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Document 31990R1014

    Regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione, del 24 aprile 1990, recante modalità d'applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose

    GU L 105 del 25.4.1990, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 10/10/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/1014/oj

    31990R1014

    Regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione, del 24 aprile 1990, recante modalità d'applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose

    Gazzetta ufficiale n. L 105 del 25/04/1990 pag. 0009 - 0010
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 32 pag. 0133
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 32 pag. 0133


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1014/90 DELLA COMMISSIONE

    del 24 aprile 1990

    recante modalità d'applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 4, lettere f) 1) a); g); i) 1) d); i) 2); l) 1); i) 1) b); e r) 1),

    considerando che occorre adottare le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1576/89 consistenti in precisazioni indispensabili e regole complementari ai principi definiti nel suddetto regolamento;

    considerando che, nella determinazione delle suddette precisazioni e regole complementari, è opportuno prendere anzitutto in considerazione i criteri di cui si è tenuto conto in sede di adozione dello stesso regolamento (CEE) n. 1576/89; che è inoltre opportuno basarsi sulle tradizioni e sugli usi delle diverse regioni della Comunità, nella misura compatibile con il mercato unico; che un altro criterio deve consistere nella volontà di evitare qualsiasi rischio di confusione nelle diciture che figurano sull'etichetta, nonché di procurare al consumatore l'informazione più chiara e completa che sia possibile fornire nell'etichettatura;

    considerando che il presente regolamento deve lasciare impregiudicate le disposizioni transitorie previste dal regolamento (CEE) n. 3773/89 della Commissione, del 14 dicembre 1989, che stabilisce misure transitorie per le bevande spiritose (2);

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di applicazione per le bevande spiritose,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 4, lettere f) 1) a) del regolamento (CEE) n. 1576/89, la quantità di feccia che può essere aggiunta alle vinacce per la fabbricazione di acquavite di vinaccia è al massimo di 25 kg per 100 kg di vinacce utilizzate. La quantità di alcole proveniente dalle fecce non deve superare il 35 % della quantità totale di alcole nel prodotto finito.

    Articolo 2

    Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (CEE) n. 1576/89, l'acquavite di residui di frutta è costituita dalla bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante fermentazione e distillazione a meno di 86 % vol dei residui di frutta, ad eccezione dell'uva. È autorizzata la ridistillazione alla stessa gradazione alcolometrica.

    Il tenore minimo di sostanze volatili è di 200 g per ettolitro di alcole a 100 % vol.

    Il tenore massimo di alcole metilico è di 1 500 g per ettolitro di alcole a 100 % vol.

    Il tenore massimo di acido cianidrico è di 10 g per ettolitro di alcole a 100 % vol nel caso dell'acquavite di residui di drupe (frutta con nocciolo).

    La denominazione di vendita di tali prodotti è « acquavite di residui di » seguita dal nome del frutto utilizzato. In caso di utilizzazione di residui di vari tipi di frutta, la denominazione di vendita sarà « acquavite di residui di frutta ».

    Articolo 3

    Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera i) 1) d) del regolamento (CEE) n. 1576/89, il nome del frutto può sostituire la denominazione « acquavite di » seguita dal nome del frutto soltanto nel caso dei frutti sotto elencati e purché il consumatore non sia indotto in errore:

    - prugne mirabelle (Prunus domestica L. var. syriaca),

    - prugne (Prunus domestica L.),

    - susine damaschine (Prunus domestica L.),

    - corbezzole (Arbutus unedo L.),

    - mela Golden Delicious.

    Qualora sussita il rischio che le denominazioni suelencate non siano facilmente comprensibili per il consumatore finale, la dicitura « acquavite » deve figurare sull'etichetta eventualmente accompagnata da una spiegazione.

    Articolo 4

    Le bevande spiritose, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera i) 2) del regolamento (CEE) n. 1576/89, possono recare la denominazione « acquavite di » seguita dal nome del frutto se sull'etichetta figura l'indicazione supplementare « ottenuta mediante macerazione e distillazione ».

    Le disposizioni di cui al primo comma si applicano alle bevande spiritose ottenute dai frutti seguenti:

    - more (Rubus fruticosus L.),

    - fragole (Fragaria L.),

    - mirtilli (Vaccinium myrtillus L.),

    - lamponi (Rubus idaeus L.),

    - ribes (Ribes vulgare Lam.),

    - prugnole (Prunus spinosa L.),

    - sorbe (Sorbus domestica L.),

    - sorbe (Sorbus domestica L.),

    - agrifoglio (Ilex cassine L.),

    - sorbo selvatico (Sorbus torminalis L.),

    - sambuco (Sarybucus nigra L.),

    - rosa canina (Rosa canina L.),

    - ribes nero (Ribes nigrum L.).

    Articolo 5

    Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera l) 1) del regolamento (CEE) n. 1576/89 la quantità di frutta utilizzata è pari ad almeno 5 kg per 20 litri di alcole a 100 % vol utilizzato.

    Articolo 6

    1. Le deroghe di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera i) 1) b) del regolamento (CEE) n. 1576/89 riguardano il tenore massimo di alcole metilico delle acquaviti di frutta, che è portato a 1 500 g per ettolitro di alcole a 100 % vol nel caso delle acquaviti prodotte da singoli produttori di frutta in distillerie aventi una produzione globale annua di acquavite non superiore a 500 hl di alcole a 100 % vol, ed ottenute dai frutti seguenti:

    - prugne (Prunus domestica L.),

    - prugne mirabelle (Prunus domestica L. var. syriaca),

    - prugne d'Agen (Prunus domestica L.),

    - mele (Malus domestica Borkh),

    - corbezzole (Arbutus unedo L.).

    2. Fino al 31 dicembre 1992, il disposto del paragrafo 1 si applica altresì all'acquavite di pera (Pyrus comunis) senza restrizioni per la produzione annua delle distillerie.

    Articolo 7

    In applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera r) 1) del regolamento (CEE) n. 1576/89, il tenore minimo di zucchero di 100 g/litro è ridotto:

    - a 80 g/l per i liquori di genziana prodotti utilizzando esclusivamente la genziana, come sostanza aromatizzante;

    - a 70g/l per i liquori di ciliegia il cui alcole è costituito esclusivamente da acquavite di ciliegie.

    Articolo 8

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 1990.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1990.

    Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 160 del 12. 6. 1989, pag. 1.

    (2) GU n. L 365 del 15. 12. 1989, pag. 48.

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