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Document 31990R1589

REGOLAMENTO (CEE) N. 1589/90 DEL CONSIGLIO dell'11 giugno 1990 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2245/85 che stabilisce talune misure tecniche di conservazione delle risorse alieutiche dell'Antartico

GU L 151 del 15.6.1990, p. 5–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/07/1992; abrog. impl. da 392R2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/1589/oj

31990R1589

REGOLAMENTO (CEE) N. 1589/90 DEL CONSIGLIO dell'11 giugno 1990 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2245/85 che stabilisce talune misure tecniche di conservazione delle risorse alieutiche dell'Antartico

Gazzetta ufficiale n. L 151 del 15/06/1990 pag. 0005 - 0007


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1589/90 DEL CONSIGLIO

dell'11 giugno 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2245/85 che stabilisce talune misure tecniche di conservazione delle risorse alieutiche dell'Antartico

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (1), modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 170/83, le misure di conservazione necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento devono essere elaborate sulla base dei pareri scientifici disponibili;

considerando che la convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in appresso denominata « convenzione », è stata approvata con la decisione 81/691/CEE (1) ed è entrata in vigore, per quanto concerne la Comunità, il 21 maggio 1982;

considerando che la Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) istituita dalla convenzione ha adottato, su raccomandazione del suo comitato scientifico, misure di conservazione per le acque della Georgia australe che prevedono un totale delle Champsocephalus catture ammesse (TAC) di 8 000 t per il Champsocephalus gunnari e di 12 000 t per il Patagonotothen brevicauda guntheri durante la campagna di pesca 1989/1990, un divieto di pesca diretta delle specie Notothenia gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys georgianus e Notothenia squamifrons durante l'intera campagna di pesca 1989/1990 e della specie Champsocephalus gunnari dal 20 novembre 1989 al 15 gennaio 1990 e dal 1o aprile 1990 al 4 novembre 1990, limitazioni delle catture a 300 t per le specie Notothenia rossii, Notothenia gibberifrons, Chaenocephalus aceratus e Pseudochaenichthys georgianus come catture accessorie e una limitazione al 5 % di qualsiasi cattura accessoria, per retata, di una di queste specie nonché un sistema di dichiarazione delle catture per la campagna 1989/1990;

considerando che tali misure di conservazione sono state notificate ai membri della CCAMLR il 29 novembre 1989; che, a norma dell'articolo IX, paragrafo 6 della convenzione esse diventano vincolanti il 29 maggio 1990, se non sono state formulare obiezioni;

considerando che i membri della CCAMLR si sono dichiarati disposti ad applicare provvisoriamente queste misure di conservazione senza aspettare che diventino vincolanti, tenuto conto del fatto che il TAC per il Champsocephalus gunnari e il Patagonotothen brevicauda guntheri nonché il divieto della pesca diretta alle specie Notothenia gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys georgianus e Notothenia squamifrons sono stati fissati per la campagna di pesca 1989/1990, la quale è iniziata il 1o luglio 1989, e che il periodo di divieto della pesca del Champsocephalus gunnari è iniziato il 20 novembre 1989;

considerando che è quindi opportuno adottare già ora le disposizioni necessarie per l'applicazione ai pescatori comunitari delle misure di conservazione adottate dalla CCAMLR;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta al Consiglio fissare il TAC per popolazione o gruppo di popolazioni, la parte disponibile per la Comunità, nonché le modalità specifiche secondo le quali devono essere effettuate le relative catture;

considerando che le attività di pesca contemplate dal presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88 (2);

considerando che il TAC fissato dalla CCAMLR per il Champsocephalus gunnari e il Patagonotothen brevicauda guntheri concerne l'intera campagna di pesca 1989/1990; che occorre quindi disporre che gli Stati membri comunichino alla Commissione anche l'entità delle catture effettuate dai loro pescherecci dal 1o luglio 1989 alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2245/85 (3), modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1271/89 (4), deve essere modificato in conformità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo degli articoli 2, 2 bis e 2 ter del regolamento (CEE) n. 2245/85 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 2

Divieti di pesca (*)

1. Dal 1o luglio 1989 al 30 giugno 1990, è vietata la pesca diretta di Notothenia gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys georgianus e Notothenia squamifrons nella sottozona FAO 48.3 Antartico (Georgia australe).

2. È vietata la pesca diretta di Notothenia rossii:

- nella zona peninsulare (sottozona FAO 48.1 Antartico);

- nelle acque delle Orcadi australi (sottozona FAO 48.2 Antartico);

- nelle acque della Georgia australe (sottozona 48.3 Antartico).

Nelle zone citate, le catture accessorie di Notothenia rossii effettuate nel corso di operazioni di pesca diretta di altre specie sono limitate ad un livello che permetta il reclutamento ottimale dello stock.

