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Document 31990R2047
Commission Regulation (EEC) No 2047/90 of 18 July 1990 amending Regulation (EEC) No 1823/89 adopting for 1989 the measures to improve the quality of olive oil production
REGOLAMENTO (CEE) N. 2047/90 DELLA COMMISSIONE del 18 luglio 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 1823/89 che determina, per il 1989, le misure intese al miglioramento della qualità della produzione di olio d'oliva
REGOLAMENTO (CEE) N. 2047/90 DELLA COMMISSIONE del 18 luglio 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 1823/89 che determina, per il 1989, le misure intese al miglioramento della qualità della produzione di olio d'oliva
GU L 187 del 19.7.1990, p. 28–28
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990
REGOLAMENTO (CEE) N. 2047/90 DELLA COMMISSIONE del 18 luglio 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 1823/89 che determina, per il 1989, le misure intese al miglioramento della qualità della produzione di olio d'oliva
Gazzetta ufficiale n. L 187 del 19/07/1990 pag. 0028 - 0028
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2047/90 DELLA COMMISSIONE del 18 luglio 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 1823/89 che determina, per il 1989, le misure intese al miglioramento della qualità della produzione di olio d'oliva LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5, considerando che il regolamento (CEE) n. 1823/89 della Commissione (3) ha adottato, per il 1989, le misure intese a migliorare la qualità della produzione di olio d'oliva; che sono in fase di esecuzione i programmi di azione presentati dagli Stati membri; che per permettere di portare a termine tali programmi, è opportuno prorogare i termini previsti dal regolamento (CEE) n. 1823/89; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1823/89, nel paragrafo 1 la data del 31 luglio 1990 è sostituita dal 31 dicembre 1990. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2. (3) GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 41.