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Document 31990L0653

    Direttiva 90/653/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che prevede adeguamenti per l'applicazione in Germania di talune direttive comunitarie relative alle statistiche dei trasporti di merci ed alle statistiche dei prezzi del gas e dell'energia elettrica

    GU L 353 del 17.12.1990, p. 46–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/653/oj

    31990L0653

    Direttiva 90/653/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che prevede adeguamenti per l'applicazione in Germania di talune direttive comunitarie relative alle statistiche dei trasporti di merci ed alle statistiche dei prezzi del gas e dell'energia elettrica

    Gazzetta ufficiale n. L 353 del 17/12/1990 pag. 0046 - 0047


    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 1990 che prevede adeguamenti per l'applicazione in Germania di talune direttive comunitarie relative alle statistiche dei trasporti di merci ed alle statistiche dei prezzi del gas e dell'energia elettrica (90/653/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,

    vista la proposta della Commissione(1),

    visto il parere del Parlamento europeo(2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

    considerando che il Consiglio ha adottato la direttiva 78/546/CEE(4), modificata da ultimo dalla direttiva 89/462/CEE(5), e le direttive 80/1119/CEE(6) e 80/1177/CEE(7), modificate dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, relative alle statistiche dei trasporti di merci ;

    considerando che il Consiglio ha adottato la direttiva 90/377/CEE concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica(8) ;

    considerando che a decorrere dall'unificazione tedesca, la normativa comunitaria è applicabile di diritto al territorio della ex Repubblica democratica tedesca ;

    considerando che è opportuno ampliare, per le statistiche dei trasporti, la ripartizione regionale, includendovi il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ;

    considerando che è opportuno adeguare l'elenco delle amministrazioni che gestiscono le principali reti ferroviarie nel quadro delle statistiche dei trasporti ferroviari delle merci ;

    considerando che è opportuno ampliare per le statistiche dei prezzi del gas e dell'energia elettrica la ripartizione regionale e quella per località, includendovi il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ;

    considerando che la situazione attuale non consente di definire in modo preciso le regioni e le località in questione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    1. Per quanto attiene alla ripartizione regionale delle statistiche dei trasporti delle merci che sono oggetto delle direttive 78/546/CEE, 80/1177/CEE e 80/1119/CEE, la Repubblica federale di Germania definisce, prima della data in cui le misure provvisorie introdotte a norma della direttiva 90/476/CEE saranno sostituite da misure transitorie, e comunque entro il 31 dicembre 1990, le regioni per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e le comunica alla Commissione. Tali comunicazioni sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio per informazione.

    2. Per le statistiche dei trasporti ferroviari di merci nel quadro di una statistica regionale, le quali sono oggetto della direttiva 80/1177/CEE, la Repubblica federale di germania comunica, prima della data in cui le misure provvisorie introdotte a norma della direttiva 90/476/CEE saranno sostituite da misure transitorie, e comunque entro il 31 dicembre 1990, i nomi delle amministrazioni che gestiscono le linee e le installazioni delle ferrovie in Germania. Tali comunicazioni sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio per informazione.

    Articolo 2

    Per quanto attiene alla ripartizione regionale e per località delle statistiche dei prezzi di gas e di energia elettrica che sono oggetto della direttiva 90/377/CEE, la Germania definisce al più tardi il 1o luglio 1992 le regioni e le località per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e le comunica alla Commissione. Tale comunicazione è trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo per informazione.

    Articolo 3

    La Commissione è autorizzata ad adeguare :

    gli allegati II delle direttive indicate nell'articolo 1, paragrafo 1,

    l'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 80/1177/CEE,

    gli allegati I e II della direttiva 90/377/CEE, previa consultazione del comitato competente, secondo la procedura prevista all'articolo 7 di detta direttiva.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1990.

    Per il ConsiglioIl PresidenteG. DE MICHELIS

    (1)GU n. C 248 del 2. 10. 1990, pag. 7.

    (2)Parere reso il 21 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3)Parere reso il 20 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (4)GU n. L 168 del 26. 6. 1978, pag. 29.

    (5)GU n. L 226 del 3. 8. 1989, pag. 8.

    (6)GU n. L 339 del 15. 12. 1980, pag. 30.

    (7)GU n. L 350 del 23. 12. 1980, pag. 23.

    (8)GU n. L 185 del 17. 7. 1990, pag. 16.

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