3. È vietata la pesca diretta del Champsocephalus gunnari nelle acque della Georgia australe (sottozona FAO 48.3 Antartico) dal 1o aprile 1990 al 4 novembre 1990.

Durante questo periodo, è vietata nella sottozona FAO 48.3 Antartico qualsiasi attività di pesca, tranne quella per la ricerca scientifica, sulle specie Champsocephalus gunnari, Notothenia rossii, Notothenia gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys georgianus e Notothenia squamifrons.

Articolo 2 bis

Limitazioni delle catture (*)

1. Nel periodo dal 1o luglio 1989 al 30 giugno 1990, le catture di Patagonotothen brevicauda guntheri effettuate nella sottozona FAO 48.3 Antartico sono limitate ad un TAC di 12 000 t.

2. Nel periodo dal 1o luglio 1989 al 30 giugno 1990, le catture di Champsocephalus gunnari effettuate nella sottozona FAO 48.3 Antartico sono limitate ad un TAC di 8 000 t.

3. Nella pesca del Champsocephalus gunnari le catture accessorie di Notothenia rossii, Notothenia gibberifrons, Chaenocephalus aceratus e Pseudochaenichthys georgianus nella sottozona FAO 48.3 Antartico sono limitate a 300 t per ciascuna specie.

4. La pesca nella sottozona FAO 48.3 Antartico cessa se le catture accessorie di una delle specie di cui al paragrafo 3 arrivano a 300 t o se le catture totali di Champsocephalus gunnari arrivano a 8 000 t, a seconda di quale di questi due casi si presenti per primo.

5. La data in cui si considera che le catture effettuate dai pescherecci comunitari e dalle altre navi interessate abbiano esaurito il TAC di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo è fissata dalla Commissione conformemente all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2241/87 non appena avrà ricevuto le necessarie informazioni dalla CCAMLR.

6. A decorrere dalla data stabilita a norma del paragrafo 5, nella sottozona FAO 48.3 Antartico è vietata la pesca delle specie considerate e i pescherecci comunitari non possono più tenere a bordo, trasbordare o sbarcare catture delle specie di cui trattasi effettuate in tale sottozona dopo la data suddetta.

7. Se nel corso della pesca selettiva di Champsocephalus gunnari la cattura accessoria di una delle specie di cui al paragrafo 3 presente in una rete è superiore al 5 %, il peschereccio si sposta verso un altro luogo di pesca all'interno della sottozona FAO 48.3 Antartico.

8. Per la pesca diretta del Champsocephalus gunnari nella sottozona FAO 48.3 Antartico è vietata l'utilizzazione di reti a strascico.

Articolo 2 ter

Dichiarazione delle catture (*)

1. Fatti salvi gli articoli da 5 a 9 del regolamento (CEE) n. 2241/87, le catture di Patagonotothen brevicauda guntheri, Champsocephalus gunnari, Notothenia rossii, Notothenia gibberifrons, Chaenocephalus aceratus e Pseudochaenichthys georgianus effettuate nella sottozona FAO 48.3 Antartico sono soggette a dichiarazione a norma del presente articolo.

2. Le catture totali, ripartite per peschereccio, effettuate dai pescherecci comunitari nel periodo compreso tra il 1o luglio 1989 e la fine del primo mese successivo a quello in cui è entrato in vigore il presente regolamento, vengono notificate alla Commissione, entro dieci giorni dalla fine di tale periodo, dagli Stati membri di cui i pescherecci suddetti battono bandiera o in cui sono immatricolati.

3. Per la dichiarazione delle catture effettuate dopo il periodo di cui al paragrafo 2, ogni mese civile è diviso in sei periodi di dichiarazione designati con le lettere A, B, C, D, E e F, che vanno rispettivamente dal 1o al 5, dal 6 al 10, dall'11 al 15, dal 16 al 20, dal 21 al 25 e dal 26 all'ultimo giorno del mese. Entro tre giorni dalla fine di ciascun periodo di dichiarazione, ogni Stato membro notifica alla Commissione le catture totali, ripartite per peschereccio, che le unità battenti la sua bandiera o immatricolate nel suo territorio hanno effettuato durante il precedente periodo di dichiarazione, specificando il mese e il periodo di dichiarazione di cui trattasi.

4. Alla fine di ciascun periodo di dichiarazione la Commissione notifica alla CCAMLR, sulla base delle notifiche ricevute a norma dei paragrafi 2 e 3, le catture totali effettuate dai pescherecci comunitari durante il periodo di dichiarazione precedente.

(*) La delimitazione delle zone FAO di cui al presente regolamento è contenuta nella comunicazione 85/C 335/02 della Commissione (GU n. C 335 del 24. 12. 1985, pag. 2). »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. REYNOLDS

(1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

(2) GU n. L 252 del 5. 9. 1981, pag. 26.

(3) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

(4) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

(5) GU n. L 210 del 7. 8. 1985, pag. 2.

(6) GU n. L 127 dell'11. 5. 1989, pag. 7.

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