal presente regolamento.

    Ai fini dell'autorizzazione, le domande di trasferimento devono rispondere alle condizioni sopra indicate.

    4. Lo Stato membro informa i potenziali richiedenti in merito ai criteri definitivi entro il 1o marzo di ogni anno. Tali criteri possono essere stabiliti secondo un ordine di priorità di assegnazione; qualora l'insieme delle domande ecceda la superifice massima di cui al paragrafo 2, le autorizzazioni vengono rilasciate secondo quest'ordine di priorità oppure in base ad una riduzione generale.

    Articolo 6

    Le domande di trasferimento sono depositate presso le autorità competenti entro il 15 aprile. Le autorità competenti rispondono alle domande e trasmettono le autorizzazioni dell'acquisizione mediante trasferimento entro il 1o settembre.

    Tuttavia, per la campagna 1990/1991, le date in questione sono costituite rispettivamente dal 1o gennaio 1991 e dal 1o marzo 1991.

    Articolo 7

    1. Anteriormente al 1o gennaio di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure previste in applicazione del presente regolamento e in particolare a norma dell'articolo 5. La Commissione verifica la conformità di tali misure con la normativa comunitaria.

    Gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità competenti designate ai fini dell'applicazione del presente regolamento, precisandone le attribuzioni.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima della fine di ogni campagna, il numero di autorizzazioni al trasferimento rilasciate nel corso della campagna, per regione, il numero dei cedenti e dei cessionari, le superfici oggetto di trasferimento ed il valore medio alle operazioni, ripartendo tali dati in base alle categorie di utilizzazione delle varietà di viti.

    Questi dati possono essere trasmessi nel quadro della comunicazione annuale effettuata dagli Stati membri a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 822/87.

    Articolo 8

    1. Se il trasferimento forma oggetto di una transazione commerciale, viene registrato anche l'importo della transazione.

    2. Le autorità nazionali garantiscono la trasparenza del mercato e l'informazione dei viticoltori in merito ai costi delle transazioni commerciali.

    TITOLO II

    Disposizioni particolari per i trasferimenti destinati alla produzione di vini da tavola

    Articolo 9

    1. L'autorizzazione al trasferimento è subordinata al rispetto di un livello massimo di resa da non superare, fissato dallo Stato membro, per ciascuna regione.

    2. Sono esclusi dall'autorizzazione al trasferimento gli impianti di viti che saranno sottoposte ad un regime di conduzione a resa elevata, quali le viti irrigate o le viti a pergola.

    3. Se esiste una suddisivione zonale delle potenzialità varietali, l'autorizzazione al trasferimento è rilasciata unicamente per le varietà riconosciute come migliorative.

    Articolo 10

    1. Le autorizzazioni al trasferimento sono rilasciate a condizione che la produzione offra garanzie di qualità elevata e statale.

    2. I criteri di assegnazione stabiliti dagli Stati membri a norma dell'articolo 5, paragrafi 3 e 4, devono corrispondere ai seguenti casi:

    - coltivatori che beneficiano di misure di miglioramento strutturale ai sensi del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio (1);

    - conduttori le cui parcelle sono oggetto di operazioni di ristrutturazione collettiva o di riassetto di utilità generale;

    - aderenti ad associazioni di viticoltori che praticano la vinificazione in forma collettiva o coltivatori con cantina propria che perseguono una politica di qualità, mediante selezione del raccolto e impiego di materiale da vinificazione adatto;

    - conduttori che producono o si impegnano a produrre vini ad indicazione geografica ai sensi dell'articolo 72 del regolamento (CEE) n. 822/87;

    - conduttori in grado di dimostrare che la loro produzione vinicola è permanentemente ed integralmente commercializzata a condizioni di mercato soddisfacenti.

    3. Se vi è rischio di squilibrio su un mercato per i prodotti di una determinata origine, lo Stato membro può sospendere o limitare i trasferimenti verso le zone di produzione interessate, specialmente se si tratta di prodotti vitivinicoli a designazione geografica. In tal caso, lo Stato membro ne informa al riguardo la Commissione.

    Articolo 11

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1990.

    Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

    (2) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 19.

    (3) GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 1.

    (1) GU n. L 88 del 28. 3. 1985, pag. 8.

    (2) GU n. L 57 del 29. 2. 1980, pag. 6.

    (1) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

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