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Document 31990R1014
Commission Regulation (EEC) No 1014/90 of 24 April 1990 laying down detailed implementing rules on the definition, description and presentation of spirit drinks
Regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione, del 24 aprile 1990, recante modalità d'applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose
Regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione, del 24 aprile 1990, recante modalità d'applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose
GU L 105 del 25.4.1990, p. 9–10
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No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 10/10/1998
Regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione, del 24 aprile 1990, recante modalità d'applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose
Gazzetta ufficiale n. L 105 del 25/04/1990 pag. 0009 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 32 pag. 0133
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 32 pag. 0133
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1014/90 DELLA COMMISSIONE del 24 aprile 1990 recante modalità d'applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 4, lettere f) 1) a); g); i) 1) d); i) 2); l) 1); i) 1) b); e r) 1), considerando che occorre adottare le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1576/89 consistenti in precisazioni indispensabili e regole complementari ai principi definiti nel suddetto regolamento; considerando che, nella determinazione delle suddette precisazioni e regole complementari, è opportuno prendere anzitutto in considerazione i criteri di cui si è tenuto conto in sede di adozione dello stesso regolamento (CEE) n. 1576/89; che è inoltre opportuno basarsi sulle tradizioni e sugli usi delle diverse regioni della Comunità, nella misura compatibile con il mercato unico; che un altro criterio deve consistere nella volontà di evitare qualsiasi rischio di confusione nelle diciture che figurano sull'etichetta, nonché di procurare al consumatore l'informazione più chiara e completa che sia possibile fornire nell'etichettatura; considerando che il presente regolamento deve lasciare impregiudicate le disposizioni transitorie previste dal regolamento (CEE) n. 3773/89 della Commissione, del 14 dicembre 1989, che stabilisce misure transitorie per le bevande spiritose (2); considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di applicazione per le bevande spiritose, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 4, lettere f) 1) a) del regolamento (CEE) n. 1576/89, la quantità di feccia che può essere aggiunta alle vinacce per la fabbricazione di acquavite di vinaccia è al massimo di 25 kg per 100 kg di vinacce utilizzate. La quantità di alcole proveniente dalle fecce non deve superare il 35 % della quantità totale di alcole nel prodotto finito. Articolo 2 Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (CEE) n. 1576/89, l'acquavite di residui di frutta è costituita dalla bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante fermentazione e distillazione a meno di 86 % vol dei residui di frutta, ad eccezione dell'uva. È autorizzata la ridistillazione alla stessa gradazione alcolometrica. Il tenore minimo di sostanze volatili è di 200 g per ettolitro di alcole a 100 % vol. Il tenore massimo di alcole metilico è di 1 500 g per ettolitro di alcole a 100 % vol. Il tenore massimo di acido cianidrico è di 10 g per ettolitro di alcole a 100 % vol nel caso dell'acquavite di residui di drupe (frutta con nocciolo). La denominazione di vendita di tali prodotti è « acquavite di residui di » seguita dal nome del frutto utilizzato. In caso di utilizzazione di residui di vari tipi di frutta, la denominazione di vendita sarà « acquavite di residui di frutta ». Articolo 3 Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera i) 1) d) del regolamento (CEE) n. 1576/89, il nome del frutto può sostituire la denominazione « acquavite di » seguita dal nome del frutto soltanto nel caso dei frutti sotto elencati e purché il consumatore non sia indotto in errore: - prugne mirabelle (Prunus domestica L. var. syriaca), - prugne (Prunus domestica L.), - susine damaschine (Prunus domestica L.), - corbezzole (Arbutus unedo L.), - mela Golden Delicious. Qualora sussita il rischio che le denominazioni suelencate non siano facilmente comprensibili per il consumatore finale, la dicitura « acquavite » deve figurare sull'etichetta eventualmente accompagnata da una spiegazione. Articolo 4 Le bevande spiritose, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera i) 2) del regolamento (CEE) n. 1576/89, possono recare la denominazione « acquavite di » seguita dal nome del frutto se sull'etichetta figura l'indicazione supplementare « ottenuta mediante macerazione e distillazione ». Le disposizioni di cui al primo comma si applicano alle bevande spiritose ottenute dai frutti seguenti: - more (Rubus fruticosus L.), - fragole (Fragaria L.), - mirtilli (Vaccinium myrtillus L.), - lamponi (Rubus idaeus L.), - ribes (Ribes vulgare Lam.), - prugnole (Prunus spinosa L.), - sorbe (Sorbus domestica L.), - sorbe (Sorbus domestica L.), - agrifoglio (Ilex cassine L.), - sorbo selvatico (Sorbus torminalis L.), - sambuco (Sarybucus nigra L.), - rosa canina (Rosa canina L.), - ribes nero (Ribes nigrum L.). Articolo 5 Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera l) 1) del regolamento (CEE) n. 1576/89 la quantità di frutta utilizzata è pari ad almeno 5 kg per 20 litri di alcole a 100 % vol utilizzato. Articolo 6 1. Le deroghe di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera i) 1) b) del regolamento (CEE) n. 1576/89 riguardano il tenore massimo di alcole metilico delle acquaviti di frutta, che è portato a 1 500 g per ettolitro di alcole a 100 % vol nel caso delle acquaviti prodotte da singoli produttori di frutta in distillerie aventi una produzione globale annua di acquavite non superiore a 500 hl di alcole a 100 % vol, ed ottenute dai frutti seguenti: - prugne (Prunus domestica L.), - prugne mirabelle (Prunus domestica L. var. syriaca), - prugne d'Agen (Prunus domestica L.), - mele (Malus domestica Borkh), - corbezzole (Arbutus unedo L.). 2. Fino al 31 dicembre 1992, il disposto del paragrafo 1 si applica altresì all'acquavite di pera (Pyrus comunis) senza restrizioni per la produzione annua delle distillerie. Articolo 7 In applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera r) 1) del regolamento (CEE) n. 1576/89, il tenore minimo di zucchero di 100 g/litro è ridotto: - a 80 g/l per i liquori di genziana prodotti utilizzando esclusivamente la genziana, come sostanza aromatizzante; - a 70g/l per i liquori di ciliegia il cui alcole è costituito esclusivamente da acquavite di ciliegie. Articolo 8 Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 160 del 12. 6. 1989, pag. 1. (2) GU n. L 365 del 15. 12. 1989, pag. 48.