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Document 31990D0552

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 novembre 1990 che determina i limiti del territorio infetto da peste equina (90/552/CEE)

    GU L 313 del 13.11.1990, p. 38–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/1993; abrogato da 393D0616

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/552/oj

    31990D0552

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 novembre 1990 che determina i limiti del territorio infetto da peste equina (90/552/CEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 313 del 13/11/1990 pag. 0038 - 0039
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 35 pag. 0128
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 35 pag. 0128


    *****

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 9 novembre 1990

    che determina i limiti del territorio infetto da peste equina

    (90/552/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

    considerando che, conformemente a quanto disposto dall'articolo 5, paragrafo 4 della direttiva 90/426/CEE, occorre delimitare il territorio infetto da peste equina; che tale territorio infetto deve essere composto almeno da una zona di protezione e da una zona di sorveglianza nella quale nei dodici mesi precedenti non sia stata praticata alcuna vaccinazione;

    considerando inoltre che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 lettera a) della direttiva 90/426/CEE, una parte del territorio è considerata come infetta da peste equina se, in particolare, la vaccinazione contro questa malattia è stata praticata nel corso degli ultimi dodici mesi;

    considerando inoltre che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 90/426/CEE, le zone di protezione e di sorveglianza devono essere chiaramente delimitate, tenendo conto di fattori di tipo geografico, ecologico ed epizootico connessi alla peste equina;

    considerando che le autorità spagnole e portoghesi si sono impegnate ad adottare provvedimenti nazionali in particolare in relazione all'identificazione degli equini, atti a garantire l'attuazione efficace della presente decisione;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    I limiti del territorio infetto da peste equina sono indicati nell'allegato.

    Articolo 2

    La Commissione segue l'andamento della situazione in particolare in relazione all'identificazione degli equidi e al periodo trascorso dopo la fine delle operazioni di vaccinazione. La presente decisione sarà eventualmente modificata per tener conto di tale andamento.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1990.

    Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.

    ALLEGATO

    Il territorio infetto da peste equina comprende:

    - Tutto il territorio continentale portoghese e, in Spagna, il territorio delle province di Huelva, Sevilla, Cádiz, Córboba, Málaga, Jaén, Granada, Almería, Cáceres, Badajoz, Ciudad Real e Albacete (zona di protezione).

    - In Spagna, il territorio delle provincie di Murcia e di Alicante e il territorio situato a sud-ovest di una linea formata da:

    - la strada N 541 tra Pontevedra e Orense,

    - la strada N 6 tra Orense e il confine della provincia di León,

    - il confine tra le province di Orense e León,

    - il confine tra le province di Zamora e León fino alla strada N 6 (Astorga-Benavente),

    - la strada N 6 (Astorga-Benavente), fino a sud di Benavente,

    - la strada N 630 tra Benavente e Zamora,

    - la strada C 528 tra Zamora e La Fuente de San Esteban,

    - la strada C 525 tra la Fuente de San Esteban e San Esteban de la Sierra,

    - la strada C 525 tra San Esteban de la Sierra e Guijuelo,

    - le strade SA 102, SA 101, AV 101 e AV 102 tra Guijuelo e Piedrahita,

    - le strade AV 932 e C 500 tra Piedrahita e San Martín de Pimpollar,

    - le strade C 502 e NVE 90 tra San Martín de Pimpollar e Talavera de la Reina,

    - il fiume Tago di Talavera de la Reina fino a Toledo,

    - la strada C 400 tra Toledo e Mora,

    - le strade C 402 e C 302 tra Mora e Corral de Almaguer,

    - le strade C 302 e CU 303 tra Corral de Almaguer e Villamayor de Santiago,

    - le strade CU 331, Cu 322 e N 420 tra Villamayor de Santiago e Villaescusa de Haro,

    - la strada N 420 tra Villaescusa de Haro e La Almarcha,

    - la strada N 3 tra la Almarcha e Utiel,

    - la strada N 3 tra Utiel e Bunyol,

    - la strada C 3322 tra Bunyol e Alzira,

    - le strade C 3320 e N 340 tra Alzira, Oliva e il confine con la provincia di Alicante,

    (zona di sorveglianza).

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